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VG20.0109 01/31/2020
INPS – Determinazione minimali e dei valori per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali – Valori 2020
canale: Lavoro e Previdenza

L'INPS, con circolare n.9 del 30 gennaio 2020, che si allega, comunica, relativamente all’anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi
obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'Istituto fornisce altresì le istruzioni per l'eventuale regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2020.



Approfondimenti
Si riportano, di seguito, i valori di più immediato interesse e le indicazioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2020.

INPS – Minimale contributivo – Minimale contributivo per i rapporti part-time

Si ricorda che il minimale contributivo costituisce la retribuzione minima sulla quale devono essere calcolati i contributi previdenziali quando la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore è inferiore al minimale stesso.

L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n.389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

In ogni caso, ai sensi dell’art.7, comma 1, del D.L. n.463/1983, convertito dalla L. n.638/1983 (come modificato dall’art.1, comma 2, del predetto D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n.389/1989), prevede che il minimale giornaliero sul quale calcolare i contributi non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ogni anno. Poiché il trattamento minimo di pensione in vigore dal 1° gennaio 2020 è determinato nella misura di euro 515,58 mensili, i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2020 devono essere ragguagliati a euro 48,98 se inferiori.

Pertanto la retribuzione minima giornaliera ai fini contributivi per il 2020 è fissata in euro 135,48 per i dirigenti industria ed a euro 48,98 per impiegati ed operai industria.

Per i lavoratori a tempo parziale, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.81/2015 (che ha riproposto le previsioni contenute nell’abrogato art.9 D.Lgs. n.61/2000) la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero. Di conseguenza il minimale orario per il lavoratore a tempo parziale deve essere determinato moltiplicando il minimale giornaliero per le giornate lavorative settimanali (6) e dividendo l’importo per l’orario normale contrattuale previsto per il lavoro a tempo pieno (40). In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario per l'anno 2020 è di euro 7,35 (= euro 48,98 x6 /40).

    INPS – Quota di retribuzione soggetta ad aliquota aggiuntiva dell’ 1% a carico dei lavoratori dipendenti.

    L’art.3 ter del D.L. n.384/1992, convertito con modificazioni dalla L. n.438/1992, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico dello stesso lavoratore dell’1% sulla retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

    L’INPS ha comunicato che per l’anno 2020 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in euro 47.379,00.

    Pertanto nel 2020 l’aliquota aggiuntiva del 1% deve essere applicata sulla retribuzione eccedente il limite annuo di euro 47.379,00; detto limite, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato (ed arrotondato) in euro 3.948,00.

    La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

    L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

      Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

      Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art.2, comma 18, della L. n.335/95, per i lavoratori nuovi iscritti (dal 1.1.1996) a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l’anno 2020, a euro 103.055,00.

      La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

      L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

      Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

      L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n.151/2001 (cfr. circolare INPS n. 181 del 16.12.2002), è pari, per l’anno 2020 a euro 2.143,05.

      L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.

      La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

      Importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

      L’INPS riporta per il 2020 gli importi che a norma dell’art.51 TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Tali importi sono:

              Anno 2020
              Euro
              Valore delle prestazioni sostitutive della mensa (giornaliero)

                - rese in formato cartaceo

                - rese in formato elettronico

              4,00

              8,00

              Valore delle indennità sostitutive della mensa (giornaliero)5,29
              Fringe benefit (tetto annuo)258,23
              Indennità di trasferta intera Italia (giornaliero)46,48
              Indennità di trasferta 2/3 Italia (giornaliero)30,99
              Indennità di trasferta 1/3 Italia (giornaliero)15,49
              Indennità di trasferta intera estero (giornaliero)77,47
              Indennità di trasferta 2/3 estero (giornaliero)51,65
              Indennità di trasferta 1/3 estero (giornaliero)25,82
              Indennità di trasferimento Italia (tetto annuale)1.549,37
              Indennità di trasferimento estero (tetto annuale)4.648,11
              Azioni offerte ai dipendenti (tetto annuale)2.065,83

      Regolarizzazione mese di gennaio 2020

      I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2020, non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, secondo le consuete regole, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n. 9/2020 (pagamento delle differenze contributive entro il 16 aprile 2020).

      Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2020 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

      L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva 1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UniEmens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.



      Allegati
      - INPS Circolare n. 9 del 29-01-2020 Allegato 1 (file .pdf - 60Kb)
      - INPS Circolare n. 9 del 29-01-2020 (file .pdf - 140Kb)


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