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VG19.0963 10/24/2019
Apparecchi che bruciano carburanti gassosi: allineate le disposizioni nazionali relative alla marcatura CE a quelle comunitarie (D.P.R. n. 121/2019)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

Al fine di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione della normativa nazionale che disciplina la marcatura CE degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, è stato emanato un apposito Decreto che allinea le disposizioni nazionali a quelle comunitarie concernenti l’immissione sul mercato di detti prodotti.



Approfondimenti


Con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2019 n. 121 (1), è stato disposto l’allineamento della normativa nazionale che disciplina la marcatura CE degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (2) alle nuove disposizioni comunitarie (3) che disciplinano l’immissione sul mercato di detti prodotti.

Il Decreto in questione entra in vigore il 6 novembre 2019.



Disposizioni previste dal Presidente della Repubblica n. 121/2019

Le modifiche apportate alla normativa che prevede la marcatura CE degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (2) dal Decreto n. 121/2019, sono riferite:
-) alla rimodulazione del campo di applicazione e delle definizioni, demandando ora a quanto previsto negli specifici articoli delle disposizioni comunitarie (4);
-) all’obbligo per tutti gli apparecchi immessi o messi a disposizione nel mercato italiano di essere corredati da:
      *) istruzioni per l’installazione destinate all’installatore;
      *) istruzioni d’uso e manutenzione destinate agli utenti;
      *) eventuali avvertenze del caso, da apporre anche sull’imballaggio;

      redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana, nonché della traduzione in italiano della dichiarazione di conformità;

-) all’obbligo per gli accessori degli apparecchi immessi o messi a disposizione nel mercato italiano di essere corredati in lingua italiana o anche in lingua italiana, come parte integrante della dichiarazione UE di conformità, dalle istruzioni per:
      *) l’incorporazione nell’apparecchio o per il suo assemblaggio per costituire un apparecchio;
      *) per la sua regolazione, il suo funzionamento e la sua manutenzione;
-) alle modalità per il riconoscimento degli organismi notificati e gli obblighi ad essi spettanti;
-) alle procedure per la vigilanza sul mercato, allineandole ora alle nuove disposizioni comunitarie (5);
-) agli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità degli apparecchi ed accessori che bruciano carburanti gassosi, prevedendo che i pertinenti costi sono a carico degli operatori economici interessati. Le tariffe in questione, saranno determinata con apposito Decreto ed aggiornate con cadenza biennale;
-) all’abrogazione nella normativa nazionale che disciplina la marcatura CE degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (2), delle disposizioni relative:
      *) ai requisiti essenziali di sicurezza (6);
      *) alla presunzione di conformità (7);
      *) all’immissione in commercio (8);
      *) alla marcatura CE di conformità (9);
      *) ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi (10);
      *) ai metodi per attestare la conformità dei dispositivi (11);
      *) alle disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità (12);
      *) al ritiro dal mercato (13);
      *) alle norme finali e transitorie (14);
      *) alle procedure di attestazione della conformità (15);
      *) alla documentazione relativa al progetto (16);
      *) ai requisiti minimi per la designazione degli organismi di controllo (17);
      *) alle modalità e ai contenuti delle domande di autorizzazione alla certificazione degli organismi (18);
      *) ai riferimenti delle norme armonizzate e corrispondenti norme italiane di recepimento (19);

      in quanto ora previste nelle nuove disposizioni comunitarie (3) che disciplinano l’immissione nel mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.



Disposizioni sanzionatorie

Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, il Decreto Legislativo n. 23/2019 che ha modificato la normativa nazionale che regolamenta la sicurezza dell’impego del gas combustibile (20), dispone per:
-) il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti (6), la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro sino a quarantacinquemila euro;
-) il fabbricante, l’importatore o il mandatario, quest’ultimo nei limiti ivi previsti (12), che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali (21), fermo restando l’obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, o in violazione alle disposizioni previste nei confronti del fabbricante (22) o dell’importatore (23), la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro sino a trentamila euro;
-) il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico (24), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro sino a quindicimila euro;
-) l’operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti (25), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro sino a cinquantamila euro.



Ulteriori disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 23/2019 stabilisce anche che:
-) le nuove disposizioni sanzionatori che sostituiscono le sanzioni penali con quelle amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data del 6 novembre 2019, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile;
-) ai fatti commessi prima del 6 novembre 2019 non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o irrogata per il reato (26);
-) se i procedimenti penali per i reati depenalizzati previsti dal Decreto in questione sono stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili prima del 6 novembre 2019, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti;
-) se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta invece estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale;
-) se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente. Quando invece è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili;
-) l’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di un anno dalla ricezione degli atti;
-) entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento della sanzione prevista in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.



Note

(1) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2019 n. 248.
(2) di cui al D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(3) di cui al Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 426.
(4) di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 426.
(5) di cui agli articoli da 36 a 40 del Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 426.
(6) di cui all’articolo 2 e allegato I del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(7) di cui all’articolo 3 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(8) di cui all’articolo 4 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(9) di cui all’articolo 5 e allegato III del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(10) di cui all’articolo 6 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(11) di cui all’articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(12) di cui all’articolo 8 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(13) di cui all’articolo 12 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(14) di cui all’articolo 13 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(15) di cui all’allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(16) di cui all’allegato IV del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(17) di cui all’allegato V del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(18) di cui all’allegato VI del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(19) di cui all’allegato VII del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661.
(20) di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083.
(21) di cui all’articolo 40 del Regolamento UE n. 2016/426.
(22) di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell’articolo 7 del Regolamento UE n. 2016/426.
(23) di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/426.
(24) di cui all’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/426.
(25) di cui all’articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/426.
(26) l’articolo 135 (ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) del codice penale dispone che quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.


Link ad altri documenti

Notizia n. VG16.0492 del 14/04/2016
Notizia n. VG17.1238 del 07/11/2017
Notizia n. VG19.0314 del 27/03/2019


Allegati
- DPR 06 08 2019 n. 121 (file .pdf - 104Kb)
- Regolamento 0426 2016 (file .pdf - 589Kb)
- DPR 661 1996 aggiornato (file .pdf - 141Kb)
- Tavola raffronto DPR 661 1996 (file .pdf - 409Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


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