VG16.1012 09/08/2016
Circolazione e sicurezza stradale. Cronotachigrafo. Modulo attestazione attività conducente: inapplicabilità sanzioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 144/08
canale: Trasporti e Circolazione
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Con circolare del 1° settembre 2016, il Ministero dell’Interno, recependo le più recenti disposizioni e raccomandazioni comunitarie in materia di registrazione e controllo delle attività degli autisti di veicoli muniti di cronotachigrafo, ha confermato l’inapplicabilità delle sanzioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008, per la mancata tenuta al seguito dell’autista o la tenuta incompleta o alterata, ovvero la mancata conservazione per un anno in azienda, del modulo di attestazione delle attività del conducente.
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Approfondimenti
La normativa comunitaria
Sia il precedente Regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006, che il vigente Regolamento (UE) n. 165/2014 (art. 34), prevedono che il conducente di un veicolo munito di cronotachigrafo debba registrare non solo l’attività di guida del veicolo ma anche tutte le altre attività, diverse dalla guida, svolte anche lontano dal veicolo (a titolo esemplificativo: effettuazione di altre mansioni lavorative diverse dalla guida, conduzione di veicoli per cui non vige l’obbligo di cronotachigrafo, interruzioni di guida, riposi, periodi di ferie o malattia, ecc.).
Le suddette registrazioni vanno effettuate utilizzando l’apparecchio cronotachigrafo o eventualmente con annotazione manuale sul foglio di registrazione, qualora il veicolo sia dotato di cronotachigrafo analogico (art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014).
In caso di controllo su strada il conducente deve essere in grado di esibire le registrazioni di cui sopra relative alla giornata in corso e ai ventotto giorni precedenti (art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014).
Il modulo di attestazione delle attività del conducente
Per agevolare il controllo su strada delle diverse attività svolte dal conducente negli ultimi 28 giorni -ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti- è stato introdotto a livello comunitario un apposito modulo di attestazione (c.d. modulo di controllo delle assenze del conducente), da compilarsi a cura del datore di lavoro, con cui giustificare le diverse attività svolte dal conducente nelle giornate in cui non sia presente una registrazione digitale o analogica (foglio di registrazione) del cronotachigrafo.
Con il D.Lgs. n. 144/2008 (art. 9, commi 4 e 5) il legislatore italiano ha quindi introdotto le sanzioni a carico del conducente e dell’impresa datrice di lavoro per la mancata tenuta o l’irregolare compilazione del modulo di attestazione (155 euro nel minimo per ciascuna violazione).
Le nuove disposizioni comunitarie in materia di modulo di attestazione delle attività del conducente
Il più recente Regolamento (UE) n. 165/2014 (art. 34) ha tuttavia previsto che “gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo”; al riguardo, con la Nota di chiarimento n. 7/16 (Commission Clarification 7), la Commissione Europea ha precisato (traduzione autonoma) che “Quando, a seguito dell’allontanamento dal veicolo, non è possibile utilizzare il tachigrafo in ciascun giorno per registrare l’attività del conducente ed i periodi di inattività, questi devono essere registrati retroattivamente tramite inserimenti manuali il giorno in cui il conducente attiva il cronotachigrafo dopo il periodo nel quale è stato lontano dal veicolo”.
“Ma se per motivi tecnici”, continua la Commissione UE, “tale registrazione retroattiva non è possibile (..) o appare eccessivamente onerosa (…), il conducente può utilizzare il modulo standard di attestazione (…) per coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche”.
La Commissione UE infine raccomanda le autorità di controllo degli Stati membri di accettare il modulo standard di attestazione in tali situazioni giustificate e, al tempo stesso, invita gli Stati membri a non imporre l’uso del modulo di attestazione e a non sanzionare gli autisti per l’assenza dello stesso.
La circolare del Ministero dell’Interno valida sul territorio nazionale
Alla luce del recente intervento comunitario, il Ministero dell’Interno, con propria circolare del 1° settembre 2016, ha ribadito che le sanzioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008 (mancata tenuta al seguito dell’autista o tenuta incompleta o alterata, ovvero mancata conservazione per un anno in azienda, del modulo di attestazione delle attività del conducente) non sono più applicabili in ambito nazionale.
Il Ministero dell’Interno ha in ogni caso tenuto a precisare che l’impresa di trasporto può comunque continuare a redigere il modulo di attestazione, che potrà essere esibito in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
Suggerimenti operativi per le imprese
Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si suggerisce alle imprese di continuare a compilare il modulo di attestazione delle attività del conducente nei casi in cui le diverse attività del conducente (quali: svolgimento di altre mansioni lavorative diverse dalla guida, conduzione di veicoli per cui non vige l’obbligo del cronotachigrafo, interruzioni di guida, riposi, periodi di ferie o malattia, ecc.) non siano state registrate manualmente utilizzando l’apparecchio cronotachigrafo o con annotazione sul foglio di registrazione.
Ricordiamo che l’organo di controllo, in assenza delle suddette registrazioni manuali, è titolato a richiedere al conducente o al datore di lavoro di dimostrare con altra documentazione l’attività effettivamente svolta nell’arco temporale di riferimento (art. 180 del Codice della Strada) e, in assenza di detta documentazione, potrà procedere a darne segnalazione alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Infine, per le imprese che impiegano i loro autisti in viaggi internazionali, si sottolinea che la circolare del Ministero dell’Interno, pur facendo riferimento a regolamenti e raccomandazioni applicabili sull’intero territorio comunitario, ha esclusivamente validità sul territorio nazionale e che allo stato non è dato sapere l’orientamento che assumeranno le diverse autorità estere.
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