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VG15.0116 01/29/2015
Interessi moratori per ritardati pagamenti: pubblicato il saggio del primo semestre 2015
canale: Diritto d'impresa
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il tasso, relativo al primo semestre 2015, degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali.
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Approfondimenti
Breve richiamo alla disciplina
Il decreto (1) sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (2) prevede una decorrenza automatica di interessi moratori che verranno dal creditore calcolati, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattualmente pattuito, secondo il tasso reso noto con cadenza semestrale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (3), maggiorato di otto punti percentuali.
Ricordiamo che nei rapporti tra imprese, pur permanendo l’automaticità della decorrenza degli interessi di mora, le parti possono pattuire un tasso diverso; diversamente, gli interessi moratori legali sono inderogabili nei contratti in cui sia debitore una pubblica amministrazione.
Interessi legali moratori nelle cessioni di prodotti agro-alimentari
Con la specifica normativa in materia di cessione di prodotti agro-alimentari (4) sono state introdotte alcune disposizioni speciali rispetto a quelle, di carattere più generale (5), che operano indistintamente per tutti gli altri settori. In particolare, ricordiamo che il termine di pagamento - non derogabile dalle parti se non in senso più favorevole per il creditore - viene previsto in trenta giorni (che decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento da parte del cliente della fattura) nel caso di prodotti “deteriorabili”, e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti agro-alimentari. Inoltre, proprio con riferimento al saggio degli interessi moratori, il tasso BCE viene aumentato di dieci punti percentuali (6), mentre gli interessi legali moratori sono inderogabili.
I contratti di subfornitura e di trasporto merci
Ricordiamo che anche per due particolari tipologie di contratti commerciali, regolati da leggi speciali, vale a dire quello di subfornitura (7) e quello di trasporto di merci su strada (8), caratterizzati entrambi da termini di pagamento inderogabili, si applica il medesimo tasso di interesse legale moratorio che qui di seguito specificheremo nel suo valore aggiornato.
Il tasso relativo al primo semestre 2015
Il Ministero ha quindi reso noto (9) che per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015 il saggio è pari allo 0,05%. Il saggio viene indicato al netto delle maggiorazioni sopra ricordate; pertanto, il saggio (comprensivo della maggiorazione) di cui le aziende dovranno tenere conto per procedere al calcolo degli interessi moratori nel semestre in questione, risulta essere dell’8,05%. Per ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso risulta invece del 10,05%.
Ribadiamo, peraltro, che nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti sono libere di determinare, nelle loro intese contrattuali, l'applicazione di un differente tasso di interesse moratorio (stando comunque ben attente a non porre in essere accordi che potrebbero risultare nulli in quanto gravemente iniqui per il creditore). Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agro-alimentari il tasso è, invece, quello legale inderogabilmente stabilito dalla legge.
Per l'elenco completo dei tassi semestrali fino ad oggi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rimandiamo alla specifica scheda "Saggio degli interessi moratori semestrali (D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231)".
Note
(1) D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
(2) Vale a dire nei contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
(3) Saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.
(4) Art.62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27) recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.».
(5) Vale a dire, quelle contenute nel D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
(6) Agli otto punti di maggiorazione disposti dal D.lgs. n.231/2002 se ne aggiungono gli ulteriori due disposti dall’art.62.
(7) Legge n. 192/1998, art. 3, comma 3° e 4°.
(8) Decreto legge n.112/2008, convertito con legge n.133/2008, art. 83 bis, comma 12°, 13° e 13° bis.
(9) Con proprio comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2015.
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