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Regolamento Comitato Piccola Industria


Art. 1 - Nell'ambito della Federazione Regionale degli Industriali del Friuli Venezia Giulia è costituito il Comitato Regionale per la Piccola Industria con il compito di promuovere l’esame e lo studio dei problemi che riguardano particolarmente le piccole industrie della regione, proporre le relative soluzioni e gestirne le realizzazioni. Il Comitato Regionale per la Piccola Industria gestisce altresì specifici incarichi su delega della Giunta e del Consiglio Direttivo (*) della Federazione.
Ha inoltre il compito di coordinare le attività e iniziative di interesse comune, promosse dai singoli Comitati P.I. provinciali.

Art. 2 - Il Comitato Regionale per la Piccola Industria è composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali P.I. e dai delegati delle Associazioni provinciali nel Comitato Nazionale P.I. di Confindustria.
Nel caso in cui il Presidente provinciale P.I. rivesta entrambi questi incarichi verrà nominato dal rispettivo Comitato provinciale P.I., tra i suoi membri, un secondo rappresentante nel Comitato Regionale P.I.
Ai lavori del Comitato verrà invitato un rappresentante indicato dal Comitato regionale della P.I. dell'edilizia.
Su indicazione dei Presidenti provinciali P.I. può partecipare, in qualità di invitato un ulteriore componente di ogni Comitato provinciale P.I.
Ai lavori del Comitato sono invitati i Segretari dei Comitati P.I. provinciali ed il Direttore (*) della Federazione o un suo incaricato.

Art. 3 - Il Comitato Regionale per la Piccola Industria elegge nell'ambito dei suoi membri il proprio Presidente ed il Vicepresidente
Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati per un altro biennio.
La eventuale rielezione per ulteriori bienni, sempre fino al massimo di 2, sarà possibile ove sia trascorso un intervallo di almeno 4 anni.
Per l'elezione del Presidente si terrà conto dell'esigenza di rotazione fra le componenti territoriali in modo da assicurare ad ognuna adeguata espressione rappresentativa

Art. 4 - Le riunioni del Comitato Regionale P.I. sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti.
Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è necessaria la presenza di tutte le componenti territoriali.

Art. 5 - In caso di temporaneo impedimento, il Presidente del Comitato Regionale P. I. è sostituito, in tutte le sue prerogative e funzioni, dal Vice Presidente.

Art. 6 - Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme statutarie della Federazione regionale degli Industriali del Friuli Venezia Giulia nonché alle norme e regolamenti della Confindustria, relative al funzionamento degli organi della Piccola Industria.

Maggio, 1989

Note

(*) Così aggiornato il 15 giugno 1995, data di approvazione del nuovo Statuto della Federazione.

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