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Regolamento Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell'Industria


Art. 1 - Costituzione

E' costituito, nell'ambito della Confindustria regionale Friuli Venezia Giulia, il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria, come organo federativo dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nelle Associazioni Territoriali del Friuli Venezia Giulia, riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2 - Scopi

Il Comitato regionale si propone di:

· Approfondire le problematiche economico-sociali e politiche sia nel contesto regionale che nazionale.
· Promuovere nella regione Friuli Venezia Giulia la diffusione della cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo nella società, nonché i principi della libera iniziativa e della libera concorrenza nelle attività imprenditoriali, in un contesto di regole chiare, di mercato trasparente e di pari opportunità di competere fra i soggetti economici.
· Coordinare lo scambio di idee e di esperienze tra i Gruppi Giovani della regione, nell'intento di rafforzarne e perfezionarne l'attività, nonché di agevolarne l'unità di indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse, sia verso l'esterno sia all'interno degli organismi rappresentativi dei Giovani Imprenditori a livello nazionale e delle strutture della Confindustria.
· Valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale, anche attraverso la diffusione verso l'esterno di iniziative significative promosse a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
· Contribuire all'attività di Confindustria Federazione dell'Industria Friuli Venezia Giulia con l'apporto di idee ed anche mediante l'eventuale assunzione di specifiche deleghe di responsabilità nell'ambito degli indirizzi programmatici di azione.
· Promuovere il collegamento fra i Gruppi G.I. della regione, il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori ed il CYMAA.
· Promuovere e sviluppare collegamenti con realtà internazionali.

Art. 3 - Attività

Il Comitato, nell'ambito degli indirizzi generali della Confindustria regionale e dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori:

· Guida e promuove la diffusione di iniziative all'esterno del Comitato stesso integrandole con le diverse componenti sociali ed economiche.
· Fornisce le indicazioni per le azioni del Presidente e dei Vice Presidenti.
· Elegge il Presidente.
· Designa, nomina e coordina i propri rappresentanti negli organismi nazionali dei Giovani Imprenditori e in altri organismi esterni.
· Delibera sulle modifiche del presente regolamento.
· Esamina e approva per ogni anno solare il documento illustrativo delle attività programmatiche con le relative voci di spesa ed il conto consuntivo.

Art. 4 - Codice etico e Carta dei valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nonché nei comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema di rappresentanza confederale.

A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

In tale quadro, il Comitato si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza alla Confindustria Federazione Regionale dell'Industria Friuli Venezia Giulia.

Art. 5. Composizione e funzionamento

Il Comitato regionale è composto dal Presidente, dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori regolarmente costituiti nella regione presso le Associazioni territoriali e da due componenti designati da ciascun Gruppo.

La rappresentanza all'interno del Comitato Regionale è basata sul principio di pariteticità tra i Gruppi territoriali.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.

Partecipano, inoltre, al Comitato, su invito e senza diritto di voto, i Giovani Imprenditori della regione che siano componenti di organi nazionali G.I. ed il Past President.

Possono altresì partecipare alle riunioni, su esplicito invito del Presidente regionale, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi territoriali, Giovani Imprenditori iscritti ai singoli Gruppi nonché funzionari delle Associazioni territoriali ed esperti nelle materie poste all'ordine del giorno. La partecipazione è senza diritto di voto.

I componenti del Comitato durano in carica un biennio e possono essere nominati per due ulteriori bienni, anche non consecutivi.

Il Comitato regionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentino almeno la metà dei Gruppi territoriali.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice. Nelle riunioni in cui si procede all'elezione del Presidente, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.


Per le delibere su persone si applicano i criteri vigenti nel Sistema confederale riguardanti la libertà di candidatura, il voto segreto e la limitazione del voto (non più dei due terzi dei seggi disponibili) qualora si tratti di eleggere organi collegiali o cariche plurime.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 6 - Convocazione e decadenza

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno 6 volte all'anno di mandato ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato viene convocato dal Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente indirizzati presso l'azienda d'appartenenza dei componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione.

I componenti non di diritto che siano assenti a tre riunioni consecutive, a prescindere da eventuali giustificazioni, e comunque quelli che in un anno di mandato non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette decadono e vengono sostituiti dall'istanza competente.

In caso di assenza prolungata dei componenti di diritto, è facoltà del Presidente richiamarli ad una più assidua partecipazione alle riunioni.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Comitato regionale:

- il Presidente
- i Vice Presidenti

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente:

È eletto a scrutinio segreto dal Comitato Regionale.

· Rappresenta il Comitato regionale di fronte a terzi e all'interno della Confindustria regionale, di cui è Vice Presidente di diritto. Rappresenta il Comitato nell'ambito del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori. Per la rappresentanza di quest'ultimo organo, ha la facoltà di delegare un Vice Presidente, sottoponendo la nomina alla ratifica del Comitato Regionale.

· Ha facoltà di nominare un numero massimo di tre Consiglieri Incaricati fra gli appartenenti al Comitato regionale, al quale spetta la ratifica, e di attribuire deleghe per singole attività.

· Convoca e presiede il Comitato regionale, dà attuazione alle decisioni del Comitato ed assume le iniziative volte a stimolare l'attività del Comitato e ad assicurarne il buon funzionamento.

· Redige, di concerto con i Vicepresidenti, un programma di attività, il relativo budget economico e ne promuove l'operatività in seno al Comitato.

Il Presidente dura in carica un biennio ed è rieleggibile per il solo mandato consecutivo.

La carica di Presidente può essere prorogata oltre la naturale scadenza per un periodo di tempo ridotto e, comunque, non superiore ai sei mesi. La proroga deve avere carattere di eccezionalità e può essere concessa solo quando il Comitato rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Comitato stesso.

Tale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 9 - Modalità di elezione del Presidente

Possono essere candidati alla Presidenza regionale Giovani Imprenditori che siano iscritti ai Gruppi territoriali della regione da almeno tre anni, che abbiano ricoperto per un periodo di almeno due anni la carica di Presidente o consigliere territoriale, oppure aver ricoperto un incarico elettivo in seno ad organi nazionali, che non abbiano compiuto il 39° anno di età alla data della votazione e che ricoprano cariche di responsabilità nell'azienda di appartenenza.

Almeno 30 giorni prima della riunione del Comitato regionale in cui si procede al rinnovo delle cariche, il Presidente regionale richiederà con lettera a tutti i Gruppi territoriali della regione di far pervenire le candidature dei propri iscritti alla carica di Presidente regionale. Ciascun Gruppo territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati, in possesso dei requisiti richiesti nel comma precedente. Nella scelta del Presidente si potrà tener conto dell'esigenza di rotazione fra le componenti territoriali.

Entro 20 giorni prima della data della riunione del Comitato regionale i Gruppi territoriali dovranno far pervenire alla Segreteria regionale i nomi dei candidati alla Presidenza, unitamente alle relative dichiarazioni programmatiche.

Entro 10 giorni prima della riunione del Comitato regionale, la Segreteria regionale provvederà ad inviare l'elenco dei candidati, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, ai Gruppi territoriali.

Almeno 5 giorni prima della riunione il Presidente uscente richiederà ai Gruppi territoriali di nominare i nuovi rappresentanti del Comitato Regionale che procederà all'elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione. In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più giovane d'età.

Art. 10 - I vice presidenti

Sono Vice Presidenti di diritto i Presidenti dei Gruppi territoriali.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni ed il più anziano di essi, secondo l'età, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di dimissioni o impedimento definitivo la sostituzione è da considerarsi fino al successivo rinnovo delle cariche, da effettuarsi nell'arco di 60 giorni.


Il mandato dei Vice Presidenti coincide con quello della loro presidenza della Territoriale di appartenenza.

Art. 11 - Disposizione generali sulle cariche

La carica di Presidente regionale non è cumulabile con alcuna carica all'interno del Gruppo Giovani della territoriale di appartenenza. Tale incompatibilità trova applicazione con l'assunzione della nuova carica.

Si intendono rivestite per l'intera durata del" mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta della Confindustria del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici e amministrativi.

Art. 12 - Segreteria

Il Comitato regionale si avvale di un Segretario, scelto dal Presidente regionale fra i funzionari della Confindustria regionale o territoriale.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato, delle quali redige il verbale firmato da lui e dal Presidente.

Collabora con il Presidente per l'efficacia dell'attività del gruppo.

Art. 13 - Budget

Le attività del Comitato sono sostenute economicamente da un contributo della Confindustria regionale o finanziate dai Gruppi territoriali.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto della Confindustria regionale ed i principi confederali.

La risoluzione delle eventuali controversie e la vigilanza sull'osservanza delle norme regolamentari, nonché dei principi del Codice Etico e della Carta dei Valori sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Confindustria regionale.

Art. 16 - Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente della Confindustria Federazione dell'Industria Friuli Venezia Giulia.
Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Note

Il Presente Regolamento è stato approvato dal C.R. Giovani del 7 aprile 2004

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