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VG17.0731 06/19/2017
Prodotti dolciari da forno: modificata la normativa nazionale che regolamenta la produzione e la vendita (DM 16/05/2017)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

Il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato la normativa che regolamenta la produzione e la vendita del panettone, del pandoro, della colombina, del savoiardo, dell’amaretto e dell’amaretto morbido al fine di allinearla all’esperienza maturata sino a oggi.



Approfondimenti


Il Ministero dello Sviluppo economico, con Decreto del 16 maggio 2017 (1), ha disposto modifiche alla normativa nazionale che disciplina la produzione e la vendita di taluni prodotti da forno (2).

Il Decreto entra in vigore il 12 settembre 2017.



Disposizioni

Il Decreto in questione, che si è reso necessario al fine di:
  • aggiornare la normativa nazionale (2) che disciplina la produzione e la vendita di taluni prodotti da forno con quella comunitaria che regolamenta l’etichettatura dei prodotti alimentari (3);
  • ricomprendere nella normativa nazionale (2) gli indirizzi interpretativi adottati con un’apposita circolare (4);
  • assicurare la trasparenza del mercato, la protezione e l’informazione adeguata per il consumatore attraverso una più chiara definizione degli ingredienti che possono utilizzarsi nei prodotti da forno;

dispone:
  • la modifica delle disposizioni relative:
      -) agli ingredienti che devono essere utilizzati per la produzione del panettone, del pandoro, della colombina, del savoiardo, dell’amaretto e dell’amaretto morbido.

        In particolare:
        *) per tutti i prodotti in questione è ora consentito poter utilizzare anche il sale iodato che in precedenza non era ammesso;
        *) per il panettone, il pandoro e la colombina deve essere impiegato:
            1) il tuorlo d’uovo che è derivato esclusivamente dalle uova di gallina della categoria A (in precedenza era indicato solamente il solo tuorlo d’uovo);
            2) il burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino (in precedenza non indicata) con apporto di materia grassa butirrica non inferiore al sedici per cento;
        *) per la colombina possono essere aggiunti anche i grassi vegetali oltre che gli oli vegetali.
      -) ai prodotti speciali e arricchiti. In particolare:
        *) non compare più il riferimento dell’uvetta nell’indicazione relativa agli ingredienti che possono essere esclusi per la preparazione dell’impasto di base della colomba;
        *) può non essere aggiunta come decoro, la glassatura superiore e la decorazione composta da granella di zucchero e almeno il due per cento di mandorle, nelle colombe ricoperte o da ricoprire con altri ingredienti caratterizzanti;
        *) non è possibile aggiungere altre tipologie di grassi diversi dal burro, nell’impasto di base del panettone, del pandoro e della colomba che sono oggetto di farcitura, bagne, coperture, glassature, decorazioni e frutta, nonché l’utilizzo di altri ingredienti caratterizzanti;
        *) non è possibile aggiungere gli sfarinati di cereali nell’impasto degli amaretti e degli amaretti morbidi oggetto di farcitura, coperture, glassature, decorazioni nonché l’utilizzo di altri ingredienti caratterizzanti;
      -) all’etichettatura dei citati prodotti. In particolare:
        *) viene sostituito il riferimento nazionale (5) in materia di etichettatura con quello europeo (3);
        *) viene consentito utilizzare la denominazione di vendita “colombina” per la colomba di piccola dimensione;
        *) viene consentito impiegare anche altri diminutivi similari rispetto a quelli previsti con pandorino, panettoncino e colombina;
        *) viene disposto che la denominazione di vendita delle colombe ricoperte o da ricoprire deve riportare l’indicazione dell’assenza/modifica della glassatura e relativo decoro;
  • l’introduzione dei nuovi articoli relativi:
      -) alle deroghe, per i prodotti in questione formulati per le persone intolleranti al glutine. Per detti prodotti è consentito:
        *) utilizzate le denominazioni riservate al panettone, al pandoro, alla colombina e al savoiardo purché i prodotti in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie (6) che regolamentano l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (vedasi a tale proposito la: , la Notizia n. VG15.0950 del 25/09/2015 e la Notizia n. VG16.1095 del 29/09/2016);
        *) sostituire gli ingredienti apportatori di glutine con ingredienti tecnologicamente necessari a tale scopo;
      -) alle sanzioni. In particolare viene incluso il richiamo legislativo:
        *) relativo alle sanzioni (7) già previste a suo tempo per il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto in questione;
        *) del Codice del consumo (8) e l’indicazione che, salve le norme penali vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole dal codice, si applicano anche a quei prodotti che, pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal Decreto oggetto di modifica e non rispettando le caratteristiche di composizione quali-quantitative previste, utilizzano forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel consumatore.
  • nell’allegato relativo al calcolo delle percentuali degli ingredienti (9) del panettone, del pandoro e della colomba viene introdotto il relativo schema di calcolo;
  • nell’allegato relativo al processo tecnologico della fabbricazione dei prodotti in questione (10) viene:
      -) sostituito il termine “pirlatura” con l’indicazione “arrotondamento della porzione della pasta (pirlatura)”;
      -) meglio specificato che l’impasto del savoiardo viene solitamente colato su una teglia alveolata in forma di bastoncini, che vengono poi spolverizzati di zucchero prima della cottura.



Mutuo riconoscimento

Il Decreto in questione dispone che le disposizioni previste da Decreto in questione non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2017 2017 n. 136.
(2) di cui al Decreto Ministeriale 22 luglio 2005.
(3) di cui al Regolamento UE n. 1169/2011.
(4) di cui alla Circolare del 3 dicembre 2009 n. 137021.
(5) di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.
(6) di cui al Regolamento UE n. 828/2014.
(7) di cui all’articolo 4, comma 67, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

L’articolo 4, comma 67, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 dispone che, salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni previste è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei relativi decreti è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della relativa sanzione.

(8) di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
(9) di cui all’allegato I del Decreto Ministeriale 22 luglio 2005.
(10) di cui all’allegato II del Decreto Ministeriale 22 luglio 2005.



Allegati
- DM 16 05 2017 (file .pdf - 200Kb)
- DM 22 luglio 2005 aggiornato al 19 06 2017 (file .pdf - 300Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it