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VG17.0988 09/06/2017
Microrganismo Campylobacter: dal 1° gennaio 2018 previsti i criteri microbiologici nelle carcasse dei polli da carne (Regolamento UE n. 2017/1495)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

La Commissione europea, con apposito Regolamento, ha previsto i criteri microbiologici per il microrganismo Campylobacter nelle carcasse dei polli da carne.



Approfondimenti



La Commissione europea con Regolamento UE del 23 agosto 2017 n. 1495 (1), ha modificato la normativa comunitaria che disciplina i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2), dettando nuove disposizioni per quanto riguarda il microrganismo Campylobacter nelle carcasse di polli da carne.

Il Regolamento in questione, che entrerà in vigore il 13 settembre 2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.



Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 1495/2017

In vista del fatto che:
  • la normativa comunitaria che disciplina i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2) stabilisce:
      -) le norme di attuazione, che gli operatori del settore alimentare devono rispettare, in merito ai requisiti generali e specifici in materia d’igiene degli alimenti (3);
      -) i criteri d’igiene del processo e fissa i valori indicativi di contaminazione al di sopra dei quali sono necessarie misure correttive volte a mantenere l’igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari;
  • la relazione di sintesi predisposta nel 2015 dall’Unione europea sulle tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare, ha affermato che la campilobatteriosi umana rappresenta la malattia umana di origine alimentare più diffusa nell’Unione, con 230.000 casi circa segnalati annualmente;
  • l’EFSA nel 2010 ha pubblicato l’analisi dell’indagine di riferimento sulla prevalenza di Campylobacter nelle partite e nelle carcasse di polli da carne, concludendo che il 75,8 % in media delle carcasse di polli da carne erano contaminate;

la Commissione europea, con il Regolamento in questione, ha disposto nella normativa nella normativa comunitaria di riferimento (2):
  • l’introduzione nella parte relativa ai criteri di igiene del processo della carne e dei prodotti a base di carne (4):
      -) dei criteri microbiologici per le carcasse dei polli da carne da adottare dopo il raffreddamento, in riferimento al microrganismo Campylobacter spp., prevedendone il piano di campionamento, i relativi limiti, il metodo di analisi e le azioni da adottare in caso di risultati insoddisfacenti;
      -) l’interpretazione dei risultati delle prove relative al microrganismo Campylobacter spp. analizzato nelle carcasse di polli da carne;
  • la sostituzione delle norme per il campionamento e per la preparazione dei campioni da analizzare (5), includendo ora anche disposizioni relative al microrganismo Campylobacter spp.



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 agosto 2017 n. 218.
(2) di cui al Regolamento CE n. 2073/2005.
(3) di cui all’articolo 4 del Regolamento CE n. 852/2004 relativo all’igiene dei prodotti alimentari.
(4) di cui al capitolo 2, la sezione 2.1, dell’allegato I del Regolamento CE n. 2073/2005.
(5) di cui al capitolo 3, la sezione 3.2, dell’allegato I del Regolamento CE n. 2073/2005.


Allegati
- Regolamento 1495 2017 (file .pdf - 430Kb)
- Regolamento 2073 2005 aggiornato al 01 01 2017 (file .pdf - 426Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
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