L’INAIL, con circolare n. 33 del 2 settembre 2022, comunica che, con decreto ministeriale n. 106 del 9 giugno 2022, sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e sono stati stabiliti gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30, sempre con decorrenza 1° luglio 2022.
Di conseguenza, l’INAIL aggiorna, con decorrenza 1° luglio 2022, i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Tra i lavoratori interessati si segnalano quelli dell’area dirigenziale, per i quali la retribuzione convenzionale imponibile giornaliera e mensile, e, in caso di part-time, oraria si calcola sul massimale di rendita, e quelli parasubordinati, per i quali la retribuzione effettiva imponibile è soggetta ai minimali e massimali mensili calcolati sui minimali e massimali di rendita.
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