VG16.0975 08/31/2016
Strutture ricettive turistico alberghiere: emanata la nuova norma tecnica di prevenzione incendi (DM 09/08/2016)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore, Turismo
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Il Ministero dell’Interno ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture ricettive alberghiere, le quali possono sostituire le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
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Approfondimenti
Il Ministero dell’Interno, con Decreto 9 agosto 2016 (1), ha approvato le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere, le quali possono sostituire le disposizioni vigenti in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio di dette attività.
Il Decreto in questione, che entra in vigore il 22 settembre 2016, si affianca alle disposizioni previste dalla Legge 25 febbraio 2016 n. 21 (2), la quale ha disposto la proroga al 31 dicembre 2016 dell’applicazione delle disposizioni antincendio (3) per le strutture ricettive turistico alberghiere:
- con oltre venticinque posti letto;
- esistenti alla data dell’11 maggio 1994;
- non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (3);
- in possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito Decreto (4), che ha previsto le modalità per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.
Disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 9 agosto 2016
Il Decreto in questione, nel modificare il Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (5), si può applicare:
- agli alberghi, alle pensioni, ai motel, ai villaggi albergo, alle residenze turistico alberghiere, agli studentati, ai villaggi turistici, agli alloggi agrituristici, agli ostelli per la gioventù, ai rifugi alpini, ai bed & breakfast, ai dormitori, alle case per ferie, con oltre 25 posti-letto e soggetti alla normativa di semplificazione della prevenzione incendi (6);
- esistenti alla data del 22 settembre 2016 o di nuova realizzazione;
- in sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere (7).
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere
Il Decreto in questione riporta in allegato il nuovo capitolo V.5 – attività ricettive turistico alberghiere, il quale viene aggiunto nel capitolo V (regola tecnica verticale) del Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (5), ed è costituito dai punti:
- V 5.1, relativo allo scopo e al campo di applicazione;
- V 5.2, relativo alla classificazione delle attività ricettive turistico alberghiere;
- V 5.3, relativo al profilo di rischio;
- V 5.4, relativo alla strategia antincendio e in particolare per quanto riguarda:
-) alla reazione al fuoco (sotto punto V5.4.1);
-) alla resistenza al fuoco (sotto punto V5.4.2);
-) alla compartimentazione (sotto punto V5.4.3);
-) all’esodo (sotto punto V5.4.4);
-) alla gestione della sicurezza antincendio (sotto punto V5.4.5);
-) al controllo dell’incendio (sotto punto V5.4.6);
-) alla rilevazione ed allarme (sotto punto V5.4.7);
- V 5.5, relativo ai vani degli ascensori;
- V 5.6, relativo all’opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016 n. 196.
(2) recante la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
(3) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003, concernenti l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
(4) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(5) di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015.
(6) di cui al numero 66 dell’allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
(7) di cui:
- ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003, concernenti l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
- al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015, concernente la regola tecnica di semplificazione della normativa di prevenzione incendi per le strutture ricettive alberghiere con un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
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