Approfondimenti
La legge 11 settembre 2020, n. 120, ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”) il cui art. 10 è significativamente rubricato “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia” (si veda la Notizia n. VG20.0887 del 21/07/2020
Un primo gruppo di norme oggetto di approfondimento nel dossier curato dall’ANCE apportano modifiche ed integrazioni al Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), che si possono così sintetizzare:
- demolizioni e ricostruzioni - possibilità di mantenimento delle distanze preesistenti, ancorché inferiori a quelle oggi prescritte tra gli edifici e dai confini, anche in ipotesi di ampliamenti fuori sagoma e con superamento dell’altezza preesistent
- manutenzione straordinaria - flessibilità nei cambi d’uso e possibilità di modifica dei prospetti
- ristrutturazione edilizia - ricorrenza anche ne caso di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, dei prospetti, dell’area di sedime, delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché con incremento volumetrico laddove previsto dalla legislazione vigente (ad es.: L.R. 14/2019 “Veneto 2050”) o dagli strumenti urbanistici. Disciplina più restrittiva (identità di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, volume) riguarda gli immobili tutelati ai sensi del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, nonché per quelli ubicati nelle ZTO A (centri storici) ed in altri contessi a questi assimilati
- opere temporanee e stagionali - aumento a 180 giorni del tempo di loro permanenza senza la necessità di alcun titolo edilizio
- stato legittimo dell’immobile - definizione della documentazione necessaria a comprovarlo, con particolare riguardo agli immobili realizzati in epoche nelle quali non sussisteva l’obbligo di acquisire un titolo edilizio
- ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire anziché a SCIA - limitazione ai soli interventi che, oltre a portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, comportano anche modifiche alla volumetria o ai prospetti. Per gli immobili in ZTO A rileva anche il cambio di destinazione d’uso e per quelli vincolati anche la modifica della sagoma
- permesso di costruire in deroga - applicabilità alla ristrutturazione edilizia, qualora finalizzata alla rigenerazione urbana, al contenimento del consumo di suolo, al recupero sociale e urbano dell’insediamento
- contributo straordinario - esclusione della sua esigibilità nei casi di cambio di destinazione d’uso conformi alla pianificazione urbanistica vigente
- contributo di costruzione - possibilità di sua ulteriore riduzione (attualmente consentita fino al 20% delle tabelle regionali) o azzeramento per gli interventi di rigenerazione urbana
- silenzio assenso per il permesso di costruire - sua attestazione da parte dello sportello unico, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - utilizzabilità anche nel caso di manutenzione straordinaria riguardante i prospetti
- usi temporanei - introduzione di una disciplina che consente, a certe condizioni, l’utilizzazione temporanea di edifici e di aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico
- agibilità - possibilità di attestare l’agibilità degli immobili legittimamente realizzati e che ne siano ancora privi, pur in assenza di nuove opere. La misura è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale
- tolleranze costruttive - estensione delle tolleranze costruttive (difformità non superiori al 2% dell’altezza, dei distacchi, della cubatura della superficie coperta e degli altri parametri delle singole unità immobiliari) anche alle tolleranze esecutive (irregolarità geometriche, modifiche alle finiture ed alla collocazione degli impianti, delle opere interne) che non comportano violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicano l’agibilità dell’immobile
Un secondo gruppo di norme riguardano misure che non incidono direttamente sul Testo Unico dell’edilizia, bensì argomenti quali:
- requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione - sottrazione dalle disposizioni in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari contenute nel DM 5 luglio 1975 per gli edifici realizzati anteriormente ed ubicati nelle ZTO A o B o in zone ad esse assimilabili
- superamento delle barriere architettoniche e disciplina condominiale - realizzabilità su iniziativa e spese anche del singolo condomino, purché non rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato
- proroga straordinaria dei permessi di costruire rilasciati al 31 dicembre 2010 - estensione, previa comunicazione al Comune, di un anno del termine d’inizio lavori e di tre anni del termine di ultimazione dei lavori, purché alla data della comunicazione il termine non sia già scaduto
- proroga straordinaria del termine di efficacia delle SCIA presentate entro il 31 dicembre 2020 - estensione, previa comunicazione al Comune, di tre anni del termine di efficacia (ultimazione dei lavori), purché alla data della comunicazione l’originario termine triennale non sia già scaduto
- proroga straordinaria delle convenzioni urbanistiche e dei piani attuativi - estensione automatica di tre anni dei termini di inizio e di fine lavori previsti nelle convenzioni urbanistiche e negli accordi similari, così come dei termini di efficacia dei piani urbanistici attuativi
- elementi o strutture amovibili nelle pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico - sottrazione della relativa posa in opera alle autorizzazioni in materia di beni culturali e di beni paesaggistici, salvo il caso di adiacenza a siti archeologici o altri beni di particolare valore storico o artistico (la cui individuazione dovrà avvenire in base ad un decreto ministeriale da adottare entro il 15 ottobre 2020.
Si riportano in allegato:
- il testo dell’art. 10 del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020
- i testi a fronte delle norme del Testo Unico edilizia, nelle versioni ante DL 76/2020, post DL 76/2020 e post legge 120/2020, a cura dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- il dossier ANCE, per la parte dedicata alle norme oggetto della presente notizia
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