VG20.1055 09/21/2020
Carni suine trasformate: emanato il Decreto che dal 15 novembre 2020 rende obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione del luogo di provenienza (DM 06/08/2020)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto l’obbligo di riportare, nelle etichette delle carni suine trasformate, l’indicazione del luogo di provenienza. L’indicazione in questione deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale.
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Approfondimenti
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Decreto del 6 agosto 2020 (1) ha emanato disposizioni concernenti l’obbligo di dover indicare, in etichetta, anche l’indicazione del luogo di provenienza delle carni suine trasformate, in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il Decreto entra in vigore il 15 novembre 2020 e si applica in via sperimentale sino al 31 dicembre 2021.
Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal Decreto in questione, si intende per:
-) carni di ungulati domestici, le carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici;
-) carni macinate, le carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale;
-) carni separate meccanicamente, il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;
-) prodotti a base di carne, i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche;
-) preparazioni di carni, le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.
Campo di applicazione
Sono soggetti alle disposizioni previste dal Decreto in questione:
-) le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente;
-) le preparazioni delle carni suine;
-) i prodotti a base di carne suina.
Esclusioni
Le disposizioni del Decreto in questione non si applicano ai prodotti:
-) soggetti alle indicazioni geografiche protette (2) o protetti in virtù di accordi internazionali;
-) legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Indicazione da riportare in etichetta
L’indicazione dell’origine delle carni suine trasformate deve essere riportato in etichetta mediante le diciture:
-) “Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)”;
-) “Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);
-) “Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).
Il Decreto prevede anche che, nel caso in cui:
-) la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del paese)”;
-) la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “100% italiano”;
-) la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: UE”;
-) la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: extra UE”;
-) l’indicazione dell’origine si riferisce a più di uno Stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra Ue” o “UE o extra UE”, a seconda dei casi.
L’indicazione del luogo di provenienza della carne suina:
-) deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale;
-) deve essere stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile;
-) non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
-) deve essere stampata con caratteri la cui parte mediana (altezza della x) non deve essere inferiore a 1,2 millimetri.
Legenda
1 linea ascendente
2 linea della maiuscola
3 linea mediana
4 linea di base
5 linea discendente
6 altezza della x
7 corpo del carattere
Nel caso in cui gli imballaggi o i contenitori abbiano la superficie maggiore inferiore di 80 cm2, è previsto che l’indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere stampata con caratteri la cui parte mediana (altezza della x) deve avere dimensione pari o superiore a 0,9 mm.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
-) 2.000 euro a 16.000 euro (3), per il soggetto responsabile che pone in vendita o mette in commercio le carni suine trasformate non rispondenti alle nuove disposizioni;
-) da 500 euro a 4.000 euro (4), per il soggetto responsabile che riporta le indicazioni previste con errori ed omissioni formali.
Infine il Decreto in questione specifica che:
-) restano ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (5);
-) trovano applicazione anche le disposizioni previste dal Codice del consumo (6);
-) restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Commercializzazione delle carni suine trasformate non conformi
Le carni suine trasformate immesse sul mercato o etichettate secondo le disposizioni vigenti prima del 15 novembre 2020, possono essere commercializzate fino all’esaurimento scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2020 n. 230.
(2) di cui ai Regolamenti UE n. 1151/2012 e n. 1308/2013.
(3) di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
(4) di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
(5) di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145.
(6) di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
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