Nuove disposizioni nazionali
Come noto, la legislazione nazionale (1) prevedeva un regime di sospensione d’imposta per i beni trasferiti in ambito intracomunitario a scopo di lavorazione, a prescindere dalla successiva destinazione dei beni lavorati, venendosi così a creare un profilo di incompatibilità con la normativa comunitaria (2), che subordina il regime sospensivo alla condizione che i beni risultanti dalla lavorazione siano rispediti nello Stato membro di provenienza.
A tal riguardo, le disposizioni comunitarie richiedono il rispetto delle seguenti due condizioni:
Al fine di evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell’Italia, si è reso necessario modificare la vigente normativa nazionale, in tema di movimentazioni fra Stati membri, di beni da sottoporre a perizie o ad operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, per adeguarla alle disposizioni comunitarie sopra richiamate (3).
Le ipotesi possono riguardare il trasferimento di beni in conto lavorazione verso altro Stato membro oppure da questo provenienti per una lavorazione da eseguirsi in Italia. Di seguito si approfondiscono le due casistiche.
Beni trasferiti da altro Stato membro in Italia per lavorazione
Per completezza si riportano le disposizioni nazionali, sia nella versione previgente che nella nuova formulazione.
Norma in vigore fino al 17.08.2015
Art. 38, comma 5, lettera a) D.L. 331/93 | Norma in vigore dal 17.08.2015
Art. 13, comma 1, lettera a) Legge 115/2015 |
Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ….. se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali. | Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ….. se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nello Stato membro di provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali. |
Caso pratico, alla luce della nuova disciplina
Una società tedesca invia in Italia dei beni per essere ivi lavorati. Al termine dell’operazione il prestatore nazionale restituisce i beni al committente consegnando gli stessi in Germania. A queste condizioni, l’invio dei beni in Italia non configura un acquisto intraUE.
Il prestatore nazionale deve:
· annotare i beni ricevuti nello specifico registro previsto dall’art. 50, comma 5, D.L. 331/93 (carico);
· compilare il modello Intra-2 acquisti (sezione I) ai soli fini statistici, in caso di periodicità mensile;
· fatturare il servizio reso non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter, DPR 633/72 riportando in fattura l'annotazione "inversione contabile";
· annotare la resa dei beni lavorati nel registro citato (scarico);
· compilare il modello Intra-1 cessioni (sezione I) ai soli fini statistici, in caso di periodicità mensile;
· compilare il modello Intra-1 servizi (sezione III).
Nel caso in cui i beni oggetto della lavorazione non siano restituiti al committente (Germania) non trova più applicazione il regime di sospensione. Conseguentemente, l'iniziale trasferimento dei beni da parte del committente comunitario configura un acquisto intracomunitario in Italia, per il quale si rende necessario il possesso di una posizione IVA italiana.
Beni trasferiti dall’Italia in altro Stato membro per lavorazione
Per completezza si riportano le disposizioni nazionali, sia nella versione previgente che nella nuova formulazione.
Norma in vigore fino al 17.08.2015
Art. 41, comma 1, lettera a) D.L. 331/93 | Norma in vigore dal 17.08.2015
Art. 13, comma 1, lettera b) Legge 115/2015 |
La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali. | La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali. |
Caso pratico, alla luce della nuova disciplina
Una società italiana invia in Romania dei beni per essere ivi lavorati. Al termine dell’operazione il prestatore romeno restituisce i beni al committente nazionale, consegnando gli stessi in Italia. A queste condizioni, l’invio dei beni in Romania non configura una cessione intracomunitaria.
Il committente italiano deve:
· annotare i beni spediti nello specifico registro previsto dall’art. 50, comma 5, D.L. 331/93 (carico);
· compilare il modello Intra-1 cessioni (sezione I) ai soli fini statistici, in caso di periodicità mensile;
· integrare la fattura relativa alla lavorazione con l’indicazione dell’imponibile e dell’imposta ed annotare la stessa nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti;
· annotare il ricevimento dei beni lavorati nel registro citato (scarico);
· compilare il modello Intra-2 acquisti (sezione I) ai soli fini statistici, in caso di periodicità mensile;
· compilare il modello Intra-2 servizi (sezione III).
Se l'operazione prevede che i beni lavorati non debbano più rientrare in Italia, ma che vengano spediti in un altro Stato UE ovvero extraUE, non troverà più applicazione il regime di sospensione appena evidenziato (4).
Il committente italiano dovrà pertanto:
- identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di lavorazione (Romania) prima di inviare i beni da lavorare;
- all'atto dell'invio dei beni emettere una fattura per cessione intracomunitaria assimilata, intestata alla propria posizione IVA in Romania e compilare il modello Intra-1 cessioni (sezione I) sia ai fini fiscali che statistici (in caso di periodicità mensile);
- al ricevimento dei beni da lavorare in Romania, regolarizzare l’acquisto intracomunitario secondo le modalità previste dalla legislazione fiscale romena e compilare il corrispondente elenco Intrastat degli acquisti intracomunitari;
I beni risultanti dalla lavorazione potranno poi essere oggetto di tre tipologie di cessione:
1) i beni saranno ceduti in Romania: l'operatore italiano effettuerà una cessione interna ed emetterà una fattura secondo le disposizioni fiscali romene;
2) i beni saranno ceduti ad operatore stabilito in un altro Stato membro: l'operazione configurerà una cessione intracomunitaria, la relativa fattura sarà emessa con l'utilizzo della propria identificazione IVA romena, si compilerà il corrispondente elenco Intrastat delle cessioni intracomunitarie;
3) i beni saranno ceduti ed esportati verso un Paese extraUE: l'operazione configurerà una cessione all'esportazione dalla Romania con l'utilizzo della propria identificazione IVA romena ed il codice EORI italiano.
Note:
(1) D.L. 331/93 artt. 38, comma 5, lettera a) e 41, comma 3
(2) Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE art. 17 par. 1, comma 1
(3) Art. 13 Legge n. 115/2015, c.d. Legge Europea 2014, pubblicata nella G.U. 3.8.2015 n. 178, in vigore dal 18 agosto 2015
(4) D.L. 331/93 art. 41, comma 3