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VG15.0013 01/09/2015
Autotrasporto merci in conto terzi. Abolizione obbligo indicazione costo carburante in fattura nei contratti verbali
canale: Trasporti e Circolazione

Dal 1° gennaio 2015 è stato abolito l'obbligo di indicare il costo del carburante nelle fatture delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per contratti non scritti, così come la lunghezza della tratta; tuttavia, per poter applicare l'eventuale aggiornamento a seguito di variazioni del prezzo del carburante oltre il 2% in contratti aventi prestazioni di trasporto che eccedono i 30 giorni, è comunque necessario indicare nella prima fattura o nel contratto, il costo del carburante preso come base di riferimento.



Approfondimenti
Le modifiche normative
La legge di stabilità 2015(1), ha apportato importanti modifiche per quanto riguarda la normativa che regola i rapporti tra committenti ed imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

In particolare, dal 1° gennaio 2015 è stato soppresso il comma 6 dell’art. 83-bis della legge n. 133/08 che prevedeva nei contratti di trasporto stipulati in forma verbale, che la fattura emessa dal vettore dovesse evidenziare ai soli fini civilistici ed amministrativi la parte del corrispettivo dovuta dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo doveva corrispondere al prodotto del costo chilometrico del carburante nel mese precedente a quello del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata in fattura, la quale doveva anche riportare la lunghezza della tratta percorsa.

Tuttavia, il comma 5 dell’art. 83-bis della legge n. 133/08 (nella formulazione vigente ora parzialmente modificata dalla legge n. 190/14) stabilisce comunque che nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguato sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato.

Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.


L'indicazione del costo del carburante come base di riferimento
Ne deriva che secondo le attuali nuove disposizioni, nei contratti verbali con pluralità di prestazioni di trasporto eccedenti i 30 giorni, nella prima fattura del primo mese di vigenza del contratto stesso dovrà essere opportunamente indicato il costo del carburante sostenuto, quale base di riferimento per l’applicazione degli eventuali aggiornamenti successivi, qualora il prezzo del gasolio vari del 2% (in più o in meno) rispetto a questa base di riferimento (nei contratti scritti, questo valore dovrà essere indicato nel contratto).

Il medesimo principio di adeguamento viene applicato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.


L'andamento del prezzo del gasolio 2014
Riguardo alle variazioni del prezzo del gasolio autotrazione alla pompa rilevate dal Ministero dello sviluppo economico (2), il prezzo di dicembre 2014 raffrontato a quello di gennaio 2014 (prezzo al consumo) ha registrato una variazione di -9,4%, mentre la variazione tra il prezzo di dicembre 2014 e quello di novembre 2014 è stata di -3,87%.


Le variazioni 2015 delle tariffe autostradali
Per quanto riguarda la variazione dei pedaggi autostradali, gli aumenti scattati dal 1° gennaio 2015 sono in media del +1,32% (3), con un range compreso tra lo 0% e +1,5%: in particolare, con riferimento a talune singole concessionarie autostradali si ha per Autostrade per l’Italia SpA +1,46%, Autostrada del Brennero SpA 0%, Cav SpA +1,5%, Autovie Venete SpA +1,5%, Autostrada Brescia-Padova SpA +1,5%.


Le ulteriori modifiche alla normativa sull'autotrasporto merci in conto terzi
La legge di stabilità 2015 (1), dal 1° gennaio 2015, ha anche abrogato la scheda di trasporto, ripristinata l’autonomia negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo del trasporto nei contratti con vettori in conto terzi sia scritti che verbali, introdotta una nuova disciplina della sub-vezione, introdotto l’obbligo della negoziazione assistita come condizione per l’esercizio dell’azione in giudizio in caso di controversie legate al contratto di trasporto, ad eccezione dell’azione diretta (si vedano le news del 30 dicembre 2014).



Note
(1) Legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99
(2) Reperibili sul sito Internet http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?prodcod=2&anno=2014
(3) Dati resi noti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze



Link ad altri documenti

Notizia n. VG14.0102 del 30/12/2014
Notizia n. VG14.0103 del 30/12/2014


Allegati
- Art._83_bis_integr_L 190.14 (file .pdf - 19Kb)
- Prezzi gasolio autotrazione 2014 (file .pdf - 71Kb)


Per informazioni
Rossana Costa
Piazza Casali, 1
tel. 040 3750246
fax 040 3750207
mail r.costa@confindustriaaltoadriatico.it


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