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VG17.1251 11/09/2017
INPS - Lavoratori distaccati: Accordo Italia - Canada
canale: Lavoro e Previdenza

Dal 1° ottobre 2017 è in vigore il nuovo Accordo del 18 maggio 2017 in materia di sicurezza sociale tra Italia e Canada in sostituzione della precedente intesa del 1977 in vigore dal 1979.



Approfondimenti
Dal 1° ottobre 2017 è in vigore (1) il nuovo Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Canada in sostituzione della precedente intesa del 1977 in vigore dal 1979. Tale nuovo accordo non si estende, per il momento, alla provincia autonoma canadese del Quèbec nei confronti della quale resterà in vigore il precedente Accordo di Sicurezza Sociale del 1977 fino al sopravvenire di un’apposita Intesa internazionale.

Al fine di darne applicazione, l’INPS ha fornito le prime istruzioni (2), tra le quali, di più diretto interesse aziendale, vanno segnalate quelle applicabili ai distacchi di personale tra aziende dei due Paesi ed ai requisiti pensionistici.


Distacchi
Nel confermare per il distacco la durata massima di 24 mesi precedentemente prevista, l’accordo prevede ora l’espressa possibilità di ottenere, dai rispettivi Governi nazionali, l’autorizzazione per prorogare il distacco oltre i 24 mesi suddetti, a seguito di motivata istanza.
I distacchi disposti in vigenza del precedente accordo che risultano in corso alla data del 1° ottobre 2017 restano soggetti alla medesima durata massima di 24 mesi: a questo fine si conteggiano sia i periodi precedenti sia i periodi successivi alla data del 1° ottobre 2017.

L’Istituto ha altresì reso noto che sono stati adeguati al nuovo Accordo i moduli di certificazione della legislazione applicabile (“certificati di copertura assicurativa”) (3) IT/CAN/4 – Cod. CI075 e IT/CAN/5 - Cod. CI076 relativi rispettivamente al distacco e alla proroga del distacco.

Va inoltre segnalato che oltreché ai lavoratori dipendenti ed agli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ...) l’Accordo vale anche nei confronti degli iscritti alla Gestione Separata.

I regimi assicurativi convenzionati sono:

· per quanto concerne la legislazione italiana:
      a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (IVS), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata;
      b) i regimi speciali istituiti per determinate categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alla lettera precedente;
      c) il regime sostitutivo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals);
      d) l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
      e) l’assicurazione per le prestazioni familiari ai titolari di pensione.

· per quanto concerne la legislazione canadese:
      a) Old Age Security Act e relativi regolamenti;
      b) Regime Pensionistico del Canada (CPP – Canada Pension Plan) e relativi regolamenti.

In conseguenza all’Accordo, alle Aziende italiane che distaccano propri lavoratori dipendenti presso aziende canadesi, fino ad un massimo di 24 mesi (e durante l’eventuale proroga, se autorizzata) viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione:

· 4Z avente il significato di azienda che occupa personale inviato a svolgere attività in stati esteri, per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale;

· 1C per l’esclusione del contributo Cuaf.

Oltrepassato il suddetto limite massimo di 24 mesi, ovvero concluso il periodo di proroga autorizzato, al lavoratore distaccato in Canada sarà applicata esclusivamente la legislazione del Paese in cui il lavoratore possiede dimora permanente. Qualora l’interessato disponga di detta dimora sia in Italia sia in Canada, per determinare la legislazione applicabile viene considerato luogo di residenza quello nel quale si trova il centro principale dei suoi interessi.


Requisiti pensionistici

Ai fini del perfezionamento dei requisiti pensionistici l’Accordo introduce l’istituto della totalizzazione dei periodi accreditabili maturati in Italia, in Canada e anche in stati terzi se legati all’Italia ed al Canada da distinti accordi bilaterali di sicurezza sociale in materia di totalizzazione dei periodi assicurati ai fini pensionistici.


_______
(1) Entrano in vigore: l’Accordo firmato a Roma il 22 maggio 1995, il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio 2003, nonché l’Accordo Amministrativo di attuazione firmato a Roma il 18 maggio 2017..

(2) INPS - Circolare n. 154 del del 25 ottobre 2017.

(3) Allegati alla circolare Inps n. 154 del 25 ottobre 2017.



Allegati
- INPS - circolare n. 154 del 25.10.2017 - formulario IT CAN 5 - COD. CI076 (file .pdf - 143Kb)
- INPS - circolare n. 154 del 25.10.2017 - formulario IT CAN 4 - COD. CI075 (file .pdf - 144Kb)
- INPS - circolare n. 154 del 25.10.2017 (file .pdf - 4914Kb)


Per informazioni
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