|
VG18.0078 01/18/2018
Modifiche alla disciplina relativa alle emissioni in atmosfera
canale: Ambiente
|
È stato emanato il decreto legislativo n. 183/2017 che ha introdotto numerose modifiche alla disciplina relativa alla tutela dell’aria ed alle emissioni in atmosfera contenuta nel Testo Unico Ambientale. In particolare, il nuovo provvedimento ha previsto alcune nuove disposizioni in materia di emissioni odorigene, di medi impianti di combustione ed è intervenuto sulla parte relativa al sistema sanzionatorio.
|
Approfondimenti
Il decreto legislativo n. 183/2017 (1) è stato emanato in attuazione dell’articolo 17 della “Legge di delegazione europea 2015” (2) che contiene principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2015/2193, relativa ai medi impianti di combustione, e per apportare alcune modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (3) in materia di tutela dell’aria ed emissioni in atmosfera.
Il decreto è entrato in vigore il 19/12/2017 ed è composto da sei articoli e sei allegati.
In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate dal nuovo provvedimento al d.lgs. n. 152/2006 (4), in materia di emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti soggetti al Titolo I del decreto si segnalano in particolare i seguenti aspetti:
Medi impianti di combustione
Il nuovo provvedimento, nel recepire la direttiva 2015/2193, ha introdotto una specifica disciplina per i “medi impianti di combustione” (in particolare art. 273-bis) individuati nella specifica definizione come:
«impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta» (5).
Per tali impianti è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni alle emissioni (che a seconda dei casi può essere di tipo ordinario o un’autorizzazione integrata ambientale, se gli impianti rientrano nella specifica disciplina, oppure, se ne ricorrono i presupposti, un’autorizzazione di carattere generale, oppure quella prevista per la gestione rifiuti se sono utilizzate biomasse rifiuto (6)).
L’introduzione della nuova definizione e la previsione dell’obbligo di autorizzazione alle emissioni ha, di conseguenza, comportato anche la modifica dell’elenco degli “impianti con emissioni scarsamente rilevanti” portando ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni (7).
Per i “medi impianti di combustione” le autorità competenti, nel rilasciare i previsti titoli autorizzativi, devono prevedere valori limite e prescrizioni di esercizio “non meno restrittivi” rispetto a quanto previsto dagli specifici allegati al d.lgs. n. 152/2006, come modificati dal nuovo decreto, e dalle vigenti disposizioni regionali in materia (8).
Il nuovo decreto prevede un’adeguata tempistica per l’adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei medi impianti di combustione esistenti (9).
In particolare i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite ed alle prescrizioni di esercizio a decorrere dal:
– 1° gennaio 2025, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW,
– 1° gennaio 2030, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.
Fino a tali date gli impianti devono rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti. I medi impianti di combustione esistenti privi di autorizzazione in quanto rientranti nell’elenco degli “impianti con emissioni scarsamente rilevanti”, sono tenuti a rispettare gli eventuali valori limite previsti appositamente dalle vigenti disposizioni regionali.
L’art. 273-bis, che disciplina gli aspetti relativi ai medi impianti di combustione, prevede inoltre una serie di deroghe alla tempistica dettata per l’adeguamento ai valori limite in funzione di particolari situazioni descritte nello specifico in vari comma dell’articolo.
I gestori di stabilimenti con autorizzazione ordinaria alle emissioni (10), in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni devono presentare alle autorità competenti le richieste di autorizzazione entro i seguenti termini:
– 1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW,
– 1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.
L’adeguamento può essere previsto anche in occasione delle richieste di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tali termini, in questi casi l’autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. Nel caso in cui le autorizzazioni vigenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dalle nuove disposizioni, il gestore non ha necessità di presentare richieste di autorizzazione, ma entro i medesimi termini deve comunicare tale condizione all’autorità competente.
Entro i medesimi termini devono essere presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento);
c) le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti (11), degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.
Nei casi c) e d), qualora le autorizzazioni esistenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelle previste dalle nuove disposizioni, le domande di autorizzazione sono sostituite da una comunicazione di tale situazione da inviare all’autorità competente entro i termini sopraindicati.
Ai fini della determinazione della potenza termica nominale “i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione” sono considerati come un unico impianto (non vanno considerati gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati).
La disciplina relativa ai medi impianti di combustione non si applica a:
a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
h) reattori utilizzati nell'industria chimica;
i) batterie di forni per il coke;
l) cowpers degli altiforni;
m) impianti di cremazione;
n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
q) impianti di incenerimento o coincenerimento.
Emissioni odorigene
Il d.lgs. n. 183/2017 ha introdotto un nuovo articolo 272-bis, all’interno dalla parte del Testo Unico Ambientale relativa alle emissioni in atmosfera, che disciplina le “emissioni odorigene”.
La nuova disposizione non introduce specifici valori limite di emissione, ma prevede che le singole autorizzazioni (alle emissioni in atmosfera) possano entrare nel merito di tali aspetti anche attraverso la fissazione di valori limite, prescrizioni impiantistiche e gestionali, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena.
Inoltre, viene stabilito che le singole Regioni possano dotarsi di una specifica disciplina sull’argomento.
Sistema sanzionatorio
Nella tabella che segue sono evidenziate le principali modifiche apportate dal d.lgs. n. 183/2017 al sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 279 del d.lgs. n. 152/2006.
Fattispecie art. 279 d.lgs. n. 152/2006 | Sanzione ante d.lgs. n. 183/2017 | Sanzione post d.lgs. n. 183/2017 |
Installazione o esercizio dell’impianto in assenza di autorizzazione alle emissioni o con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.
Modifica sostanziale non autorizzata. | Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258 a 1.032 euro. | Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro. |
Modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione. | Sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro. |
Violazione dei valori limite di emissione | Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 euro | Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000 euro. |
Violazione delle prescrizioni contenute nelle normative nazionali o regionali o nei provvedimenti autorizzativi o altrimenti imposte dall’autorità competente | Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 euro | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro |
Mancata comunicazione, per i medi impianti di combustione, all’autorità competente ai sensi dell’art. 273-bis, comma 6 e 7 lett. c) e d). |  | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro |
Violazione delle prescrizioni previste dagli artt. 276 (relativo alle emissioni di COV da depositi di benzina e dalla distruzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e 277 (relativo al recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione) | Sanzione amministrativa pecuniaria di 15.493 a 154.937 euro. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro |
Modifiche varie al Titolo I della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006
Il d.lgs. n. 183/2017 prevede inoltre numerose integrazioni e modifiche al Titolo I della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, per quanto di interesse si segnalano in particolare le seguenti:
a) Campo di applicazione del Titolo I
Il Titolo I si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera (4). A fronte di tale campo di applicazione, la disciplina del Titolo I prevede una serie di esclusioni, alcune delle quali sono state modificate dal d.lgs. n. 183/2017, in particolare (art. 272, comma 5):
- è confermata l’esclusione degli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, salvo che in tali stabilimenti siano localizzati anche medi impianti di combustione, in questi casi è prevista l’autorizzazione dello stabilimento con valori limite e prescrizioni solo i medi impianti di combustione;
- viene mantenuta l’esclusione delle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, con la precisazione che sono emissioni «in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti», viene inoltre aggiunto che sono soggette al Titolo I (e quindi vanno autorizzate con la conseguente applicazione di valori limite ed eventuali prescrizioni) «le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro»;
- è stato aggiunto che sono escluse le valvole di sicurezza, i dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza «salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione».
Il nuovo decreto prevede inoltre che rientrano nel campo di applicazione del Titolo I «gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento».
b) Modifica sostanziale
Alla definizione di “modifica sostanziale” (12) è stata aggiunta una previsione che permette a Regioni e Province Autonome di definire dei criteri per individuare quali sono le modifiche sostanziali e di indicare per quali “modifiche non sostanziali” non vi è l’obbligo di inviare all’autorità competente alcuna comunicazione (art. 268, comma 1, lett. m-bis);
c) Procedura autorizzativa cd. ordinaria
In merito alla procedura per il rilascio della cd. autorizzazione ordinaria alle emissioni (6) viene precisato che, salvo casi particolari, per gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale (A.U.A) si applicano le procedure autorizzative previste dal decreto che disciplina tale autorizzazione (13) (art. 269, comma 1-bis);
d) Emissioni diffuse
Per quanto riguarda il tema del convogliamento delle emissioni viene precisato che l’autorizzazione stabilisce per le emissioni diffuse «apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire» (art. 269, comma 4, lett. c))
e) Applicazione delle BAT
Viene prevista la possibilità di applicare le tecniche previste nelle BAT ed i livelli di emissione ad esse associati, pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche agli impianti non soggetti alla disciplina relativa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 271, comma 5);
f)Metodi di campionamento e analisi delle emissioni
Vengono riformulati i contenuti della parte finale dell’art. 271 (commi 17 e18), in merito alle attività di monitoraggio e controllo delle emissioni ed ai relativi metodi di campionamento ed analisi, prevedendo che le autorizzazioni devono individuare i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore ed i controlli svolti dalle autorità competenti vanno effettuati sulla base dei metodi riportati in autorizzazione o, in assenza di tale indicazione, con riferimento ai metodi indicati nel medesimo articolo («norme tecniche CEN, o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti») o attraverso un sistema di monitoraggio in continuo (conforme alle previsioni dell’allegato VI che rispetta le procedure di garanzia di qualità della norma UNI EN 14181) se previsto dalla normativa nazionale o regionale o se l’autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche a fini di controllo;
g) Gestione delle non conformità dei valori limite
Sono stati aggiunti, al termine dell’art. 271, due nuovi commi (20-bis e 20-ter) con i quali sono disciplinate le situazioni in cui o a seguito di controlli effettuati dall’autorità competente o nel corso del monitoraggio di competenza del gestore vengano riscontrate delle non conformità dei valori limite. Va segnalato che nel secondo caso (monitoraggio di competenza del gestore) l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 279, comma 2, (violazione dei valori limite di emissione) si applica solo a seguito di inosservanza da parte del gestore delle prescrizioni impartite dall’autorità competente per il ripristino della conformità dell’impianto.
Inoltre, il nuovo decreto apporta numerose modifiche all’allegato VI che contiene i “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni”.
h) Impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti (14)
E’ stata modificata la parte I dell’allegato IV (Impianti e attività in deroga):
- portando ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni;
- introducendo le seguenti voci: kk-quater) Attività di stampa “3d” e stampa “ink jet”; kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti;
- precisando che la lett. kk-ter) si riferisce ai “frantoi” di materiali vegetali;
- modificando le lett. v-bis), jj) e kk-bis) (15).
Inoltre, è stata introdotta una nuova disposizione (art. 272 comma 1-bis), applicabile nei casi in cui la normativa regionale abbia stabilito, pur in assenza di autorizzazione, per queste tipologie di impianti specifici valori limite di emissione, con la quale si prevede che:
- la legislazione regionale individua metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e può imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore;
- per gli impianti di combustione l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione.
i) Autorizzazioni di carattere generale
Viene riformulato il contenuto dell’art. 272 in merito alle “autorizzazioni di carattere generale”, ed in particolare si segnala che:
- nell’autorizzazione generale l’autorità competente può stabilire «apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni», viene inoltre precisato che, al di fuori di questi casi, agli impianti soggetti a questo tipo di autorizzazione non si applicano le disposizioni dell’articolo 270 relativo al convogliamento delle emissioni;
- viene consentita la presenza nel medesimo stabilimento di impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali a condizione si provveda all’adesione alle stesse;
- negli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali e le relative emissioni sono convogliate a punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata;
- negli stabilimenti con autorizzazione ordinaria (6) è possibile l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali previa adesione alle stesse, ciò a condizione che «la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l’entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista all’articolo 269 sulla base dell’avvenuta adesione»;
- la durata dell’autorizzazione generale è stata portata a 15 anni;
- sono stati aggiornati, secondo le previsioni della vigente normativa europea in materia, i riferimenti alle sostanze o miscele pericolose (16) che se utilizzate nell’impianto o nell’attività impediscono il ricorso all’autorizzazione generale (e quindi la necessità del rilascio della cd. autorizzazione ordinaria), inoltre è stato previsto che se a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza non è più possibile l’applicazione della disciplina dell’autorizzazione generale «il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 [autorizzazione ordinaria]. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.».
In merito a quest’ultimo aspetto, la disposizione transitoria del d.lgs. n. 183/2017 (17) prevede che un’attività o un impianto che ha aderito all’autorizzazione generale e che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto non può più avvalersi di tale regime autorizzativo, in quanto utilizza le sostanze pericolose elencate, deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria (6) all’autorità competente entro il 19 dicembre 2020, in caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
Si segnala infine la completa sostituzione dell’allegato V che riguarda le “Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti” (Parte I dell’allegato) e le “Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide” (Parte II dell’allegato).
NOTE
1) Decreto legislativo15/11/2017, n. 183 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170» (GU n. 293 del 16/12/2017)
2) Legge 12/8/2016, n. 170 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (GU n. 204 del 1/9/2016).
3) Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», la disciplina relativa alle “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” è contenuta nella Parte Quinta.
4) Ai sensi dell’art. 267, comma 1, sono soggetti al Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera, diversi dagli impianti termici civili (sono impianti termici civili gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 3 MW la cui produzione di calore è destinata esclusivamente, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari).
5) L’art. 268 (Definizioni), comma 1, lett. gg-bis) del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 4), del d.lgs. n. 183/2017 contiene la seguente definizione di “medio impianto di combustione” «impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta».
La definizione di “combustibile”, introdotta dal d.lgs. n. 183/2017 e prevista all’art. 268, comma 1, lett. eee-bis), fa riferimento a “qualsiasi materia solida, liquida o gassosa”, esclusi i rifiuti, prevista dall’allegato X (“Disciplina dei combustibili”) alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006.
Le “biomasse rifiuto” che possono essere utilizzate nei medi impianti di combustione sono elencate nell’allegato II alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, e sono le seguenti:
– rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
– rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;
– rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata;
– rifiuti di sughero;
– rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.
6) L’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera è prevista dall’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006. La disciplina relativa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è contenuta nel titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e le attività soggette sono individuate nell’allegato VIII. La disciplina relativa alle “autorizzazioni di carattere generale” è contenuta nell’art. 272 (Impianti ed attività in deroga) del d.lgs. n. 152/2006.
7) L’elenco degli impianti con emissioni scarsamente rilevanti è contenuto nella parte I dell’allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
8) Si fa riferimento agli allegati I e V del d.lgs. n. 152/2006 ed alle normative regionali vigenti, in particolare ai piani e programmi di qualità dell’aria.
9) La definizione di “medio impianto di combustione esistente” (art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del d.lgs. n. 152/2006) è la seguente: «medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018».
10) Per autorizzazione ordinaria alle emissioni si intende l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.
11) Si tratta delle domande di autorizzazione alla gestione rifiuti da presentare ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006.
12) La definizione di modifica sostanziale è riportata all’art. 268, comma 1, lett. m-bis), del d.lgs. n. 152/2006.
13) Si veda l’art. 4 (Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale) del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».
14) Si tratta, ai sensi dell’art. 271, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, di impianti e attività individuati nella parte I dell’allegato IV alla Parte Quinta, per i quali non vi è l’obbligo dell’autorizzazione preventiva.
15) Il testo delle lettere modificate è il seguente (in corsivo le parti abrogate ed in grassetto quelle aggiunte):
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, [per corpo essiccante], uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. [Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall’allegato I alla Parte Quinta del presente decreto.]
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. [Sono comunque sempre escluse] Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
16) Il testo dell’art. 272, comma 4, come riformulato dal d.lgs. n. 183/2017 fa riferimento alle «sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele».
17) Articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 183/2017.
|
|
|