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VG21.0363 03/24/2021
Conflict minerals: due diligence per le aziende che importano stagno, tantalio, tungsteno e oro, in forma di metalli o minerali | Recepimento del Regolamento Europeo (UE) 2017/821
canale: Ambiente, Internazionalizzazione
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Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore un regolamento Europeo (UE) 2017/821 che stabilisce alcuni obblighi relativi all'importazione dei minerali o metalli 3TG (oro, stagno, tungsteno e tantalio), provenienti da zone di conflitto senza alcun limite geografico.
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Approfondimenti
Contesto
Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore un regolamento Europeo (1) che stabilisce alcuni obblighi relativi all'importazione dei minerali o metalli provenienti da zone di conflitto senza alcun limite geografico.
I prodotti che rientrano nel campo di applicazione sono i cosiddetti 3TG (oro, stagno, tungsteno e tantalio) elencati nell’allegato 1 al provvedimento (2).
Questi materiali vengono definiti “Conflict Minerals” perché, nelle zone politicamente instabili, il commercio di minerali può essere utilizzato per finanziare gruppi armati, essere causa di lavori forzati e di altre violazioni dei diritti umani, nonché favorire la corruzione e il riciclaggio di denaro.
Il Regolamento si pone l’obiettivo di:
• garantire che gli importatori dell’UE di 3TG soddisfino le norme internazionali sull’approvvigionamento responsabile, stabilite dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
• garantire che le fonderie e raffinerie di 3TG si approvvigionino in modo responsabile;
• contribuire a spezzare il legame tra conflitto e sfruttamento illegale dei minerali;
• contribuire a mettere fine allo sfruttamento e agli abusi ai danni delle comunità locali, compresi i lavoratori delle miniere, e sostenere lo sviluppo locale.
Soggetti interessati
Il Regolamento obbliga tutti gli importatori (soggetti che dichiarano i prodotti ai fini dell’immissione in libera pratica o per conto dei quali tale dichiarazione è rilasciata) dell’Unione Europea di minerali e metalli 3TG, a esercitare un dovere di diligenza (due diligence) sulla propria catena di approvvigionamento, adottando procedure interne di gestione idonee ad assicurare l’approvvigionamento dei citati materiali da fonti responsabili, comprovando attraverso idonea documentazione la conformità a tali obblighi, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti.
L’esercizio del dovere di diligenza si esplica, in sostanza, in tre fasi:
1. Il sistema di gestione
I soggetti obbligati devono adottare procedure interne che, alle linee guida Ocse (in allegato) sul dovere di diligenza, assicurino un sistema di custodia e di tracciabilità delle informazioni relative ai prodotti importati, responsabilizzando anche contrattualmente il rapporto con i propri fornitori
2. La gestione del rischio
Implica l’adozione di una procedura per la gestione del rischio che consenta di individuare e valutare i rischi degli effetti negativi sulla catena di approvvigionamento e di attuare una strategia in grado di prevenirli o ridurli
3. La comunicazione
Prevedere la trasmissione dell’esito delle attività di audit e fornendo la documentazione utile a dimostrare di avere adottato procedure conformi alla normativa, anche supportati da un elenco di fonderie e raffinerie globali che si approvvigionano in modo responsabile (la cosiddetta white list anch'essa allegata).
Il regolamento individua i fornitori a “monte” nella catena dell’approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia e alla raffineria, ed altri a “valle” che trasformano i minerali della fase a monte in un prodotto finito.
Il regolamento dell'UE stabilisce norme diverse per le imprese a monte e per quelle a valle.
- Le imprese a monte devono rispettare norme obbligatorie sul dovere di diligenza al momento dell'importazione, poiché si tratta della parte più rischiosa della catena di approvvigionamento.
- Le imprese a valle rientrano in due categorie:
- quelle che importano i prodotti sotto forma di metalli, anch'esse tenute a rispettare le norme obbligatorie sul dovere di diligenza
- quelle che operano in una fase successiva non hanno obblighi a norma del regolamento, ma ci si aspetta che utilizzino le relazioni e altri strumenti per rendere il loro dovere di diligenza più trasparente, compresi, per molte grandi società, quelli previsti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
Qualora il volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all’Allegato I (2), gli operatori sono esonerati dagli obblighi previsti dal Regolamento.
Autorità competenti al controllo
Nei giorni scorsi è stato pubblicato un Decreto (3) che adegua la normativa italiana alle disposizioni dell’Unione Europea al fine di garantirne un approvvigionamento responsabile e trasparente.
Il provvedimento in questione individua il Ministero dello Sviluppo Economico come autorità competente ad effettuare i controlli a posteriori circa il rispetto dei nuovi obblighi. In particolare, l’autorità competente potrà avanzare richieste documentali, nonché effettuare ispezioni volte ad accertare il recepimento, da parte dei soggetti importatori, della nuova normativa. Il decreto contiene anche l’apparato sanzionatorio che comprende sanzioni amministrative per importi fino ad Euro 20.000.
Note
1.Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
2. Allegato 1 al Regolamento (UE) 2017/821: parte A — minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno; parte B - metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro.
3. D. L.gs. 2 febbraio 2021 n. 13 “Attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2021.
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Per informazioni
Elisabetta Michieli
Rossana Costa
Stefano Silvestri
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