Notizia VG21.0036 >>> Stampa






VG21.0036 01/12/2021
Acque destinate al consumo umano: dal 13 gennaio 2023 previste nuove disposizioni (Direttiva UE n. 2020/2184)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

A seguito dell’iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all’acqua («iniziativa Right2Water»), la Commissione Europea, dal 13 gennaio 2023 ha previsto l’abrogazione e la sostituzione delle precedenti disposizioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, prevedendo tra le varie cose, nuove disposizioni per i parametri chimici delle sostanze Bisfenolo A, Clorato, Clorite, Acidi aloacetici (HAAs), Microcistina-LR, Antiparassitari – totale, PFAS totale, somma di PFAS, idrocarburi policiclici aromatici ed uranio che sono presenti nell’acqua e nuovi parametri per la valutazione dei rischio dei sistemi di distribuzione domestici.



Approfondimenti


La Commissione Europea, con Direttiva del 16 dicembre 2020 n. 2184 (1), ha disposto la sostituzione delle precedenti disposizioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano (2).

La Direttiva in questione, che entra in vigore il 12 gennaio 2021, si applica a partire dal 13 gennaio 2023.



Disposizioni previste alla Direttiva UE n. 2020/2184


In vista del fatto che:
-) le disposizioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano (2) sono state modificate a più riprese negli ultimi anni;
-) la citata regolamentazione (2) ha la finalità di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, fissando a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare;
-) a seguito dell’iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all’acqua (iniziativa Right2Water), è emerso che alcune disposizioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano (2) devono essere aggiornate in riferimento:
*) all’elenco dei valori di parametro basati sulla qualità;
*) ad un approccio basato sul rischio;
*) alle informazioni da fornire ai consumatori;
*) alle disparità esistenti, a livello europeo, dei sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e le implicazioni di disparità che ne derivano per la salute umana;

-) l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l’Europa, ha condotto un esame approfondito dell’elenco dei parametri e dei valori di parametro previsti dalle disposizioni vigenti (2) e, da tale esame è risultato opportuno che vengano controllati anche gli agenti enteropatogeni e la Legionella e deve essere aggiunto, in detto elenco, ulteriori nuovi parametri o gruppi di parametri chimici;
-) le disposizioni vigenti (2) non sono riuscite a introdurre requisiti uniformi d’igiene dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano, con la conseguenza che esistono omologazioni diverse da uno Stato membro all’altro dei prodotti, che comportano difficoltà per:
*) i produttori nel dover rispettare i relativi requisiti sanitari;
*) i consumatori e i fornitori di acqua di dover sapere se detti prodotti sono conformi a dette disposizioni;

la Commissione europea, nel dare attuazione a quanto sopra riportato, ha abrogato e sostituito le precedenti disposizioni in materia alla qualità delle acque destinate al consumo umano (2), prevedendo ora, rispetto a prima, nuove disposizioni relative:
-) all’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio;
-) alla valutazione e alla gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;
-) alla valutazione e alla gestione del rischio del sistema di fornitura;
-) alla valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici;
-) ai requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano;
-) ai requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano;
-) al monitoraggio;
-) alle deroghe;
-) all’accesso all’acqua destinata al consumo umano al pubblico;
-) alle informazioni che devono essere fornite al pubblico;
-) all’introduzione dei nuovi parametri chimici delle sostanze: Bisfenolo A, Clorato, Clorite, Acidi aloacetici (HAAs), Microcistina-LR, Antiparassitari – totale, PFAS totale, somma di PFAS, idrocarburi policiclici aromatici ed uranio che sono presenti nell’acqua destinata al consumo umano;
-) ai nuovi parametri per la valutazione dei rischio dei sistemi di distribuzione domestici.



Abrogazione

A partire dal 13 gennaio 2023 perdono di efficacia le precedenti diposizioni (2), in quanto abrogate e sostituite dalla Direttiva in questione.

La citata Direttiva prevede anche che, le deroghe concesse dagli Stati membri in merito ai valori di riferimento per i parametri chimici (3) che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023, restano valide sino alla relativa scadenza.

Dette deroghe possono essere:
-) rinnovate secondo le nuove disposizioni (4), solamente nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga;
-) oggetto di una eventuale terza deroga (5), nel caso in cui la seconda deroga sia ancora applicabile al 12 gennaio 2021.



Termini di recepimento

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie:
-) per conformarsi alla Direttiva in questione entro il prossimo 12 gennaio 2023;
-) a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, entro il 12 gennaio 2026, i valori dei parametri previsti, per il bisfenolo A, il clorato, il clorite, gli acidi aloacetici, la microcistina-LR, il PFAS - totale, la somma di PFAS e l’uranio (6).

Fino a tale data i fornitori dell’acqua non sono tenuti a monitorare nelle acque destinate al consumo umano (7), i parametri previsti (6), per il bisfenolo A, il clorato, il clorite, gli acidi aloacetici, la microcistina-LR, il PFAS — totale, la somma di PFAS e l’uranio.



Note

(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 dicembre 2020 n. 435.
(2) di cui alla Direttiva CE n. 98/83.
(3) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva CE n. 98/83.
(4) conformemente all’articolo15 della Direttiva in questione.
(5) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della Direttiva CE n. 98/83.
(6) di cui all’allegato I, parte B della Direttiva in questione.
(7) in conformità di quanto previsto all’articolo 13 della Direttiva in questione.


Allegati
- Direttiva 2184 2020 (file .pdf - 881Kb)
- Direttiva 0083 1998 aggioranta al 27 10 2015 (file .pdf - 289Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it