VG14.0048 12/15/2014
Gratifica natalizia e tredicesima mensilità: riepilogo di norme
canale: Lavoro e Previdenza
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Si riepilogano le norme che regolano l’erogazione e l’assoggettamento contributivo e fiscale della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità corrisposte ai prestatori di lavoro nelle aziende industriali (escluso il settore dell’edilizia).
I cenni riportati in materia di corresponsione sono di indirizzo generale e, quindi, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
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Approfondimenti
EPOCA DELLA CORRESPONSIONE
La gratifica natalizia agli operai e la tredicesima mensilità agli intermedi, agli impiegati, ai quadri ed ai dirigenti, debbono di regola essere liquidate entro il 24 dicembre.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la gratifica natalizia e la tredicesima mensilità vanno corrisposte in quote proporzionali, secondo la disciplina prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i ratei di gratifica natalizia e di tredicesima mensilità maturati fino al momento in cui il dipendente lascia il posto di lavoro debbono essere liquidati alla cessazione del rapporto.
Al lavoratore con contratto a tempo determinato spettano la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità in proporzione al periodo di lavoro prestato.
PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO
Ai fini del diritto alla maturazione della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità debbono generalmente essere considerati utili i periodi d’assenza per congedo matrimoniale, ferie, malattia o infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto stabiliti dai contratti di categoria; in caso di maternità, nei limiti del congedo di maternità o paternità (astensione obbligatoria).
I lavoratori che, in caso di assenza, abbiano percepito indennità a carico degli Istituti previdenziali, che tenessero conto anche del rateo di gratifica, non hanno diritto a duplicazioni di trattamento a carico dell’azienda.
salva diversa disposizione contrattuale, nulla compete ai dipendenti a titolo di gratifica natalizia o di tredicesima mensilità per il periodo di congedo parentale (astensione facoltativa), come previsto dall’art. 34, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
PERIODI DI RIDUZIONE DI ORARIO O DI SOSPENSIONE - INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Nei casi in cui durante il periodo di maturazione della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità siano intervenute riduzioni di orario o sospensioni totali dal lavoro, le aziende corrispondono agli interessati le quote di gratifica o di tredicesima a carico dell’INPS, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore contrattualmente previste.
Sia nelle ipotesi d’intervento ordinario che straordinario, le predette quote vanno calcolate sulla base dei criteri, ai quali si rinvia, illustrati dalla Direzione Generale dell’INPS con messaggio n. 17610 del 30 ottobre 2012, nel rispetto del limite massimo d’integrazione erogabile.
Il rimborso all’azienda dell’importo a carico della Cassa Integrazione Guadagni viene effettuato con il normale sistema del conguaglio fra contributi dovuti all’INPS e prestazioni economiche anticipate ai dipendenti per conto dell’Istituto.
Le quote a carico della Cassa Integrazione Guadagni hanno natura di prestazione economica previdenziale e quindi non sono soggette a contributi; devono invece essere assoggettate alla ritenuta IRPEF.
Il contributo addizionale (di cui al punto 2 dell’art. 12 della Legge 20 maggio 1975, n. 164; all’art. 8, primo comma, della Legge 6 agosto 1975, n. 427; all’art. 8, comma 1, della Legge 20 maggio 1988, n. 160; all’art. 1, comma 8, della Legge 23 luglio 1991, n. 223) è dovuto anche per le quote integrabili di gratifica natalizia o di tredicesima mensilità che si riferiscano a periodi di Cassa Integrazione Guadagni per i quali tale contributo è a carico dell’azienda.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
Gli oneri contributivi devono essere conteggiati esclusivamente sulle somme che vengono direttamente corrisposte dal datore di lavoro a proprio carico ai dipendenti, con esclusione di quelle erogate per conto degli Istituti previdenziali.
L’art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche (comprendenti anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità) devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione ed allo stesso imputate.
Detto criterio, che ribadisce il precetto già enunciato dall’art. 26, penultimo comma, della Legge 3 giugno 1975, n. 160, non assume valenza assoluta in quanto va coniugato con il principio dell’automatica costituzione del rapporto d’assicurazione sociale; pertanto, l’eventuale corresponsione in ritardo degli emolumenti in parola rispetto a termini legalmente o contrattualmente stabiliti non produce un differimento dell’obbligazione contributiva, che deve, invece, essere soddisfatta nel rispetto di tali termini e, se adempiuta tardivamente, comporta l’aggravio degli accessori di legge.
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (PREVINDAI e FASI)
Le retribuzioni corrisposte ai dirigenti industriali, inclusa la tredicesima mensilità, sono soggette alla contribuzione PREVINDAI, nei limiti ed alle condizioni per esse previsti.
I contributi in cifra fissa (ad esempio quelli trimestrali dovuti al FASI) non comportano, invece, alcun versamento riferibile specificamente alla tredicesima mensilità.
TRATTENUTA AI LAVORATORI PENSIONATI
Per le pensioni INPS ancora soggette alla disciplina del cumulo con il reddito di lavoro dipendente è prevista una trattenuta da operare - a cura del datore di lavoro - sulla gratifica natalizia e sulla tredicesima mensilità di retribuzione.
La trattenuta è indicata nell’apposita casella del certificato di pensione, che l’interessato è tenuto ad esibire al datore di lavoro.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, nessuna trattenuta viene effettuata dall’azienda sui ratei di gratifica natalizia o di tredicesima mensilità (circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 3988 O./59 del 14 marzo 1980).
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
L’art. 23, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel disciplinare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, prevede alla lettera b) uno specifico trattamento per le mensilità aggiuntive.
La gratifica natalizia e la tredicesima mensilità, agli effetti della ritenuta, devono essere prese in considerazione nel loro complessivo ammontare nel periodo di paga in cui vengono messe in pagamento.
Qualora nello stesso periodo di paga vengano corrisposte più mensilità aggiuntive, ai fini dello specifico trattamento ad esse riservato, occorre procedere preventivamente al loro cumulo per l’unitaria tassazione.
Sulle mensilità aggiuntive la ritenuta è determinata con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito.
Le mensilità aggiuntive, peraltro, sono sottoposte ad un trattamento autonomo, in quanto, ai fini dell’applicazione della ritenuta, non si cumulano con la retribuzione del periodo di paga in cui vengono corrisposte, ma debbono essere considerate separatamente, anche se per il conguaglio di fine anno o di fine rapporto vengono poi sommate con le altre normali retribuzioni.
I datori di lavoro devono infatti effettuare, alla fine dell’anno oppure nei successivi mesi di gennaio o febbraio, il conguaglio fra l’ammontare delle ritenute operate sulle retribuzioni di ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte nell’anno. Il conguaglio dovrà invece essere effettuato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora questa intervenga prima della fine dell’anno.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Ai fini dell’accantonamento previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, per il trattamento di fine rapporto, si deve tener conto anche delle mensilità aggiuntive.
Pertanto l’accantonamento della retribuzione «non occasionale» dovuta dai datori di lavoro dovrà essere effettuato dividendo per 13,5 anche la tredicesima mensilità o la gratifica natalizia, o i ratei delle stesse.
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Ai sensi della Legge 27 dicembre 1953, n. 940, a tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità d’importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in denaro, da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori retribuiti a settimana, l’importo della tredicesima mensilità può essere determinato moltiplicando il compenso settimanale per cinquantadue e dividendo poi il prodotto per dodici.
Per quelli retribuiti ad ore, si determina prima il compenso settimanale (paga oraria per ore settimanali di lavoro), procedendo quindi come per quelli retribuiti a settimana.
I datori di lavoro che applichino il C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico devono corrispondere una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale di fatto (ivi compreso il valore convenzionale di vitto e alloggio).
Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso più datori di lavoro, ciascuno di questi dovrà corrispondergli la quota di tredicesima mensilità di propria competenza, indipendentemente da quanto il lavoratore percepisca da altri.
Entro il 10 gennaio 2014 i datori di lavoro domestico effettueranno il consueto versamento contributivo all’INPS sulle ore retribuite nelle settimane comprese tra domenica 28 settembre e sabato 29 dicembre 2014, ma non verseranno alcun contributo specificamente riferito alla tredicesima mensilità del 2014, in quanto già se ne è tenuto conto durante l’anno nel determinare la classe retributiva ai fini del pagamento dei contributi.
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