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VG16.0933 08/03/2016
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: nuovi criteri di valutazione delle domande di concessione – Istruzioni INPS
canale: Lavoro e Previdenza
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L’INPS, con l'allegata circolare n. 139 del 1° agosto 2016, ha chiarito gli aspetti salienti della procedura di concessione della CIGO contenuta nel DM 95442/2016 e ha fornito indicazioni su alcuni aspetti oggetto di modifica normativa o perplessità interpretativa relativamente alla disciplina della CIGO.
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Approfondimenti
Si fa presente che la circolare in commento va letta insieme al messaggio INPS n. 2908 del 1° luglio 2016, che anticipava l’emanazione della circolare e che completa il quadro normativo a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e del Decreto Ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
Si ricorda che con il suddetto messaggio l’Istituto, nel delineare in via generale la procedura di domanda e concessione della CIGO, si soffermava sul contenuto della relazione tecnica dettagliata richiamata dal decreto ministeriale 95442/2016, offrendo – in allegato – delle schede di supporto contenenti i fac-simile della relazione relativi alle diverse causali (schede che vengono comunque allegate nuovamente anche alla circolare in esame).
Nel rinviare alla lettura della circolare, di seguito ne si sintetizzano alcuni dei principali aspetti.
Le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria poiché sono considerate comunque domande distinte.
La relazione tecnica dettagliata costituisce il cuore della nuova procedura.
Le dichiarazioni ivi contenute possono essere integrate sia da documentazione integrativa di cui l’azienda ritiene utile la produzione sia da documentazione di cui l’INPS ritiene utile la produzione in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda.
La circolare assegna particolare rilievo alla fase istruttoria ed alla valutazione (evidentemente negativa) dell’omessa trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall’Inps all’azienda (art. 11 del DM 95442/2016).
Relativamente al concetto di transitorietà si fa riferimento alla prassi formatasi in materia, con particolare riferimento alla ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività.
Riguardo alla previsione della ripresa, la circolare evidenzia che essa deve essere fondata su elementi ed informazioni esattamente rappresentati che devono poter consentire alla Sede di valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione sulla ripresa dell’attività.
Relativamente alla non imputabilità della causale, si sottolinea che, accogliendo alcune osservazioni di Confindustria, la circolare prende posizione sul tema della monocommittenza (intesa come organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un’azienda ad un’altra).
Si ricorda che il Ministero del Lavoro ha emanato uno specifico indirizzo chiarendo che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO. Pertanto, questa particolare situazione organizzativa in cui può trovarsi l’Azienda non incide sulla valutazione relativa all’imputabilità al datore di lavoro e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda.
Circa gli eventi meteo ed alla prova della situazione meteo quale presupposto per la domanda di CIGO, la circolare precisa che l’azienda deve allegare alla relazione tecnica i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.
Con riferimento allo “sciopero di un reparto/sciopero di altra impresa” la circolare precisa, accogliendo una istanza di Confindustria, che il richiamo allo sciopero di altra impresa strettamente legata all’impresa richiedente, di cui all’art. 7, comma 1, del decreto n. 95442/16, consente di estendere l’integrabilità anche ai casi di picchettaggio di lavoratori estranei all’impresa richiedente, purché dipendenti da imprese strettamente collegate a quest’ultima.
Con riferimento alle ipotesi di sospensione legata a ordini della pubblica autorità, la circolare conferma che i provvedimenti giudiziali e amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della causale.
Su questo punto restano ferme le perplessità sulla legittimità di tale impostazione, che non tiene conto del fatto che le misure cautelari d’urgenza non presuppongono la prova della responsabilità dell’impresa ma solamente una situazione di dubbio.
Con riferimento al guasto dei macchinari manca una specifica indicazione in merito al fatto che il guasto può essere riparato direttamente dall’azienda, senza bisogno dell’intervento di un soggetto esterno e che la prova della imprevedibilità del guasto deve ritenersi raggiunta con la dimostrazione dello svolgimento corretto della manutenzione ordinaria.
Con riguardo alla disciplina del contributo addizionale, la circolare rinvia ad una comunicazione successiva.
In tema di cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà, la circolare precisa che le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Inoltre, si fa presente che una parte della circolare prende in esame altre aspetti da chiarire, sia per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016 sia in relazione ad alcune perplessità sollevate in questo primo periodo di applicazione della normativa.
In particolare, si segnala la precisazione – sollecitata più volte da Confindustria – relativa alla verifica del limite del terzo delle ore lavorabili: a chiarimento del msg. 779/2016 l’Istituto chiarisce che le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tal fine dette autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite.
In secondo luogo, la circolare precisa che, al fine del raggiungimento dell’anzianità di effettivo lavoro, devono essere computati anche il sabato ed i riposi settimanali, in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
Inoltre, si evidenzia la precisazione secondo la quale, per il calcolo dell’anzianità del lavoratore al fine della concessione della CIGO, non si tiene conto della qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore (dovrebbe quindi considerarsi anche un eventuale periodo pregresso di attività come dirigente).
Con riguardo al concetto di unità produttiva in edilizia e alla durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri viene fissato in un mese anziché sei (indicato nel Messaggio Inps n. 7336/2015), su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Infine, in tema di rapporto tra le ferie e la CIGO, la circolare in commento riprende e conferma i contenuti della risposta del Ministero del Lavoro ad interpello n. 19/2011.
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