VG15.0842 09/02/2015
Strutture ricettive alberghiere con più di 25 posti letto e fino a 50 esistenti alla data del 23 agosto 2015: emanata la regola tecnica di semplificazione della prevenzione incendi (DM 14/07/2015)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore, Turismo
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Il Ministero dell’Interno ha emanato la regola tecnica di semplificazione della normativa di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture ricettive alberghiere con un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015.
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Approfondimenti
Il Ministero dell’Interno, con Decreto 14 luglio 2015 (1), ha emanato la regola tecnica di semplificazione della normativa di prevenzione incendi (2) per le strutture ricettive alberghiere con un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Il Decreto in questione entra in vigore il 23 agosto 2015.
Strutture ricettive alberghiere soggette alla prevenzione incendi
Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio (2) le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a venticinque posti letto:
alberghi;
motel;
villaggi-albergo;
villaggi turistici;
esercizi di affittacamere;
case ed appartamenti per vacanze;
alloggi agrituristici;
ostelli per la gioventù;
residenze turistico-alberghiere;
rifugi alpini.
Per le strutture ricettive alberghiere con meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio (2) prevede comunque dei requisiti minimi antincendio.
Finalità del Decreto
Al fine di perseguire lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi derivanti da un incendio, il Decreto in questione detta disposizioni atte a far si che le strutture ricettive alberghiere in questione devono essere realizzate e gestite in modo da:
minimizzare le cause di incendio;
garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva alberghiera;
limitare la propagazione di un incendio ad edifici o a aree limitrofe;
assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi
Salvo nel caso in cui il responsabile delle attività alberghiera decida di optare per l’applicazione della specifica normativa antincendio (2), le disposizioni semplificative della normativa di prevenzione incendi si applica:
- alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio;
- alla ristrutturazione o all’ampliamento, limitatamente alle parti interessate all’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50 %;
delle strutture ricettive alberghiere con un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015.
Per le strutture ricettive alberghiere esistenti alla data dell’11 maggio 1994 e che hanno aderito al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (3), il Decreto in questione consente l’applicazione della regola tecnica di semplificazione della normativa di prevenzione incendi secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
Contenuti della regola tecnica di prevenzione incendi
La regola tecnica di prevenzione incendi è costituita dal capitolo:
- 0, relativo ai termini, alle definizioni e alle tolleranze dimensionali;
- 1, relativo all’ubicazione delle attività ricettive alberghiere negli edifici;
- 2, relativo alle separazioni - comunicazioni delle attività ricettive alberghiere con altre attività;
- 3, relativo alle caratteristiche costruttive delle strutture ricettive alberghiere e in particolare per quanto riguarda:
-) la resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione orizzontali e verticali;
-) la reazione al fuoco dei materiali presenti nelle strutture ricettive alberghiere;
-) la compartimentazione delle aree a rischio specifico delle strutture ricettive alberghiere;
-) i piani interrati delle aree comuni a servizio del pubblico, le quali possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato (fino alla quota di -10,00 m);
-) i corridoi;
-) i vani scala;
- 4, relativo alle misure per l’evacuazione delle persone in caso d’incendio e in particolare per quanto riguarda:
-) l’affollamento e la capacità di deflusso;
-) il sistema delle vie di uscita;
-) la larghezza delle vie di uscita;
-) la larghezza totale delle uscite;
-) le vie di uscita ad uso esclusivo e quelle ad uso promiscuo;
- 5, relativo alle aree e agli impianti a rischio specifico (4), ai depositi di liquidi infiammabili e ai servizi tecnologici;
- 6, relativo ai mezzi e agli impianti di estinzione degli incendi e in particolare per quanto riguarda:
-) gli estintori;
-) gli impianti idrici antincendio;
-) gli impianti di rivelazione e segnalazione d’allarme incendio;
- 7, relativo alla segnaletica di sicurezza;
- 8, relativo alla gestione della sicurezza antincendio e in particolare:
-) al piano d’emergenza;
-) alle istruzioni di sicurezza da esporre a ciascun piano e in ciascuna camera.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015.
(2) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.
(3) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(4) la regola tecnica del Decreto in questione considera aree a rischio specifico:
- i locali di superficie superiore a 12 m2 destinati a deposito di materiale combustibile;
- i locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
- le lavanderie e le stirerie.
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