VG18.0292 03/13/2018
Mangimi: confermato l’impiego delle sostanze vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one negli alimenti destinati a tutte le specie animali e rifiutata l’autorizzazione d’utilizzo della sostanza 1-feniletan-1-olo in detti prodotti (Regolamento UE n. 2018/244)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
|
La commissione europea ha confermato l’impiego, secondo le condizioni previste, delle sostanze vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one nei mangimi destinati a tutte le specie animali ed è stata rifiutata l’autorizzazione di utilizzo della sostanza 1-feniletan-1-olo in detti prodotti.
|
Approfondimenti
La Commissione Europea, con Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 244 (1), ha confermato l’impiego delle sostanze vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one nei mangimi destinati a tutte le specie animali ed è stata rifiutata l’autorizzazione della sostanza 1-feniletan-1-olo in detti prodotti.
Il Regolamento entra in vigore il 15 marzo 2018.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2018/244
In vista del fatto che:
- le sostanze 2vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one, e 1-feniletan-1-olo sono state autorizzate a tempo indeterminato, ai sensi della normativa precedente (2), nei mangimi destinati a tutte le specie animali;
- tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotti esistenti (3);
- è stata presentata domanda di rivalutazione delle citate sostanze, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (4), per i mangimi destinati a tutte le specie animali;
- l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente salvo per la sostanza 1-feniletan-1-olo ove dette condizioni non possono essere garantite;
la Commissione Europea ha:
- confermato sino al 15 marzo 2028, l’impiego delle sostanze vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one nei mangimi destinati a tutte le specie animali, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandole nella categoria additivi organolettici e al gruppo funzionale sostanze aromatizzanti;
- rifiutato l’autorizzazione per l’impiego della sostanza 1-feniletan-1-olo nei mangimi destinati a tutte le specie animali a fronte del fatto che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha potuto trarre conclusioni in merito alla relativa sicurezza sulla base della documentazione pervenuta ad essa.
Disposizioni transitorie
Il Regolamento in questione dispone che:
- le sostanze vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one e 1-feniletan-1-olo e le premiscele contenenti tali sostanze fabbricate ed etichettate prima del 15 settembre 2018, in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze in questione etichettati, in conformità alle norme applicabili alla data del 15 marzo 2018, prima del:
-) 15 marzo 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare;
-) 15 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono adibiti ad alimentare animali non destinati alla produzione alimentare.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 febbraio 2018 n. 53.
(2) ai sensi della Direttiva CEE n. 70/524.
(3) ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento CE n. 1831/2003.
(4) di cui al Regolamento CE n. 1831/2003.
|
|