L'ANPAL, con Decreto direttoriale n. 461 del 4.11.2020, ha approvato l'Avviso finalizzato a dare attuazione al Fondo Nuove Competenze istituito con l'art. 88 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, e disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09.10.2020.
L’Avviso è pubblicato sul sito www.anpal.gov.it
Riportiamo di seguito i punti più importanti della normativa in oggetto.
Fondo Nuove Competenze
L'art. 88 del D.L. n.34/2020, convertito con modifiche dalla L. n.77/2020 (come modificato dall’art. 4 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020) stabilisce che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività lavorativa dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
A tale fine è stato costituito presso l’ANPAL un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze” (di seguito FNC) con una dotazione di 230 milioni di euro. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, per un massimo di 250 ore per ogni lavoratore, nei limiti delle risorse stanziate.
Contenuto degli accordi sindacali
Per poter accedere al FNC è necessario stipulare accordi sindacali aziendali o territoriali il cui contenuto deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020, dall’art. 4 del D.L. 104/2020 e dal decreto di attuazione.
In particolare, i suddetti accordi devono:
- essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
- prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare alla formazione, nonché casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo sviluppo del progetto stesso;
- indicare il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore pari a 250;
- individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
- ove previsto, prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.
Destinatari
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.
Iter procedurale
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito di ANPAL.
L’istanza di contributo deve essere presentata attraverso i modelli di seguito richiamati ed allegati all’avviso.
L’istanza può essere singola o cumulativa.
All’istanza devono essere allegati l’accordo collettivo, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori (con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze), l’eventuale delega del legale rappresentante corredata dal documento di identità del delegante.
L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere, tenendo conto anche della programmazione regionale, un parere sul progetto formativo.
In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione interessata dal progetto formativo, ANPAL approva o rigetta l’istanza di contributo. In entrambi i casi al soggetto richiedente è notificato l’esito. Nel caso di approvazione la notifica è corredata dell’informazione relativa al contributo massimo erogabile.
I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% (a seguito dell’approvazione della istanza) e saldo (al completamento delle attività di sviluppo delle competenze su richiesta dell’azienda da presentare entro 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze).
Per un esame più approfondito rinviamo al contenuto dell’Avviso e dei relativi allegati.