VG16.1343 11/29/2016
Etichettatura nutrizionale: chiarimenti Ministeriali in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni che prevedono l’esclusione dell’obbligo per determinati tipologie di alimentari (Nota dell’11/11/2016)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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I Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute hanno dettato chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie che regolamentano l’esclusione dell’obbligo di dover riportare la dichiarazione nutrizionale per determinati tipologie di alimentari.
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Approfondimenti
Nel far seguito alla ns. precedente notizia VG16.1343 del 26 settembre 2016 titolata “prodotti alimentari: dal 13 dicembre 2016 entra in vigore l’obbligo di dover riportare l’etichettatura nutrizionale (Regolamento UE n. 1169/2011)”, per informare le aziende associate che i Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute, con Nota dell’11 novembre 2016 (1), hanno dettato chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni comunitarie (2) che prevedono l’esclusione dell’obbligo di dover riportare la dichiarazione nutrizionale per determinati tipologie di alimentari.
Alimenti soggetti all’esclusione dell’obbligo di dover riportare la dichiarazione nutrizionale
Non sono soggetti all’obbligo di dover recare la dichiarazione nutrizionale:
- i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- il sale e i succedanei del sale;
- gli edulcoranti da tavola;
- gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
- le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- gli aromi;
- gli additivi alimentari;
- i coadiuvanti tecnologici;
- gli enzimi alimentari;
- la gelatina;
- i composti di gelificazione per marmellate;
- i lieviti;
- le gomme da masticare;
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Chiarimenti dei Ministeri
A fronte della nutrita casistica di prodotti esclusi dall’obbligo dell’indicazione della dichiarazione nutrizionale, i Ministeri hanno chiarito cosa si intende per:
- alimenti artigianali;
- fornitura diretta;
- fabbricante di piccole quantità di prodotti;
- livello locale delle strutture di vendita;
- vendita al dettaglio.
Note
(1) pubblicata nel sito internet del Ministero della Salute.
(2) di cui all’articolo 9, paragrafo1, lettera l) ed allegato V del Regolamento UE n. 1169/2011.
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