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VG15.0367 04/07/2015
INPS – INAIL: nuova convenzione per l’erogazione delle prestazioni economiche di competenza dei due Istituti nei casi controversi
canale: Lavoro e Previdenza

Con circolare congiunta INPS n. 69 e INAIL n. 47 del 2 aprile 2015, di seguito riportata, le Direzioni Generali dei predetti Istituti hanno illustrato gli aspetti più significativi della nuova Convenzione tra gli stessi stipulata in data 15 dicembre 2014 ai fini dell’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi controversi.



Approfondimenti
AMBITO DI APPLICAZIONE
La nuova Convenzione ribadisce che:
· l’INAIL ha la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni, nonché tutti gli altri elementi necessari per qualificare l’evento lesivo come professionale;
· all’INPS spetta, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza dell’INAIL, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già esaminata dall’INAIL, la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’INAIL.
Così come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra l’INPS e l’INAIL il 25 novembre 2008 e specificato nella circolare congiunta INPS n. 91 e INAIL n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall’ambito della nuova Convenzione (e non può costituire oggetto di esame dei Collegi regionali) (1) la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali “non tabellate”, in quanto queste ultime si configurano come “malattie comuni” finché il lavoratore non fornisca la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l’attività lavorativa svolta.

CASI DI ESCLUSIONE
Nei casi per i quali emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL provvede tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, a richiedere all’INPS indicazioni circa la sussistenza di tale diritto.
A fronte della suddetta richiesta, l’INPS è tenuto a fornire riscontro tempestivamente all’INAIL, e comunque entro dieci giorni dalla richiesta. Fino all’eventuale comunicazione da parte dell’INPS, l’INAIL non può erogare alcuna prestazione di anticipazione.

ANTICIPAZIONI
L’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato dell’assicurato corrisponde al lavoratore, sino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente (e, comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per la malattia comune), le seguenti prestazioni economiche:
· se si tratta dell’INAIL, il 50% della indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Tale misura percentuale può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra i due Istituti, anche con riferimento ai tempi necessari per il conseguente adeguamento delle procedure (fatti salvi, ai fini della regolazione delle partite creditorie/debitorie fra i due Istituti, i pagamenti eventualmente già disposti dall’INAIL);
· se si tratta dell’INPS, l’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla vigente normativa.

REGOLAZIONI DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE
Viene confermato che i rispettivi crediti e debiti nascenti dalle prestazioni economiche erogate agli assistiti per i casi controversi, definiti secondo quanto previsto dalla Convenzione in discorso, sono soggetti ad un sistema di regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, gestito a livello centrale, con cadenza almeno annuale.

AZIONI SURROGATORIE
Laddove, in sede di trattazione di un caso di dubbia competenza assicurativa, si ravvisi la possibilità che l’evento denunciato dall’assicurato derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo, la struttura territoriale dell’INAIL o dell’INPS che ha ricevuto per prima la denuncia/certificato del caso stesso è tenuta ad avviare, sia pure a titolo cautelativo, la procedura per l’esercizio dell’eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile, agendo anche a nome e per conto dell’altro Istituto, al quale deve altresì dare immediata comunicazione mediante l’apposita modulistica.
Allo scopo di consentire all’INPS il puntuale recupero della prestazione con le modalità di cui all’art. 42 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (2), verrà istituito un canale di comunicazione telematico bidirezionale, volto a fornire in tempo reale l’informazione circa l’avvio della procedura di recupero delle prestazioni erogate per responsabilità di terzi.

FLUSSO PROCEDURALE
In ordine alla tempistica di trasmissione delle comunicazioni tra i due Istituti, la circolare congiunta in esame ribadisce la necessità che la stessa venga rispettata al fine di consentire una rapida definizione della pratica (comunque entro il termine di complessivi centottanta giorni) e non incorrere nel possibile superamento dei tempi di prescrizione legislativamente stabiliti per il riconoscimento della malattia comune.

DURATA E DECORRENZA
La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione, avvenuta, come accennato, il 15 dicembre 2014.
La stessa può essere rinnovata, su conforme volontà delle parti, da manifestarsi con atto scritto.
Nel periodo transitorio compreso fra la cessazione della precedente Convenzione e la data di entrata in vigore della nuova Convenzione (cioè nel periodo 26 novembre 2012 – 14 gennaio 2015) si applicano le disposizioni contenute nella citata Convenzione del 25 novembre 2008.

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    (1) Il Collegio regionale, istituito a livello delle Direzioni regionali dell’INPS e dell’INAIL, è composto da: Direttori regionali o loro delegati; Coordinatori dell’Avvocatura regionale o loro delegati; Coordinatori medici INPS e Sovrintendenti medici regionali INAIL o loro delegati. Tale Collegio esamina i casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione della competenza in sede locale, ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6, della Convenzione di cui trattasi, con comunicazione immediata dell’esito (e comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti) mediante motivata relazione alle Strutture territoriali interessate dell’INPS e dell’INAIL, nonché all’assicurato ed al datore di lavoro.
    (2) Ai sensi dell’art. 42 della Legge n. 183/2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico deve darne segnalazione nei certificati di malattia al fine di consentire all’Ente assicuratore l’esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa. Nelle ipotesi di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all’Istituto. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’INPS trasmette all’impresa di assicurazione un “certificato di indennità corrisposte” (CIR), attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo. L’impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato dallo stesso Istituto.


Allegati
- C 69 INPS e C 47 INAIL del 2 aprile 2015 (file .pdf - 173Kb)


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