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VG20.1343 12/04/2020
IVA: l’Agenzia delle Entrate detta le regole per fatture elettroniche ed esterometro
canale: Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che spiega come utilizzare i nuovi codici “TipoDocumento” e “Natura”, obbligatori dal 1° gennaio 2021.



Approfondimenti
Dal prossimo 1° gennaio, la compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro nel nuovo formato XML - già utilizzabile, in via facoltativa, dal 1° ottobre - diventerà obbligatoria.

Le principali novità introdotte nel tracciato consistono nell’introduzione di una pluralità di codici per i campi “TipoDocumento” (TD) e “Natura” (N) dell’operazione, in modo da compilare i file con maggiori informazioni di dettaglio e permettere così all’Agenzia delle Entrate di acquisire i dati necessari a predisporre le bozze dei registri IVA e la dichiarazione annuale precompilata.

Le corrette modalità di compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro vengono ora illustrate dall’Agenzia delle Entrate, con una guida pubblicata sul suo sito internet, nell'area tematica "Fattura elettronica e corrispettivi telematici", in concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche (1.6.2).

L’Agenzia spiega come utilizzare i nuovi codici “TD”, descrivendo la tipologia di operazioni a cui si riferiscono, le modalità di compilazione del documento e le regole di registrazione della fattura. Viene inoltre fornita una tabella riepilogativa di tutti i codici “TD”, con la precisazione del flusso XML (Fattura Elettronica/Fattura elettronica Semplificata/Esterometro) nel quale sono utilizzabili: se alcuni codici sono polivalenti, altri possono essere valorizzati solo per predisporre la fattura elettronica, altri ancora valgono esclusivamente per la comunicazione dei dati fattura (esterometro).

In particolare, per quanto attiene alle operazioni con soggetti esteri, che possono alimentare sia il flusso FE sia quello dell'esterometro:

    • i codici TD01 (fattura), TD04 (nota di credito) e TD05 (nota di debito) sono utilizzabili sia nella FE che nell’esterometro;
    • i codici TD10 (fattura di acquisto intracomunitario beni), TD11 (fattura di acquisto intracomunitario servizi) e TD12 (documento riepilogativo, art. 6 del D.P.R. 695/1996) possono essere impiegati solo nell’esterometro;
    • i codici TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72) sono riservati all’integrazione/autofattura in formato elettronico.
Anche le codifiche del campo “Natura” - da esporre in tutti i casi in l’operazione non sconti l’imposta - sono riportate in una tabella analitica; il vademecum chiarisce in quali casi debbano essere adoperati i nuovi sottocodici “N”, maggiormente articolati rispetto a quelli, più ampi e generici, attualmente in uso.

La Guida dell’Agenzia delle Entrate scioglie molti dei dubbi sollevati dalle nuove specifiche tecniche; segnaliamo i chiarimenti più significativi.

Inversione contabile

L’introduzione dei nuovi codici “TipoDocumento” TD16, TD17, TD18 e TD19 non comporta l’obbligo di procedere all’integrazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio: il reverse charge in formato elettronico resta facoltativo, sia nelle operazioni interne, sia in quelle con soggetti esteri.

Il cessionario/committente può tuttora stampare e integrare manualmente la fattura ricevuta o, per gli acquisti di beni e servizi da fornitori extracomunitari, emettere autofattura in formato cartaceo, conservando poi i documenti in modalità analogica; in questo caso, tuttavia, l’operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborate dal prossimo anno dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il cessionario/committente opti per l’integrazione/autofattura in forma elettronica, nel documento da inviare allo SdI – e che verrà recapitato soltanto allo stesso soggetto che l’ha emesso – dovrà evidenziare i codici TD16 per il reverse charge interno e TD17, TD18 e TD19 per le operazioni con l’estero (nelle diverse casistiche sopra precisate). Se la fattura di riferimento, emessa dal cedente/prestatore, è una fattura elettronica, pervenuta tramite SdI, nel campo 2.1.6 del tracciato va indicato l’IdSdi ad essa attribuito dal Sistema; la Guida suggerisce di adottare, per tali documenti, una numerazione progressiva specifica, distinta da quella utilizzata per le fatture attive.

Esterometro

Nei casi di inversione contabile derivante da operazioni con soggetti esteri, il cessionario/committente che integra manualmente la fattura o emette autofattura cartacea è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero tramite il flusso dell’esterometro.

In tal caso, i codici da utilizzare sono:

    • TD10 per gli acquisti di beni da cedenti UE,
    • TD11 per gli acquisti di servizi da prestatori UE,
    • TD01 per gli acquisti di beni e servizi da fornitori extraUE;
il codice TD12 si riferisce ai documenti riepilogativi.

Note di variazione

Il codice “TD” delle note di variazione in diminuzione è TD04 per le nota di credito e TD08 per le nota di credito semplificata. Tali codici vanno utilizzati anche quando le note di credito/debito si riferiscono a precedenti fatture trasmesse con i nuovi codici “speciali” TD24, TD25, TD26 e TD27.

Al contrario, nelle operazioni in reverse charge, per le note di credito emesse dal cedente/prestatore per rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’IVA, in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta, evidenziando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta. In altri termini, nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19, il cessionario/committente che sceglie di provvedere alla rettifica con un documento elettronico deve adoperare lo stesso codice TD del documento originario, indicando gli importi con segno negativo; non deve utilizzare il codice TD04.

Le stesse regole valgono per le note di variazione in aumento, i cui codici specifici (TD05 per la nota di debito e TD09 per la nota di debito semplificata) vanno adoperati per rettificare in aumento quanto fatturato in precedenza, ma non nei casi di inversione contabile: quando è il cessionario/committente a dover integrare con l’imposta la nota di debito ricevuta, per inviare allo SdI il documento elettronico (facoltativo) deve utilizzare la medesima tipologia di documento già trasmessa per integrare la prima fattura ricevuta (codici TD16, TD17, TD18, TD19) e non il codice TD05.

Prestazioni di servizi verso soggetti comunitari

Il codice “Natura” N2.1 deve essere inserito nel documento, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA.

Tale codice va utilizzato anche per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea; in tal caso, nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 del file, dovrà essere inserita la dicitura “inversione contabile”, espressamente richiesta dalla lettera a) del citato comma 6-bis.

Va sottolineato che, in base alle attuali specifiche tecniche dell’esterometro (versione 1.5), utilizzabili fino al 31 dicembre 2020, le prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, rese a soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE, vanno segnalate con il codice natura N6 (inversione contabile), in linea con la soluzione fornita nelle FAQ predisposte dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’invio dello spesometro 2017.

Invece, la nuova versione 1.6.2 dell’esterometro non contempla più né il codice N6 né le sue articolazioni (codici da N6.1 a N6.9), che, pertanto, dal 1° gennaio 2021, non sono utilizzabili per comunicare i dati delle fatture (cartacee o elettroniche extraSdI) emesse verso soggetti esteri. La Guida dell’Agenzia precisa che, per le operazioni prive del requisito territoriale - comprese le prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter effettuate a favore di committenti residenti nell’Unione Europea – occorre adoperare il codice N2.1 (non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies).

Obbligatorietà del nuovo tracciato
Nella Faq 149, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 15 ottobre 2020, è stato chiarito che la trasmissione allo SdI, dopo il 31 dicembre 2020, di una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con il tracciato in uso prima delle modifiche, ma nel cui campo “data” figuri una data antecedente il 1° gennaio 2021non dà luogo allo scarto del file. I controlli effettuati dallo SdI, infatti, sono relativi alla data del documento.

Pertanto, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura datata 31 dicembre 2020 e trasmessa il 10 gennaio 2021 potrà essere accettata da SdI anche nella vecchia versione, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà ammessa dal Sistema solo con il nuovo tracciato.



Allegati
- Agenzia_delle_Entrate_FAQ_n.149_pubblicata_il_15_ottobre_2020 (file .pdf - 225Kb)
- Agenzia_delle_Entrate_Guida_alla_compilazione_Fattura_Elettronica_25_11_20 (file .pdf - 629Kb)


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