VG16.0132 01/27/2016
Controlli ufficiali dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini: nuove disposizioni relative al microorganismo E. coli (Regolamento UE 2015/2285)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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La Commissione europea ha disposto la modifica delle normative che disciplinano i controlli ufficiali dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini e i criteri microbiologici relativi al microorganismo E. coli presente in detti prodotti, allineandole alle disposizioni previste dal Codex alimentarius.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con Regolamento dell’8 dicembre 2015 n. 2285 (1), ha disposto la modifica della normativa comunitaria che regolamenta:
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2);
i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (3);
per quanto riguarda il microorganismo E. coli nei molluschi bivalvi vivi, negli echinodermi, nei tunicati e nei gasteropodi marini.
Il Regolamento è in vigore dal 12 dicembre 2015 e si applica dal 1° gennaio 2017.
Disposizioni previste dal Regolamento 2015/2285
La Commissione, con il Regolamento in questione, nel modificare la normativa che regolamenta:
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), ha disposto che:
-) il metodo di riferimento per l’analisi dell’E. coli deve ora consistere nella rilevazione e nella tecnica del numero più probabile (Most Probable Number, MPN) specificata dalla norma EN/ISO 16649-3. L’impiego di metodi d’analisi alternativi è accettabile se tali metodi sono convalidati rispetto a tale metodo di riferimento in conformità ai criteri della norma EN/ISO 16140;
-) l’autorità competente, ai fini della classificazione delle zone di produzione in cui è autorizzata la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all’appartenenza a una delle tre categorie di livello di contaminazione fecale, deve definire un periodo di riesame dei dati di campionamento relativi a ciascuna zona di produzione e di stabulazione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni ivi previste;
-) i campioni di molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone identificate nella classe A (5) non devono superare:
*) per l’80 % dei campioni raccolti durante il periodo di riesame, i 230 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare;
*) per il restante 20 % dei campioni non deve superare i 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.
Nel valutare i risultati per il periodo di riesame definito per mantenere una zona nella classe A, l’autorità competente può decidere, in base a una specifica valutazione del rischio a seguito di un’inchiesta, di non tener conto di un risultato anomalo che supera il livello di 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.
i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (3), ha sostituito:
-) nella tabella relativa ai criteri di sicurezza alimentare (6) del microorganismo E. coli nei molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, nei tunicati e nei gasteropodi marini vivi:
*) il piano di campionamento, il quale:
+) diventa ora costituito da cinque unità;
+) deve avere per ciascuna unità un numero minimo di singoli animali previsti dalla norma EN/ISO 6887-3 (7);
+) prevede ora che in ogni unità campionaria deve essere presente un singolo animale con il valore di microorganismo E. coli ricompreso tra 230 MPN e 700 MPN su 100 g di carne e liquido intervalvare;
*) al metodo di analisi di riferimento, il quale deve essere condotto secondo le specifiche previste dalla norma EN/ISO 16649-3 (8);
-) le disposizioni relative all’interpretazione dei risultati delle prove (6):
*) i cui limiti previsti si riferiscono ora a ogni unità campionaria sottoposta a prova;
*) che per il microorganismo E. coli nei molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi è:
+) soddisfacente, se tutti e cinque i valori osservati sono pari o inferiori a 230 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare o se uno dei cinque valori osservati è superiore a 230 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare, ma pari o inferiore a 700 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare;
+) insoddisfacente, se uno dei cinque valori osservati è superiore a 700 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare o se almeno due dei cinque valori osservati sono superiori a 230 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 323 del 9 dicembre 2015.
(2) di cui al Regolamento CE n. 854/2004.
(3) di cui al Regolamento CE n. 2073/2005.
(4) di cui all’allegato II, capo II parte A, del Regolamento CE n. 854/2004.
(5) i molluschi bivalvi vivi raccolti nella zona di classe A possono essere destinati direttamente al consumo umano senza che questi siano sottoposti ad un trattamento in un centro di depurazione o a specifica stabulazione prevista per quelli provenienti da una zone di classe B o previa stabulazione di lunga durata per quelli provenienti da una zone di classe C.
I molluschi bivalvi vivi provenienti dalla zona di classe A devono soddisfare i requisiti sanitari stabiliti nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, del Regolamento CE n. 853/2004.
(6) di cui al capitolo 1 (criteri di sicurezza alimentare) dell’allegato I del Regolamento CE n. CE n. 2073/2005.
(7) la norma EN/ISO 6887-3, il cui riferimento nazionale è l’UNI EN ISO 6887-3:2004, riguarda la microbiologia degli alimenti e dei mangimi per animali - preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l’analisi microbiologica - regole specifiche per la preparazione dei pesci e dei prodotti della pesca.
(8) la norma EN/ISO 16649-3, il cui riferimento nazionale è l’UNI EN ISO 16649-3:2015, riguarda la microbiologia della catena alimentare - metodo orizzontale per la conta di escherichia coli beta glucuronidasi-positiva - ricerca e tecnica del numero più probabile che utilizza 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucuronide.
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