Home >> Notiziario


[ Stampa documento ]


VG16.0328 03/09/2016
Autotrasporto merci internazionale. Controllo regolarità vettori di cui al nuovo art. 46-ter legge n. 298/74
canale: Trasporti e Circolazione

La legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016), nell’ambito della legge-base dell’autotrasporto merci, legge n. 298/74, ha introdotto il nuovo art. 46-ter (documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali), avente lo scopo di rendere più incisivi i controlli sui vettori esteri, evitando aggiramenti della disciplina comunitaria in materia di cabotaggio stradale (trasporto nazionale effettuato da vettori comunitari abilitati) dopo l’abolizione della scheda di trasporto.

A tal scopo, il Ministero dell’interno ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno diramato una recente circolare congiunta con le disposizioni applicative del nuovo art. 46-ter.



Approfondimenti
Ambito di applicazione
La circolare interministeriale (1) definisce per trasporto internazionale di merci si intende sia quello con origine/destinazione Italia, sia quello in transito, eseguito a titolo di conto proprio e/o conto terzi.
Oggetto del controllo è qualsiasi documento che obbligatoriamente, per regola o consuetudine internazionale, accompagna le merci trasportate.

Nell’ambito dei trasporti di cabotaggio stradale, la mancanza dei documenti previsti dal Regolamento (UE) n. 1072/09 (documento di cabotaggio) è sanzionata con le norme dell’art.46-bis della legge 298/74.


Documenti del trasporto merci internazionale
Il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da specifici documenti previsti da normative fiscali, sanitarie o di sicurezza (lettera di vettura internazionale CMR, documento fiscale DDT, DAS, documento per trasporto merci pericolose ADR, CER, ecc). Al suo interno, quindi, debbono essere contenuti elementi quali tipologia e quantità della merce, luogo di carico/scarico, vettore o sub-vettore che effettua il trasporto.


Mancanza della documentazione a bordo del veicolo
Le suddette norme consentono in particolare di contestare al conducente la mancanza a bordo del veicolo della documentazione nei confronti di chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale – in ambito UE oppure extra UE - non sia in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale del trasporto in corso di svolgimento, al fine di accertarne la tipologia e la regolarità della relazione di traffico.

Tale violazione è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro, ed è inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo (art. 214 CdS), che è restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e, comunque, trascorsi 60 giorni dalla data dell’accertamento (comma 1, art. 46-ter).

Presupposto per l’applicazione di tale sanzione è che il documento esista e sia stato compilato, ma che non si trovi a bordo del veicolo.


Mancata o incompleta compilazione documento di trasporto
Se invece la documentazione manca del tutto oppure è incompleta, ricorre la violazione più grave del comma 3, che stabilisce una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro. Quando attraverso altri elementi contenuti in altri documenti si riesca comunque a dimostrare l’effettiva relazione di traffico, si resta nell’ambito dell’illecito amministrativo e non si applicano le sanzioni accessorie previste per il caso più grave (è questo il caso della mancata indicazione delle generalità del destinatario o del mittente, ovvero manchi la sottoscrizione del documento).

Qualora l’omessa o incompleta compilazione determini l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale, si applica l’art. 46 della legge n. 298/1974, che prevede una sanzione amministrativa da 2.065 a 12.394 euro – in caso di recidiva nei successivi 5 anni, la sanzione è da 2.582 a 15.493 euro - nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (è questo il caso della mancata indicazione di tipologia e quantità merce, luogo di carico e scarico, il vettore o sub-vettore che effettua il trasporto) e si osservano pertanto le disposizioni dell'articolo n. 207 del CdS.


Il trasporto internazionale in conto proprio
I trasporti in conto proprio sono liberalizzati in ambito UE, mentre non lo sono con i Paesi non-UE ad eccezione dei Paesi SEE, della Svizzera e di San Marino, i quali dovranno avere a bordo permesso bilaterale a viaggio (la circolare cita anche l’autorizzazione Cemt, ma deve trattarsi di un errore, dal momento che il Cemt è previsto solo per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, tra l’altro munite di licenza comunitaria, che è un titolo abilitativo tipico solo dei vettori professionali).

La violazione dell’art. n. 46-ter può essere contestata a chiunque non sia in grado di dimostrare il trasporto internazionale che sta eseguendo, in virtù dell’applicazione della norma in maniera non discriminatoria rispetto alla nazionalità del vettore ed alla tipologia di trasporto in conto proprio o in conto terzi (si ricorda che ogni trasporto in conto proprio a carico, deve essere scortato dalla c.d. “dichiarazione delle cose trasportate”, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 298/74).


Disposizioni procedurali dell’art. 46-ter
Tutte le ipotesi di contestazioni dell’art. 46-ter sono contestate al conducente del veicolo.
Anche altri soggetti quali il vettore o il caricatore/committente possono essere chiamati – ove identificati anche successivamente al contesto - a rispondere degli illeciti a titolo di concorso (art. 5 legge 689/1981, che prevede che quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge). A tali soggetti, pertanto, saranno notificati autonomi verbali di contestazione ai quali risponderanno in proprio ed a titolo autonomo rispetto al conducente.


Concorso delle violazioni con altre norme relative ai documenti di trasporto
Quando la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall’art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi (rientrano tra queste il trasporto di merci pericolose, di sostanze alimentari, di animali vivi, ecc).



Note
(1) Circolare interministeriale del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con data 26 febbraio 2016 relativa alle disposizioni applicative del nuovo art. 46-ter della legge n. 298/74


Link ad altri documenti
Notizia n. VG16.0005 del 05/01/2016


Allegati
- Circ interministeriale 26.2.16 - Art.46ter (file .pdf - 225Kb)


Per informazioni
Rossana Costa
Piazza Casali, 1
tel. 040 3750246
fax 040 3750207
mail r.costa@confindustriaaltoadriatico.it


[ Stampa documento ]