VG15.0609 06/15/2015
Autotrasporto merci in conto terzi. Controllo regolarità del vettore con Durc on line. Chiarimenti Ministero del lavoro
canale: Trasporti e Circolazione
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Una recente circolare del Ministero del lavoro ha precisato che la richiesta di un Durc on line da parte di soggetto diverso dell'impresa titolare della posizione contributiva (il caso è quello del committente che deve controllare la verifica dell'impresa di autotrasporto merci in conto terzi in sede di stipula di un contratto di trasporto), secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2015, non è ancora possibile in attesa del perfezionarsi dei sistemi informatici.
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Approfondimenti
Le modifiche normative 2015
La legge di stabilità 2015 (1), ha apportato importanti modifiche per quanto riguarda la normativa che regola i rapporti tra committenti ed imprese di autotrasporto merci in conto terzi, anche in merito alle verifiche sulla regolarità del vettore.
Tra le diverse novità, una modifica all’art. 83-bis della legge n. 133/08 prevede che al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, il committente è tenuto ad acquisire dall’impresa di trasporto (preliminarmente alla stipulazione del contratto) un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (Durc), di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che il vettore sia in regola con i versamenti.
Se il committente non effettua tale verifica, è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto; resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobligato secondo le regole generali.
Se poi il contratto di trasporto fosse stato stipulato in forma non scritta, il committente che non ha effettuato la verifica di cui sopra, assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali ed alla violazioni del Codice della Strada commesse dal vettore nell’espletamento del servizio di trasporto effettuato per conto del committente.
Il Durc on line
Con la recente pubblicazione sulla G.U. (2) del decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2015, viene reso operativo dal 1° luglio 2015 il Durc on line: la novità del nuovo sistema è che mentre attualmente è l’impresa di autotrasporto merci a dover richiedere il certificato per poi presentarlo al soggetto richiedente (committente), in futuro potrebbe essere quest’ultimo ad ottenerlo direttamente mediante un’interrogazione on line. L’art. 1 del decreto inserisce tra i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della regolarità contributiva “chiunque vi abbia interesse”, previa delega dell’impresa.
Quindi, su delega del vettore, potrà essere in futuro il committente ad effettuare la verifica on line, secondo istruzioni operative che attualmente non sono ancora note; in ogni caso, il soggetto in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps e dell’Inail (con link disponibili sui siti Internet degli istituti), indicando il codice fiscale del soggetto da verificare, otterrà un documento in formato pdf non modificabile, della validità di 120 giorni, che conterrà la dichiarazione di regolarità.
Le precisazioni del Ministero del lavoro
Una recente circolare del Ministero del lavoro (3) ha tuttavia precisato che in questa prima fase di avvio del nuovo meccanismo, la possibilità di ottenere il Durc non line da parte di soggetti diversi dall’impresa titolare della posizione contributiva (su sua delega), è attualmente preclusa in attesa del perfezionamento dei sistemi informatici.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce registributive.
La regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni delle sommme dovute agli Enti, sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione o in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario, crediti affidati per il recupero all’agente della riscossione sospesi a seguito di ricorso.
La sussistenza della regolarità si ha anche quando in caso di scostamento non grave, da intendersi come omissone pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge, tra le somme dovute e quelle versate.
Se in relazione al soggetto per il quale si chiederà la verifica, risulterà già emesso un Durc in corso di validità, la procedura rinvierà a tale documento.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, gli Istituti invieranno tramite Pec un invito a regolarizzare con indicazione delle cause di irregolarità riscontrate; destinatario dell’invito a regolarizzare la posizione contributiva sarà esclusivamente l’interessato dalla verifica della regolarità o il consulente del lavoro da lui delegato.
La circolare del Ministero del lavoro precisa altresì che i Durc richiesti prima del 1° luglio 2015 ed in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente normativa.
La verifica della regolarità tramite il portale dell'Albo autotrasporto merci
Va precisato che l’art. 83-bis (nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dalla legge n. 190/14) prevede altresì che per consentire al committente di effettuare tutti i controlli sulla regolarità del vettore, sul portale Internet del Comitato Centrale Albo Autotrasporto venga prossimamente istituita apposita sezione dalla quale si possa sinteticamente acquisire la qualificazione di regolarità del vettore cui si intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto merci.
Note
(1) Legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, che ha apportato modifiche all'art. 83-bis della legge n. 133/08
(2) Decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015
(3) Circolare del Ministero del lavoro n. 19/15 dell'8 giugno 2015
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