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VG16.0828 07/11/2016
Autotrasporto: riconosciuti i benefici fiscali anche per il 2016
canale: Fisco, Trasporti e Circolazione
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L’Agenzia delle entrate, con un comunicato-stampa del 5 luglio, ha riconosciuto l’agevolazione a favore dell’autotrasporto, per conto terzi e per conto proprio, del recupero delle somme versate nel 2015 come contributo al SSN sui premi RC-auto dei veicoli da trasporto di almeno 11,5 tonnellate a pieno carico. Ha confermato, inoltre, la deduzione forfettaria per il 2015, delle spese per trasferte delle imprese minori di autotrasporto per conto terzi, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, nella misura unica prevista della Legge di Stabilità per il 2016.
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Approfondimenti
Con il Comunicato-stampa del 5 luglio, l’Agenzia delle entrate ha reso note le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Ministero delle Finanze sulla base delle risorse disponibili, riguardanti il recupero del contributo al SSN sui premi RC-auto e la deduzione forfettaria di spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto.
1. Recupero delle somme versate nel 2015 come contributo al SSN sui premi Rc-auto dei veicoli di almeno di 11,5 tonnellate.
Le imprese di autotrasporto merci, per conto terzi e per conto proprio, possono recuperare per mezzo della compensazione nel mod.F24, nel 2016, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci.
Anche quest’anno, per la compensazione nel mod.F24, è previsto l’utilizzo del codice-tributo “6793”. Ricordiamo che la causale descrittiva del codice tributo “6793” riferisce l’agevolazione agli automezzi considerati, “omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 23.03.1992”, vale a dire dotati di motori di categoria euro 2 o superiori (in coerenza con la Risoluzione n.72/E/2008, con cui il codice-tributo venne ridenominato).
2. Deduzione forfettaria delle spese di trasferta fuori-Comune delle “imprese minori”.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa nell’attività di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate (art.66, co.5, primo periodo, TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.
Rispetto al passato, quindi, l’agevolazione cambia in base alla Legge di Stabilità per il 2016 (art.1, comma 652, legge n.208/2015), che ha previsto una misura unica in luogo delle due precedentemente vigenti, stabilendo che la modifica si applica dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° gennaio 2016, vale a dire dal modello Unico 2016, relativo al 2015.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
La deduzione forfettaria si riporta nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55, i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).
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