VG17.0663 05/31/2017
Diagnosi Energetiche: Nuove Linee Guida ENEA per il monitoraggio dei consumi
canale: Energia
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In data 11 maggio 2017 ENEA ha pubblicato le Linee Guida ufficiali per il monitoraggio energetico nel settore industriale a supporto delle diagnosi energetiche previste all’art. 8 del D.Lgs 102/2014.
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Approfondimenti
Contesto
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (con entrata in vigore dal 4 aprile) del decreto ministeriale Mise 11 gennaio 2017 che individua i nuovi obiettivi di risparmio energetico per il periodo 2017-2020 e disciplina le nuove modalità di realizzazione e di valutazione dei progetti di efficienza energetica per l'accesso ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE), è stato aggiornato e modificato un meccanismo di incentivazione cd. TEE.
Premessa
Lo scopo del documento è quello di fornire indicazioni sulle modalità per lo svolgimento del piano di monitoraggio a supporto delle diagnosi energetiche previste all’art. 8 del d.lgs. 102/2014.
Fermo restando l'obbligo di eseguire le diagnosi energetiche in conformità con quanto previsto dall'articolo 8 e dell'Allegato II del d.lgs. 102/2014, il documento non assume carattere vincolante.
Il lavoro che ENEA sta svolgendo con le associazioni del mondo produttivo è volto alla definizione di una reportistica condivisa utile ad una migliore comprensione delle prestazioni energetiche del sistema produttivo nazionale.
Obiettivi
Al fine di ottenere dei dati di benchmark affidabili senza rendere l'impegno troppo gravoso per le imprese soggette all'obbligo, si definiscono dei livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati, rispetto al totale dei consumi, decrescenti in funzione del consumo totale dell'impianto.
L’Agenzia ha provveduto all'elaborazione di indicazioni specifiche riguardo ai seguenti aspetti:
- modalità di individuazione dei siti oggetto del piano di monitoraggio;
- livello di copertura dei dati misurati, suddivisi per attività produttiva, servizi ausiliari e servizi generali;
- metodologie e strumenti applicabili per la misurazione.
Indicazioni e direttive
Secondo quanto prescritto nell'Allegato II al D.Lgs 102/2014 “Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia”, la Diagnosi Energetica deve essere “basata su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili”.
Il requisito della misura dei consumi energetici, che è stato derogato per le prime Diagnosi Energetiche dello scorso dicembre 2015, dovrà essere rispettato in quelle successive e le aziende obbligate, quali Grandi Imprese ed Imprese Energivore, dovranno conseguentemente individuare una “strategia di monitoraggio” da implementare nell’anno 2018, in vista della seconda scadenza dell’obbligo programmata per dicembre 2019.
Soggetti obbligati
Sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014, le imprese che soddisfano una delle seguenti condizioni:
l'impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
l'impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
l'impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Quindi, limitatamente al rispetto dell'obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un'impresa è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
Informazioni e chiarimenti
Scrivere a: diagnosienergetica@enea.it
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