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VG15.0388 04/13/2015
Nuove regole per la nomina dell’Energy Manager: comunicazione entro il 30 aprile 2015
canale: Energia

Il 30 aprile 2015 scade la comunicazione annuale dell'Energy Manager da effettuarsi con nuove modalità.



Approfondimenti
Contesto
La figura dell'energy manager, nata negli USA ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973, in Italia è stata istituzionalizzata già dalla legge 308/82, ma è con la legge 10/91 che l'energy manager trova un nuovo e più forte impulso.
Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (in genere chiamato energy manager) è obbligatorio in tutte le aziende e gli enti dell'industria caratterizzati da consumi superiori ai 10.000 tep/anno e nelle realtà del settore civile, terziario e pubblica amministrazione con una soglia di consumo di 1.000 tep/anno.
Il profilo dell’energy manager è di alto livello, con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all'energia. La figura dell'energy manager è fondamentale per supportare le imprese nell'attuare politiche di riduzione dei consumi energetici – e dunque dei costi – e nel tenere conto in modo efficiente dell'energia in tutte le fasi della produzione o della gestione degli edifici.

FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia)
La FIRE è un'associazione senza finalità di lucro per la promozione dell'uso efficiente dell'energia a vantaggio dell'ambiente ed a favore degli utenti finali. Su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, la FIRE gestisce dal 1992 la rete degli energy manager nominati ai sensi della legge 10/1991.
La Federazione pubblica le statistiche ufficiali sugli energy manager in Italia e ne promuove il ruolo attraverso molteplici iniziative di tipo informativo, formativo, di analisi del mercato e di supporto istituzionale.
Il sito web della Fire è dedicato alla nomina degli energy manager ai sensi della legge 10/1991 e del D.M. 28 dicembre 2012, che definisce le modalità per accedere allo schema dei certificati bianchi per le organizzazioni che operano come utenti finali (e non come società di servizi energetici).

Nuovo quadro normativo
La circolare 18 dicembre 2014 pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico modifica le modalità per la nomina dell’energy manager, abrogando le due circolari passate del 1992 e 1993.
La circolare, alla cui stesura FIRE ha contribuito ampiamente, prende atto delle numerose modifiche intervenute negli ultimi venti anni sia nel mercato dell’energia, sia nel ruolo dell’energy manager nominato ai sensi dell’art. 19 della legge 10/1991, sia infine dell’impulso dato alle nomine volontarie dal D.M. 28 dicembre 2012 sui certificati bianchi.

Soggetti obbligati
Sono obbligati i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia (inteso come somma delle fonti energetiche) rispettivamente:
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale;
superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti.

Per l’individuazione dei settori di appartenenza si fa riferimento al codice ATECO e si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del codice ATECO 2007. Per le attività ricomprese nelle altre sezioni vale la soglia dei 1.000 tep.

Principali novità sulla nomina
Gli aspetti fondamentali per la nomina dell’energy manager in vigore a partire dal 2015.
    • La nomina viene informatizzata: nel 2015 la modalità standard sarà l’invio della nomina tramite posta certificata aziendale. Nel corso del 2015 la FIRE svilupperà una piattaforma informatizzata di nomina che diventerà la modalità standard nel 2016. Si ribadisce che la nomina va inviata esclusivamente alla FIRE, non al MiSE o ad altri indirizzi.
    • La nomina va inviata entro il 30 aprile di ogni anno. L’eventuale invio ritardato è causa di non conformità col D.M. 28 dicembre 2012 e può determinare la perdita degli eventuali certificati bianchi richiesti come società con energy manager per tale anno (su questo aspetto la FIRE collaborerà con il GSE per la verifica delle non conformità). L’unica eccezione a tale regola riguarda la prima nomina dei soggetti volontari, ossia non sottoposti agli obblighi dell’art. 19 della legge 10/1991 (dalla nomina successiva si applica però la data del 30 aprile come per i soggetti obbligati).
    • Diventa obbligatorio comunicare i consumi di energia, distinti per vettore energetico (elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, fonti rinnovabili, etc.).
    • Per gli enti pubblici e le organizzazioni private con un contratto di servizio energia la nomina deve essere comunque effettuata dall’ente locale o dall’organizzazione stessa, anche qualora il contratto di servizio energia (o similare) affidi al fornitore (in genere una ESCO) il servizio di energy management. Ciò non toglie che il fornitore possa procedere a un’eventuale nomina di un responsabile locale associato all’ente locale o dall’organizzazione per fini suoi interni.
    • Non vengono indicati requisiti particolari per il soggetto nominato, come nel passato, ma la circolare sottolinea come la figura dell’energy manager operi come supporto al decisore aziendale sulle tematiche energetiche, e quindi, specie nelle grandi organizzazioni, sia indicato un profilo dirigenziale. In presenza di un sistema di gestione dell’energia aziendale (ISO 50001) l’energy manager si configura come responsabile del sistema stesso.

Nuove modalità operative e di invio per la nomina
La FIRE, sulla base delle novità introdotte, ha predisposto i seguenti fogli di calcolo per l’invio delle nomine dell’energy manager. Il modulo, eventualmente insieme ai moduli dei responsabili locali, dovrà essere stampato, firmato dal rappresentante legale e inviato a FIRE esclusivamente tramite pec all’indirizzo fireamministrazione@pec.it

Informazioni e approfondimenti
Ulteriori aspetti di interesse per chi si accinge a nominare l’energy manager sono disponibili nella circolare e nel sito FIRE.


Link ad altri documenti
http://www.fire-italia.it/


Allegati
- Circolare_Energy_Manager_18_dic_2014_rev (file .pdf - 522Kb)
- modulo-nomina-energy-manager_2015 (file .xlsx - 64Kb)
- modulo-nomina-energy-manager_2015_locale (file .xlsx - 28Kb)


Per informazioni
CONSORZIO ENERGIA Sonia Lussi
Piazza Casali, 1, Piazza Casali, 1
tel. 040 3750248, 040 3750217
fax 040 3750207 , 040 3750207
mail consorzio.energia@confindustriaaltoadriatico.it, s.lussi@confindustriaaltoadriatico.it