VG20.0759 06/15/2020
Fotovoltaico: il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di rinuncia alla “Tremonti-ambiente” scade il 30 giugno
canale: Fisco, Energia
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Come previsto dal Decreto Collegato fiscale alla Manovra 2020, le aziende hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per restituire il beneficio fiscale della “detassazione degli investimenti ambientali”, confermando il diritto a godere delle tariffe incentivanti, attraverso la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita comunicazione e con il versamento degli importi dovuti.
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Approfondimenti
La vicenda della dubbia cumulabilità tra il III, IV e V “conto-energia” e la “Tremonti-ambiente”, vale a dire la “detassazione degli investimenti ambientali”, innescata dal GSE con una sua comunicazione del 22 novembre 2017, può essere chiusa volontariamente con la procedura, sostanzialmente transattiva, prevista dal Decreto Collegato fiscale alla Manovra 2020. Infatti, questo decreto ha concesso la facoltà, da esercitare entro il 30 giugno 2020, di restituire il beneficio fiscale della “detassazione degli investimenti ambientali”, per “blindare” il diritto a godere delle tariffe incentivanti, trasmettendo all’Agenzia delle entrate un’apposita Comunicazione e versando gli importi dovuti in restituzione dell’agevolazione fiscale.
Di seguito, riassumiamo i termini della complessa questione.
- Il, III, IV e V Conto-energia e la “Tremonti-ambiente”: il divieto di cumulo secondo il GSE, ma la compatibilità secondo la giurisprudenza
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), titolare del procedimento amministrativo di concessione e revoca delle tariffe incentivanti, con la sua comunicazione del 22 novembre 2017, ha sostenuto che esista il divieto di cumulo tra le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici, spettanti in base al III, IV e V conto-energia, ed il beneficio fiscale (poi soppresso) della “detassazione degli investimenti ambientali” (2), la cosiddetta “Tremonti-ambiente”.
Il GSE ha, inoltre, specificato che se il soggetto beneficiario delle tariffe incentivanti avesse inteso continuare a goderne, avrebbe dovuto rinunciare al vantaggio ottenuto per effetto della “Tremonti-ambiente”, sotto forma di minori imposte sul reddito, comunicando tale scelta all’Agenzia delle Entrate. A questo fine, il GSE aveva previsto il termine di dodici mesi dalla sua comunicazione citata, scadenti quindi il 22 novembre 2018.
In seguito, il 14 novembre 2018, a ridosso della scadenza, il GSE ha differito il termine al 31 dicembre 2019, motivando la proroga anche con le difficoltà operative riscontrate dai cosiddetti “soggetti responsabili” degli impianti fotovoltaici, nel procedere alla restituzione degli importi derivanti dalla rinuncia alla “Tremonti-ambiente”. In effetti, il GSE aveva precisato, nella sua comunicazione originaria, che la volontà di rinunciare alla “Tremonti ambiente” avrebbe dovuto essere manifestata all’Agenzia delle Entrate, secondo “le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa”, ma non era affatto chiaro a quali “modalità e prassi”, il GSE intendesse riferirsi.
Nel frattempo, la giurisprudenza amministrativa e tributaria si è andata consolidando contro la tesi affermata dal GSE.
Due sentenze del TAR del Lazio (n. 6784 e n. 6785 del 29 maggio 2019) hanno annullato la comunicazione del GSE del 22 novembre 2017, in virtù delle norme stesse dei decreti sui conti-energia considerati; in sintesi estrema, il TAR del Lazio ha deciso che il quadro normativo di riferimento depone nel senso della cumulabilità dei benefici in discorso, anche in considerazione dell’inclusione della “Tremonti-ambiente” tra gli incentivi pubblici richiamati dai decreti suddetti.
Le Commissioni tributarie chiamate a decidere sulla questione non condividono, a loro volta, la posizione espressa dal GSE (3), ritenendo, tra l’altro, che la comunicazione del GSE non rivesta nemmeno la natura di “provvedimento”, ma consista in un documento di mera “prassi”, come tale, non vincolante per un giudice (C.T.R. Lombardia).
- L’articolo 36 del Collegato fiscale alla Manovra 2020
Al fine di superare l’empasse in cui si trovavano le imprese che, in base a valutazioni di convenienza, avessero comunque voluto rinunciare alla detassazione degli investimenti ambientali, aderendo alla tesi affermata dal GSE per garantirsi il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti, l’art. 36 del Collegato fiscale alla Manovra 2020 (4) ha introdotto una particolare procedura di definizione volontaria, che consente di riversare una somma corrispondente alla deduzione effettuata nella dichiarazione dei redditi, in applicazione della “Tremonti-ambiente”.
Il Collegato ha, quindi, previsto che questi contribuenti possono, a tale scopo, presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e procedere al pagamento degli importi dovuti, entro il 30 giugno 2020. La previsione delle modalità e del contenuto di questa comunicazione sono stati demandati ad apposito provvedimento direttoriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Collegato (5).
Dev’essere ricordato, comunque, che il comma 6 dell’articolo 36, in modo pleonastico, ribadisce che resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della rinuncia concessa dall’articolo medesimo.
La conclusione della procedura di definizione comporta automaticamente l’estinzione di eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni ritenute non spettanti in virtù del suddetto, asserito, divieto di cumulo. È previsto infatti che, nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il contribuente debba indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero di tali agevolazioni, ed assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Questi, dietro presentazione al giudice adito di una copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, vengono sospesi; mentre, l’estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione ed alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione, su istanza di una delle parti.
In sede di conversione in legge del Collegato, l’art. 36 in esame è stato integrato con la previsione espressa (comma 6-bis) secondo la quale, nei casi in cui il contribuente si avvalga della rinuncia ed effettui il relativo pagamento, il GSE non applica le decurtazioni degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate (6) e tiene conto della disciplina dell’articolo in commento, relativa ai giudizi pendenti.
- La Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: il modello e le relative istruzioni
Con il Provvedimento direttoriale del 6 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito il modello con le relative istruzioni della comunicazione che le imprese interessate possono decidere di presentare per attivare la procedura che, come detto, conduce alla restituzione del risparmio fiscale determinato con la “Tremonti-ambiente” (7).
Le istruzioni al modello ripetono che l’adesione a questa definizione garantisce la conservazione delle tariffe incentivanti del III, IV e V conto-energia, ma implica la rinuncia all’eventuale contenzioso.
Secondo la norma (art. 36 citato, comma 2), il mantenimento del diritto alle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una somma determinata, applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione della “Tremonti-ambiente”, l’aliquota d’imposta (IRES o IRPEF) pro tempore vigente. Le istruzioni della comunicazione precisano che tale pagamento deve avvenire senza alcuna compensazione (8).
Per il versamento delle somme relative alla comunicazione, tramite il Modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice-tributo “8200” con la Risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020.
In sede di compilazione del Modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice è esposto, indicando:
- nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;
- nella sezione “Erario ed Altro”: nel campo “tipo” la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi” nessun valore, nel campo “codice” il codice-tributo “8200”, nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.
Entro il 30 giugno prossimo, le imprese interessate, oltre che effettuare il suddetto versamento, devono presentare la comunicazione di definizione indicando la pendenza di eventuali giudizi e assumendo l’impegno a rinunciarvi.
La comunicazione va inviata unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.
Le istruzioni del Quadro B della comunicazione spiegano che “Il rappresentante legale oppure il titolare dell’impresa è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di indicare la presenza o meno di giudizi pendenti di fronte le diverse giurisdizioni, aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo”; ed aggiungono che, nel caso in cui sia indicata la presenza di giudizi pendenti, il contribuente assume, con la presentazione della dichiarazione, l’impegno a rinunciare a tutti i giudizi.
Nell’ipotesi in cui l’impresa non aderisca alla definizione, è prevedibile che il GSE applicherà le decurtazioni degli incentivi di sua competenza, vale a dire delle tariffe incentivanti. Tuttavia, l’art. 36 del Decreto fiscale Collegato, come accennato, ha lasciato impregiudicata la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della rinuncia concessa dall’articolo stesso.
Note
(1) Rispettivamente regolati dai Decreti ministeriali 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012.
(2) Prevista dall’art. 6, commi 13-19, della Legge n.388/2000 e abrogata dal 26 giugno 2012, per effetto dell’art. 23, comma 7, DL n.83/2012.
(3) C.T.R. Lombardia n. 3656/45/16, C.T.P. Milano n. 4119/16/2016, C.T.P. Bergamo n. 284/04/2017, C.T.P. Cuneo n. 307/1/2017, CT.P. Brescia n.632/1/17, C.T.P. Genova n. 737/12/2017, C.T. primo grado Bolzano n. 171/2/2017.
(4) D.L. n. 124/2019, convertito nella legge n.157/2019.
(5) Legge n. 157 del 19 dicembre 2019.
(6) Di cui all’articolo 42 del D. lgs. n. 28/2011.
(7) Art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000.
(8) Prevista dall’art. 17 del D. lgs. n. 241/1997.
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