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VG15.1003 10/06/2015
Certificazione energetica degli edifici: il 1° ottobre sono entrate in vigore le nuove Linee guida per l'attestazione di prestazione energetica (APE)
canale: Appalti pubblici Edilizia urbanistica, Energia

Il primo ottobre sono entrate in vigore le nuove Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE), di cui al decreto del 26 giugno 2015.



Approfondimenti
Con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 26 giugno 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162, del 15 luglio 2015, Supplemento Ordinario n. 39, sono state approvate le nuove Linee guida per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (l'APE), che adeguano i parametri ed i contenuti dell'attestazione, originariamente disciplinati con il decreto ministeriale del 26 giugno 2009, e che si occupano anche dell'attestato di qualificazione energetica e delle informazioni sulle prestazioni energetiche da inserire negli annunci commerciali di vendita o locazione degli immobili.

Il decreto ministeriale in esame adegua la normativa italiana alla disciplina comunitaria (direttiva 2010/31/UE), in un'ottica di valorizzazione delle caratteristiche energetiche degli edifici e di maggior informazione agli utenti.

Le Linee guida sono immediatamente operative nelle Regioni e Province autonome che non hanno ancora provveduto a disciplinare la materia in conformità alla summenzionata direttiva, mentre le Regioni e le Province autonome che hanno provveduto dovranno, nell'arco di due anni, intraprendere misure per favorire l'adeguamento della normativa alle nuove linee guida.

Le APE già redatte in conformità alle Linee guida del 2009 restano valide fino a scadenza. Inoltre, la previgente disciplina è ancora applicabile agli edifici in corso di costruzione, il cui titolo abilitativo sia antecedente al 1° ottobre 2015.

Nel decreto ministeriale del 26 giugno u.s. si prevede anche la creazione di un sistema informativo nazionale (SAPE) che comprende la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici. Il SAPE sarà istituito dall'ENEA entro la fine del 2015 e dovrà essere aggiornato a marzo di ogni anno ad opera delle Regioni e Province autonome con i dati relativi all'anno precedente. Le Regioni e Province autonome dovranno definire le procedure di controllo che consentano di vagliare almeno il 2% degli APE depositati, concentrando i controlli sulle classi energetiche più efficienti.

L'obbligo dell'APE riguarda edifici di nuova costruzione, come anche quelli esistenti locati o venduti a nuovo proprietario, salvo alcuni edifici esclusi dall'obbligo (di cui all'Appendice A al decreto). Per gli edifici di nuova costruzione l'APE deve essere ottenuta prima del certificato di agibilità, a cura del costruttore; per gli edifici esistenti l'onere grava sul proprietario.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o di locazione di un immobile, il proprietario deve rendere l'APE disponibile sin dall'inizio delle trattative e consegnarla al loro termine, mentre se l'immobile è ancora in costruzione, va resa evidenza della futura prestazione energetica, la cui attestazione va, poi, consegnata, entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Della consegna dell'APE deve essere data evidenza nel contratto, che dovrà, quindi, riportare specifica clausola ed, in allegato, una copia dell'APE, salvo il caso di alienazione di singola unità immobiliare.
Nel caso in cui si tratti di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno, gli annunci di offerta e locazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la corrispondente classe energetica.

Il mancato rispetto degli obblighi in materia di APE comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dai tremila ai diciottomila euro.

Infine, si ricorda che l'APE ha validità temporale massima di dieci anni dal suo rilascio e che deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Si allega, di seguito, la nota di approfondimento predisposta dall'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).


Allegati
- DM_Linee_guida_APE (file .pdf - 155Kb)
- DM_Linee_guida_APE_Allegato 1 (file .pdf - 1133Kb)
- Nota di approfondimento_linee guida Ape (file .pdf - 347Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


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