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VG18.0933 10/23/2018
Trasporti marittimi. Dal 1° gennaio 2019 pesatura container VGM con metodo 2 solo per aziende certificate ISO
canale: Trasporti e Circolazione
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Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 la pesatura verificata dei container (VGM) ottenuta con il metodo 2, sarà possibile solo per le aziende certificate ISO, in base al decreto dirigenziale n. 367 del 9 aprile 2018.
L’autorizzazione AEO (requisito previsto con la precedente normativa) è da intendersi ora solo quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo 2; gli operatori già autorizzati a pesare con il metodo 2 in quanto soggetti AEO, potranno continuare ad utilizzare il metodo di pesatura 2 solo fino al 31 dicembre 2018, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura, seppur prive di certificazione. Dal 1° gennaio 2019 l’ottenimento dell’autorizzazione alla pesatura metodo 2 avverrà solo per i soggetti dotati di certificazione ISO e l’autorizzazione AEO (sia essa AEOS o AEOC) sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo 2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha infatti provveduto a diramare il nuovo decreto dirigenziale n. 367 del 9 aprile 2018 relativamente alle linee guida per l’applicazione delle disposizioni IMO-Convenzione Solas, sulla pesatura verificata dei container prima del loro imbarco, decreto che ha fissato le nuove regole per la pesatura con il metodo 2.
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Approfondimenti
La normativa mondiale
Come già illustrato con precedenti numerose news, per effetto di un emendamento alla Solas, la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare, decisa dalla commissione di sicurezza dell’IMO-International Maritime Organization (circolare IMO n. 1475 del 9 giugno 2014), dal 1° luglio 2016 è obbligatorio pesare i container prima del loro imbarco sulla nave: in mancanza del dato sul peso (si deve trattare di peso lordo verificato – verified gross mass-VGM), il container non potrà essere accettato per il carico sulla nave, così come non è ammessa una semplice stima del peso. La circolare n. 133/17 aveva già precisato che non possono essere considerati validi quale “shipping document” le c.d. “bindelle di pesatura” (lo shipping document viene esplicitato in un apposito fac-simile di dichiarazione, suggerito ma non obbligatorio).
Le disposizioni italiane
Accanto alle disposizioni internazionali IMO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aveva emanato il decreto dirigenziale n. 447/16 del 5 maggio 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2016), successivamente abrogato e sostituito dal citato decreto dirigenziale n. 367 del 9 aprile 2018 con le linee guida applicative per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore; al decreto dirigenziale, ha successivamente fatto seguito una circolare esplicativa, n. 125/2016 datata 31 maggio 2016, circolare abrogata e sostituita da quella del 5 giugno 2017 n. 133/2017, sempre da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Entrata in vigore dell’obbligo di pesatura
A livello mondiale, le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° luglio 2016.
Esclusioni
A livello generale, sono esclusi dalla normativa i contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali e solo nel caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili; non si applica altresì alle navi impiegate in viaggi nazionali.
Strumenti per pesare
Per gli strumenti di pesatura, la circolare n. 133/2017 aveva confermato quanto già riportato nel DD del 5 maggio 2016 e nel successivo DD n. 367 del 9 aprile 2018, ovvero essere omologati ai sensi della seguente normativa:
- il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico” (novellato dal D. Lgs. n. 83/16 recante trasposizione della direttiva n. 2014/31/UE);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”, con particolare riferimento a “allegato MI-006 – Strumenti per pesare a funzionamento automatico” (novellato dal D. Lgs. n. 84/16 recante trasposizione della direttiva n. 2014/32/UE);
- il RD. 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare” (questo provvedimento consente agli operatori di utilizzare strumenti di misura omologati prima delle direttive comunitarie).
Gli strumenti di pesatura devono essere muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto; come tale, viene definita per stazione di pesatura, la struttura dove sono posti in uso gli strumenti regolamentari sopra definiti.
Metodi per ottenere la pesatura verificata
La circolare ministeriale n. 133/17 aveva esaminato i metodi per ottenere la VGM secondo il metodo 1, specificando quanto segue, rispetto a quanto già previsto dal vecchio decreto dirigenziale: per la pesatura del container caricato su veicolo stradale, la VGM si ottiene sottraendo dal lordo totale la tara del veicolo ed il peso del carburante, ai sensi della circolare IMO n. 1475; la pesatura del veicolo con il container a vuoto all’ingresso e carico in uscita, con aggiunta della tara del contenitore secondo i dati riportati sulla placca CSC; rientrano in questo metodo anche la pesatura di tank container e flexitank. Ulteriori ipotesi di modalità di pesatura potranno essere vagliate dagli uffici ministeriali.
Documento identificativo della pesatura
Per quanto riguarda lo shipping document, ovvero il documento originato dallo shipper o da persona autorizzata (un dipendente dello shipper o un terzo, come per esempio uno spedizioniere, la stazione di pesatura) per fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, il dato della VGM espresso in kg. al comandante della nave o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista, è previsto un apposito fac-simile di dichiarazione, suggerito ma non obbligatorio, che deve contenere almeno alcune informazioni di base (VGM, numero del contenitore, nome dello shipper e suoi estremi di riferimento, metodo usato per la pesatura, con matricola della pesa se utilizzato il metodo 1, unitamente alla dichiarazione: “Il sottoscritto certifica che i suddetti dati sono veri e corretti in ottemperanza alle previsioni della regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare (Solas), come emendata dalla Risolusione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali”. Tali dati sono obbligatori dal 1° luglio 2017.
Il dato VGM deve essere conservato, dalle parti coinvolte (shipper, nave, terminalista), fino allo sbarco del singolo container e, comunque, per almeno 3 mesi.
Non ritenendo poi possibile definire la locuzione “sufficientemente in anticipo” e considerando il dato VGM necessario per l’elaborazione del piano di carico, viene lasciata alla discrezionalità operativa e commerciale delle parti concordare e stabilire tempistiche, processi e procedure efficaci: in ogni caso, il dato VGM deve essere comunicato entro la cosiddetta “chiusura nave” (termine per l’accettazione all’imbarco). La sola acquisizione del dato VGM non è condizione sufficiente per l’imbarco, ma è necessaria per la successiva elaborazione del piano di stivaggio e quindi dell’imbarco del contenitore al quale la VGM è riferita. Un contenitore con massa lorda verificata superiore alla massa lorda massima ammissibile non può essere caricato sulla nave.
Non sono previsti obblighi per il vettore/terminalista di confermare la ricezione della VGM da parte dello shipper.
Nel caso in cui per controlli/sequestri, successivi alla prima pesatura, venga rimossa parte del carico dal container, la VGM dovrà essere nuovamente ottenuta da parte dello shipper.
E’ facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell’Autorità Portuale o Marittima, accettare l’ingresso nelle aree di propria competenza di contenitori sprovvisti di VGM.
Identificazione della figura dello shipper
La circolare n. 133/2017 ed il decreto dirigenziale n. 367 del 9 aprile 2018 identifica nello shipper (shipper – soggetto giuridico così qualificato nella polizza di carico marittima o nella lettera di vettura marittima, Sea Way Bill, Express Bill of Lading, Non negotiable Way Bill, oppure in altro documento multimodale, Through bill of lading, port to port o combined transport bill of lading, combined for shipment bill of lading, multimodal transport bill of lading, e/o il soggetto nel cui nome e per conto del quale è stato stipulato un contratto di trasporto con il vettore marittimo) la responsabilità di ottenere e documentare il dato VGM, anche quando la determinazione della VGM venga delegata ad un suo rappresentante. E’ invece responsabilità del vettore marittimo passare l’informazione relativa alla VGM ai terminalisti dei porti di trasbordo.
VGM ottenuta come sommatoria del peso dei singoli colli (metodo 2)
Per quanto riguarda l’utilizzo del secondo metodo di pesatura previsto dal decreto dirigenziale, ovvero la VGM ottenuta tramite sommatoria di pesi verificati dei colli, degli strumenti di rizzaggio e della tara del contenitore, lo shipper responsabile di tale dato dovrà dimostrare preventivamente di possedere i requisiti previsti dal nuovo decreto dirigenziale, comunicandolo al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ufficio 2, sezione 3 del 6° reparto, pec cgcp@pec.mit.gov.ti (periodicamente vengono rese note le liste aggiornate delle imprese autorizzate alla pesatura secondo il metodo 2).
Lo shipper deve porre sotto sorveglianza dell’organismo di certificazione ed inserito all’interno del sistema di gestione per la qualità, anche il processo di pesatura metodo 2 delle linee guida ministeriali. Il nuovo decreto dirigenziale, n. 367/2018 uniformandosi a quanto già previsto dalla circolare n. 133/17, stabilisce che lo shipper, per pesare con il metodo 2, deve dotarsi di procedure per lo svolgimento dell’attività di pesatura certificate.
L’autorizzazione AEO è quindi da intendersi ora solo quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo 2; gli operatori già autorizzati a pesare con il metodo 2 in quanto soggetti AEO, potranno continuare ad utilizzare il metodo di pesatura 2 solo fino al 31 dicembre 2018, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura, seppur prive di certificazione. Dal 1° gennaio 2019 l’ottenimento dell’autorizzazione alla pesatura metodo 2 avverrà solo per i soggetti dotati di certificazione ISO e l’autorizzazione AEO (sia essa AEOS o AEOC) sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo 2.
Lo shipper che intenda pesare attraverso il metodo 2 deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al punto 4 delle linee guida allegate al nuovo decreto dirigenziale (certificazioni di qualità), inviando copia via pec (sopra indicata) della certificazione e della visura camerale in corso di validità.
In base al contenuto della risoluzione dell’IMO, vengono ammessi dal decreto dirigenziale appunto due sistemi per la pesatura del container: a) a caricazione conclusa, lo shipper pesa il container imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari, o in alternativa, la massa del container può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che l’abbia parimenti determinata con strumenti regolamentari; b) lo shipper perviene ad attestare la VGM dei singoli elementi sulla base delle seguenti fasi: pesatura dei colli-carico (singoli packages e cargo items) con strumenti di pesatura regolamentari, o in alternativa, il peso di questi elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari, ovvero dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato all’origine; quindi lo shipper provvede alla pesatura dei materiali di rizzaggio/imballaggio (securing materials e packaging materials) con strumenti di pesa regolamentari, pesi che in alternativa possono essere desunti dalla documentazione di pesatura fornita da una parte terza che comunque ha sempre usato strumenti di pesatura regolamentari; quindi, lo shipper determina la tara del container, in base a quanto indicato sulle pareti del contenitore stesso (punto 12 circolare IMO n. 1475). La sommatoria dei pesi delle tre fasi di cui sopra determina il verified gross mass del contenitore: la responsabilità del dato è sempre in capo allo shipper.
Se lo shipper ha adottato il secondo metodo di pesatura (che è tipico delle operazioni di consolidamento del carico), egli deve obbligatoriamente possedere un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme di qualità internazionali applicabili, certificate da enti accreditati da un organismo nazionale di accreditamento, di cui al regolamento (CE) n. 765/08 o membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Lo shipper, si ribadisce, che intenda pesare attraverso il metodo 2 deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al punto 4 delle linee guida, inviando copia via pec (cgcp@pec.mit.gov.it), della certificazione e della visura camerale in corso di validità all’Ufficio 2 – Sezione 3 del 6° Reparto – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Verifiche
Il valore di tolleranza da utilizzare in sede di eventuali controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è del +/-3% della VGM dichiarata nello shipping document per i container oltre le 10 tonnellate di peso, +/- 5% per i container di peso inferiore o uguale a 10 t.
Se la tara riportata sul contenitore dovesse essere divergente rispetto a quella reale, lo shipper non sarà ritenuto responsabile dell’incorrettezza del dato VGM.
Le Autorità marittime, in ogni momento ed a loro discrezione, possono effettuare verifiche sul peso dei contenitore e gli oneri relativi ai controlli casuali sul peso saranno assunti dal soggetto accertatore se condotti senza contestazioni; in caso contrario, saranno addebitati shipper.
Verrà controllato che il dato VGM sia coincidente con il dato trasmesso al terminalista; ed anche che gli shipper che utilizzano il metodo di pesatura 2, abbiano comunicato i loro dati al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-6° Reparto.
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità dei dati riportati nello shipping document (che contiene il dato VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dell’art. 1231 del Codice della Navigazione.
Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del comandante della nave ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, in concorso con gli altri attori dell’operazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 1215 del Codice della Navigazione qualora dall’avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.
Adempimenti VGM e Incoterms®
La tematica non è presa in considerazione dalla circolare n. 133/2017 o dal decreto dirigenziale n. 367/2018, ma è utile ricordare che con riferimento al soggetto obbligato alla comunicazione della VGM, il venditore che vende con rese EXW e FCA Incoterms® 2010 (rese di partenza), non ha alcun obbligo in tema di VGM (e di shipping document) per full container (FCL) in quanto non figura come shipper sulla polizza di carico, salvo sua espressa volontà in tal senso (come non è raro che accada), indipendentemente dal metodo di pesatura (1 o 2).
Per rese a destino (o comunque diverse dall’EXW e FCA), l’obbligo del dato VGM inserito nello shipping document per carichi completi (FCL) o della pesatura di singoli colli (LCL) è chiaramente di competenza del venditore/shipper.
In sostanza:
- nel caso di spedizioni di piccole partite, l’obbligo della VGM è in capo al consolidatore. Per vendite con clausole Incoterms® diverse da EXW e FCA, sempre per piccole partite (LCL), il venditore deve indicare il peso esatto dei colli nei documenti di trasporto (peso rilevato con strumenti regolamentari, anche fornito da terza parte), oppure dà mandato di far effettuare l’adempimento della VGM del container da parte del consolidatore; nel caso di vendite di piccole partite con clausole EXW e FCA, il venditore (come già normalmente deve fare utilizzando qualsiasi modalità di trasporto), indica il peso esatto del collo (non un peso stimato) nei documenti di trasporto (packing list);
- nel caso di spedizioni a carico completo (FCL), per vendite con clausole diverse da EXW e FCA, l’onere della VGM è in capo al venditore (dato che potrà essere desunto anche dalla documentazione di pesatura fornita da terza parte, determinata in ogni caso con strumenti regolamentari); nel caso di spedizione FCL con clausole EXW o FCA, salvo che il venditore per sua espressa richiesta (ai fini del credito documentario) non voglia apparire come shipper sulla polizza di carico, la VGM non compete al venditore.
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