VG20.0773 06/17/2020
Additivo alimentare: sostituita la sostanza annatto, bissina, norbissina (E 160b) con l’E 160b(i) Bissina di annatto ed E 160b(ii) Norbissina di annatto e previsti i relativi requisiti di purezza (Regolamento UE n. 2020/771)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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La Commissione Europea ha disposto la sostituzione del riferimento dell’additivo all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) con l’E 160b(i) Bissina di annatto ed E 160b(ii) Norbissina di annatto e ha previsto i relativi nuovi requisiti di purezza.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con il Regolamento UE dell’11 giugno 2020 n. 771 (1), ha modificato nella normativa comunitaria che disciplina:
-) l’impiego degli additivi alimentari nei prodotti alimentari (2);
-) le specifiche degli additivi alimentari (3);
le disposizioni relative alla sostanza annatto, bissina, norbissina (E 160b).
Il Regolamento entra in vigore il 2 luglio 2020.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2020/771
In vista del fatto che:
-) l’annatto, bissina, norbissina (E 160b) è stato autorizzato come colorante alimentare in un’ampia gamma di prodotti alimentari, prima del 20 gennaio 2009;
-) è previsto che tutti gli additivi alimentari autorizzati nell’Unione prima del 20 gennaio 2009, devono essere sottoposti a una nuova valutazione dei rischi, da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
-) è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso di cinque nuovi estratti di annatto tra i quali l’E 160b(i) Bissina di annatto ed E 160b(ii) Norbissina di annatto, in sostituzione di quella oggi autorizzata;
-) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un parere scientifico che valutava positivamente la sicurezza delle sole sostanze E 160b(i) Bissina di annatto ed E 160b(ii) Norbissina di annatto, mentre per le altre si è espressa negativamente;
la Commissione europea con il Regolamento in questione, nel recepire le indicazioni previste dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha modificato nella normativa comunitaria che disciplina:
-) l’impiego degli additivi alimentari nei prodotti alimentari (2), le indicazioni previste per gli estratti di annatto (E 160b), disponendo:
*) la sostituzione del riferimento dell’additivo “E 160b (Annatto, bissina, norbissina)”, con la nuova formulazione “E 160b(i) Bissina di annatto E 160b(ii) Norbissina di annatto”;
*) il livello massimo consentito in determinati prodotti alimentari, specificando per ciascuna delle sostanze autorizzate i relativi limiti di utilizzo;
-) le specifiche tecniche degli additivi alimentari (3), disponendo la sostituzione dei requisiti di purezza previsti in precedenza per l’estratto E 160b (Annatto, bissina, norbissina) con i nuovi additivi E 160b(i) Bissina di annatto E 160b(ii) Norbissina di annatto.
Disposizioni transitorie
Il nuovo Regolamento dispone che:
-) l’additivo alimentare annatto, bissina, norbissina (E 160b), prodotto in conformità alle norme applicabili prima del 2 luglio 2020, può essere immesso sul mercato sino al 2 gennaio 2021;
-) gli alimenti contenenti l’additivo alimentare annatto, bissina, norbissina (E 160b), prodotti ed etichettati in conformità alle norme applicabili prima del 2 luglio 2020, possono continuare ad essere immessi sul mercato sino al 2 gennaio 2021. Dopo tale data gli alimenti in questione possono rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 12 giugno 2020 n. 771.
(2) di cui al Regolamento CE n. 1333/2008.
(3) di cui al Regolamento UE n. 231/2012.
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