VG19.0977 10/31/2019
Marcatura CE dei motori elettrici e dei variatori di velocità: dal 1° luglio 2021 previsti i nuovi criteri di progettazione ecocompatibile per la diminuzione del consumo di energia elettrica (Regolamento UE n. 2019/1781)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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Al fine di diminuire ulteriormente il consumo di energia elettrica dei motori elettrici, il Parlamento Europeo ha modificato le disposizioni relative alla progettazione ecocompatibile di detti prodotti e ha stabilito nuovi requisiti per i variatori di velocità. Dal 1° luglio 2021 l’apposizione della “marcatura CE” sui motori elettrici e sui variatori di velocità, deve avvenire nel rispetto dei nuovi limiti di consumo di energia.
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Approfondimenti
Con il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 1781 (1) sono state emanate nuove disposizioni in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità.
Il nuovo Regolamento, emanato sulla base delle disposizioni comunitarie relative all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (2), entra in vigore il 14 novembre 2019 e si applica a partire dal 1° luglio 2021.
Infine dal 1° luglio 2021, il Regolamento in questione abroga e sostituisce la precedente normativa che prevede l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE per i motori elettrici (3).
Campo di applicazione
Sono soggetti alle nuove disposizioni di progettazione ecocompatibile ai fini del consumo di energia elettrica:
a) i motori elettrici a induzione senza spazzole, commutatori, collettori rotanti o collegamenti elettrici al rotore, previsti per funzionare a una tensione sinusoidale di 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, che:
-) hanno due, quattro, sei o otto poli;
-) hanno una tensione nominale UN superiore a 50 V e fino a 1 000 V inclusi;
-) hanno una potenza nominale PN compresa tra 0,12 kW e 1 000 kW inclusi;
-) hanno caratteristiche basate su un funzionamento in continuo; e
-) sono previsti per funzionare ad avviamento diretto;
b) i variatori di velocità con 3 fasi di ingresso che:
-) sono previsti per funzionare con un motore di cui alla lettera a), con un intervallo di potenza nominale del motore compreso tra 0,12 kW e 1 000 kW;
-) hanno una tensione nominale superiore a 100 V e fino a 1 000 V inclusi in corrente alternata (CA);
-) hanno una sola tensione di uscita CA.
Disposizioni
In vista di uno studio effettuato nella Comunità, ove è stato stimato un risparmio consumo di energia annuo derivante dall’uso dei motori elettrici e dei variatori di velocità pari a 260 TWh (corrispondente a 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2), il Regolamento in questione stabilisce a partire dal 1° luglio 2021, l’obbligo per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile dell’immissione sul mercato di dover:
1) rispettare i nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile previsti (4);
2) adottare la valutazione di conformità del controllo interno della progettazione (5) o il sistema di gestione relativa agli elementi ambientali (6);
3) predisporre la specifica documentazione tecnica prevista dal Regolamento in questione (5) (6).
Marcatura CE
Benché il Regolamento in questione non faccia specifico riferimento alla “marcatura CE”, trovano applicazione le disposizioni relative alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (2), il quale stabilisce che i prodotti assoggettati a specifiche disposizioni in materia di risparmio di energia (ovvero al Regolamento in questione), devono riportare la “marcatura CE”, la quale è identificata mediante la riproduzione della seguente sigla “CE”:
La citata “marcatura CE” deve:
-) avere un’altezza non inferiore a 5 mm. Nel caso in cui venga ridotta o ingrandita, deve essere rispettata la proporzione della grigia costruttiva;
-) essere apposta sugli alimentatori in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. Se le caratteristiche del prodotto non lo consentono, la “marcatura CE” deve essere apposta sull’eventuale imballaggio e sui documenti d’accompagnamento.
È vietato apporre sul prodotto che consuma energia marcature che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della “marcatura CE”.
Nel caso in cui i prodotti sono disciplinati anche da altri provvedimenti i quali prevedono requisiti essenziali si sicurezza e la “marcatura CE”, l’apposizione della stessa sta a significare che sono stati rispettate tutte le disposizioni ivi applicabili.
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, le autorità degli Stati membri devono provvedere a testare una singola unità del modello.
Si ritiene che il prodotto è conforme alle disposizioni relative ai requisiti di efficacia, se:
a) i valori riportati nella documentazione tecnica (valori dichiarati) (7) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei risultati delle corrispondenti misurazioni effettuate (8);
b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite dal Regolamento in questione, e le informazioni sul prodotto pubblicate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario non contengono valori più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei valori dichiarati;
c) le autorità di controllo sottopongono a prova l’unità del modello e i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni), rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini di verifica (9).
Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo per gli aspetti relativi:
-) alle lettere a) o b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi;
-) alla lettera c), nel caso di modelli prodotti in quantitativi:
*) inferiori a cinque unità l’anno compresi i modelli equivalenti, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi;
*) pari o superiori a cinque unità l’anno compresi i modelli equivalenti, le autorità dello Stato membro devono selezionare altre tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova (in alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono appartenere ad uno o più modelli equivalenti).
Il modello è considerato conforme alle pertinenti specifiche se per le tre unità oggetto di verifica, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse (9) ai fini della verifica, altrimenti il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 25 ottobre 2019 n. 272.
(2) di cui alla Direttiva CE n. 2009/125, la quale è stata recepita con Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15.
(3) di cui al Regolamento CE n. 640/2009.
(4) di cui all’allegato I, del Regolamento in questione.
(5) di cui all’allegato IV della Direttiva CE n. 2009/125.
(6) di cui all’allegato V della Direttiva CE n. 2009/125.
(7) di cui all’allegato IV, punto 2, della Direttiva CE n. 2009/125.
(8) di cui all’allegato IV, punto 2, lettera g), della Direttiva CE n. 2009/125.
(9) di cui alla tabella 7 dell’allegato III, del Regolamento in questione.
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