Home >> Notiziario


[ Stampa documento ]


VG15.0073 01/20/2015
Dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato: il Ministero ha emanato le disposizioni operative per la costituzione nel sistema SIAN (DM n. 9/2015)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha stabilito che a partire dal 1° marzo 2015 sarà operativo, nel sistema informativo agricolo nazionale SIAN, la dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico. Dal 1° luglio 2015 il registro dematerializzato sostituirà ufficialmente quello cartaceo oggi in uso.



Approfondimenti


Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto dell’8 gennaio 2015 n. 9, con il quale sono state emanate disposizioni operative per la dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico.

Il Decreto in questione è entrato in vigore dal 9 gennaio 2015.



Disposizioni previste del Decreto di dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte

Il Ministero informa tutti i soggetti interessati che a partire dal 1° marzo 2015 sarà operativo, nel sistema informativo agricolo nazionale SIAN, la dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato in polvere, concentrato e altro latte conservato.

Detto registro funzionerà in modalità test sino al 30 giugno 2015, al fine di:
  • consentire un agevole passaggio dalle attuali modalità di tenuta del registro telematico nel portale SIAN;
  • far acquisire conoscenza dell’applicativo informatico e far esercitare l’utente nell’uso delle funzionalità telematiche,
e non ha alcun valere ufficiale.

Dal 1° luglio 2015 il registro nel portale SIAN sostituirà ufficialmente quello oggi in uso.

Infine viene precisato che, fino al 30 giugno 2015, il registro di carico e scarico del latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.



Modalità d’iscrizione e accesso al SIAN

Per poter accedere al sistema di dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico, i soggetti interessati devono essere iscritti al portale del SIAN.



Iscrizione al SIAN

Una volta effettua la prima procedura d’iscrizione, nella quale deve essere indicato:
  • il codice fiscale del titolare nel caso di imprese individuali o del Rappresentante legale per soggetti giuridici;
  • un indirizzo di posta elettronica a cui saranno inviate le diverse comunicazioni,

    la stessa verrà sottoposta ad un processo di verifica e di approvazione e, a esito positivo, sarà inviato all’indirizzo posta elettronica indicato un codice PIN (Personal Identification Number) necessario per poter effettuare la successiva registrazione che consentirà di ricevere le credenziali personali per accedere all’area riservata (ovvero la password per il primo accesso mentre la username è il codice fiscale).


    Operatori già iscritti al SIAN

    Gli operatori già in possesso delle credenziali di accesso al SIAN non devono effettuare una nuova iscrizione. Nel caso in cui si sia smarrita la password può esserne richiesta una nuova attivando l’apposita funzione presente nella pagina di accesso all’area riservata e la nuova password verrà inviata via email all’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di iscrizione.


    Modalità di accesso a registro

    Una volta in possesso delle credenziali di accesso al SIAN (nome utente che coincide con il codice fiscale e password ricevuta a completamento della registrazione) per accedere al registro si deve selezionare, nell'homepage del portale la voce “accesso all’area riservata” e, una volta inserire le proprie credenziali, si deve selezionare in sequenza “agroalimentare” e “registri > registro latte conservato”.



    Modalità di tenuta del registro dematerializzato del latte conservato

    Tra le varie indicazioni fornite dal Ministero in merito alle modalità di tenuta del registro del latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico, una volta ottenuta l’iscrizione e l’accesso al SIAN, riportiamo di seguito quelle ritenute di maggiore interesse, demandando ad una attenta lettura per le parti di seguito non analizzate e ricomprese nelle istruzioni operative riportate in allegato.

    In particolare:
    • il registro dematerializzato realizzato presso il SIAN non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria;
    • le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari dell’operatore (codice ICQRF);
    • nel registro devono essere annotate le operazioni:
      -) di entrata e di uscita, intese i carichi e gli scarichi del latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico nello stabilimento deposito (la produzione, i trasferimenti da o ad altro deposito/stabilimento, le introduzioni, le cessioni e le perdite);
      -) di utilizzazione, intese gli scarichi di latte c conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico impiegato nella preparazione di altri prodotti;
    • le operazioni devono essere registrate in chilogrammi entro il sesto giorno successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni, giorni festivi compresi, secondo un ordine cronologico coerente;
    • nel caso di malfunzionamento del sistema telematico, opportunamente verificato e attestato dal SIAN, per le quali derivino ritardi o anomalie della registrazione, l’operatore non è ritenuto responsabile al fini dell’applicazione delle relative violazioni e delle sanzioni previste.


    Soggetti tenuti all’obbligo della tenuta del registro del latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico

    Ricordiamo che la normativa relativa a norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana (1) dispone l’obbligo della tenuta dei registri nei confronti:
  • dei produttori;
  • degli importatori;
  • dei grossisti;
  • degli utilizzatori,

    di latte conservato in polvere, concentrato o conservato con qualunque trattamento chimico.

    Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.

    Sono invece esentati dall’obbligo del registro coloro che detengono latte conservato chiuso in confezioni originali di peso non superiore ad 1 chilogrammo.



    Sanzioni

    Il Decreto in questione prevede l’applicazione della procedura di diffida (2) nel caso in cui l’ente di controllo riscontri per la prima volta la violazione alle disposizioni relative alla tenuta del registro dematerializzato.


    In detta circostanza l’ente di controllo, invece di effettuare la formale contestazione della violazione amministrativa, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida.

    Nel caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la relativa contestazione (3) e ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria (4) di 250 euro (500.000 lire) nei confronti dei produttori, degli importatori, dei grossisti e degli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati che non tengono aggiornato il registro di carico e scarico.

    Infine, nel caso in cui siano riscontrate ulteriori violazioni in merito alla tenuta del registro dematerializzato, trova applicazione la riduzione del pagamento in misura ridotta (5) e la diminuzione del trenta per cento dell’importo della sanzione, nel caso in cui si effettui il pagamento della stessa entro cinque giorni dalla data di contestazione (2).



    Note

    (1) di cui alla Legge 11 aprile 1974 n. 138.
    (2) di cui alla Legge 11 agosto 2014 n. 116.
    (3) ai sensi dell’articolo 14, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale.
    (4) di cui all’articolo 6, comma 3, della Legge 11 aprile 1974 n. 138.
    (5) ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale.
    Il citato articolo 16 ammette il pagamento della sanzione:
    • in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo;
    • entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.


  • Link ad altri documenti Sito del Ministero delle politiche agricole e forestali.
    Portale del SIAN.


    Allegati
    - DECRETO_dematerializzazione_registro_latte_conservato_29_12_2014 (file .pdf - 57Kb)
    - Allegato_1_Iscrizione_e_accesso_al_SIAN_latte_conservato_29_12_2014 (file .pdf - 12Kb)
    - Allegato_2_Decreto_registro_latte_conservato_29_12_2014 (file .pdf - 136Kb)


    Per informazioni
    Stefano Blason
    Via degli Arcadi, 7
    tel. 0481 33101 int. 326
    fax 0481 532204
    mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


    [ Stampa documento ]