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VG20.1242 11/05/2020
Residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi: modificate ed integrate le disposizioni relative ai livelli massimi di: azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin e repellenti tallolio e teflubenzurone (Regolamento n. 2020/1633)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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La Commissione Europea, a seguito di specifiche domande, ha aggiornato le disposizioni comunitarie che disciplinano i limiti dei residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi, per le sostanze: azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin e repellenti tallolio e teflubenzurone.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con Regolamento UE del 27 ottobre 2020 n. 1633 (1), nel modificare la normativa comunitaria che regolamenta i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (2), ha modificato o ha previsto, a seconda dei casi di seguito riportati, i limiti massimi di residui delle sostanze azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin e per i repellenti tallolio e teflubenzurone.
Il Regolamento in questione, che entra in vigore il 25 novembre 2020, stabilisce che le disposizioni vigenti (2) prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento, continuano ad applicarsi ai prodotti (non conformi alle nuove disposizioni) che sono stati ottenuti nell’Unione o che sono stati importati nell’Unione prima del 25 maggio 2021, fatta eccezione per il piraclostrobin nelle uve da tavola e i repellenti: tallolio in tutti i prodotti, la cui applicazione decorre a partire dal 25 novembre 2020.
Disposizioni
Il Regolamento in questione, in particolare dispone:
-) la sostituzione nell’elenco (3) dei livelli massimi di residui definiti dalla precedentemente normativa (4), dei limiti massimi delle sostanze azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, piraclostrobin e teflubenzurone, previsti per:
*) la frutta fresca o congelata e la frutta a guscio;
*) gli ortaggi freschi o congelati;
*) i legumi secchi;
*) i semi e i frutti oleaginosi;
*) i cereali;
*) il tè, il caffè, le infusioni di erbe e le carrube;
*) il luppolo;
*) le spezie;
*) le piante da zucchero;
*) i prodotti di origine animale - animali terrestri;
*) i prodotti di origine animale - pesci, prodotti ittici e altri prodotti alimentari d’acqua marina e d’acqua dolce;
*) i prodotti o loro parti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi;
*) i prodotti alimentari trasformati;
-) l’introduzione nell’elenco (3) dei livelli massimi di residui definiti dalla precedentemente normativa (4), dei limiti massimi delle sostanze flufenoxuron e fosalone per i prodotti alimentari sopra indicati;
-) l’abrogazione nell’elenco (5) dei livelli massimi di residui (LMR) provvisori per le sostanze a cui non è stata attribuito un relativo valore, dei riferimenti delle sostanze flufenoxuron, oxadiazon e fosalone;
-) l’abrogazione nell’elenco (6) dei livelli massimi di residui (LMR) provvisori per le sostanze non definite dalla normativa di riferimento (4), del riferimento della sostanza azinfos metile;
-) l’abrogazione nell’elenco (7) delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari che a seguito della relativa valutazione (8) non sono necessari determinare i livelli massimi di residui (LMR), del riferimento della sostanza repellenti: tallolio;
-) l’introduzione nell’elenco (9) dei prodotti per i quali non sono stati fissati dei livelli massimi di residui (LMR) specifici, dei limiti massimi delle sostanze oxadiazon e repellenti: tallolio che dal 25 maggio 2021 si applicano ai prodotti alimentari sopra elencati.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 5 novembre 2020 n. 367.
(2) di cui al Regolamento CE n. 396/2005.
(3) di cui all’allegato II del Regolamento CE n. 396/2005.
(4) di cui alle Direttive CEE n. 86/362, n. 86/363 e n. 90/642.
(5) di cui all’allegato III, parte A, del Regolamento CE n. 396/2005.
(6) di cui all’allegato III, parte B, del Regolamento CE n. 396/2005.
(7) di cui all’allegato IV del Regolamento CE n. 396/2005.
(8) a norma della Direttiva CEE n. 91/414.
(9) di cui all’allegato V del Regolamento CE n. 396/2005.
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