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VG18.0902 10/11/2018
Aromi alimentari: confermato definitivamente l’utilizzo delle sostanze caffeina e teobromina in determinate categorie di alimenti (Regolamento UE n. 2018/1482)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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La Commissione Europea ha confermato definitivamente l’impiego della sostanza caffeina nei prodotti lattieri e prodotti analoghi, nei gelati, nei prodotti di confetteria e nelle bevande analcoliche e della sostanza teobromina nei prodotti lattieri e prodotti analoghi e nelle bevande analcoliche, secondo le concentrazioni ivi previste.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con Regolamento UE del 4 ottobre 2018 n. 1482 (1) ha modificato la normativa comunitaria (2) che disciplina gli aromi ed alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, confermando definitivamente l’utilizzo di due sostanze in determinate categorie di prodotti alimentari.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2018/1482
Il vista del fatto che:
- le sostanze caffeina e teobromina sono state precedentemente (2) autorizzate in via provvisoria in determinate categorie di alimenti;
- l’Autorità per la sicurezza alimentare ha terminato la valutazione di sicurezza di dette sostanze, concludendo che il loro uso come sostanze aromatizzanti non suscita timori sulla sicurezza in base ai livelli di assunzione stimati per alcune categorie di alimenti. Le condizioni d’uso già stabilite nell’elenco dell’Unione (2) possono pertanto essere mantenute;
la Commissione Europea ha definitivamente confermato l’utilizzo:
- della caffeina nei:
-) prodotti lattieri e prodotti analoghi, in concentrazione non superiore a 70 mg/kg;
-) nei gelati, in concentrazione non superiore a 70 mg/kg;
-) nei prodotti di confetteria, in concentrazione non superiore a 100 mg/kg;
-) nelle bevande analcoliche, in concentrazione non superiore a 150 mg/kg;
- della teobromina nei:
-) prodotti lattieri e prodotti analoghi, in concentrazione non superiore a 70 mg/kg;
-) nelle bevande analcoliche, in concentrazione non superiore a 100 mg/kg.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 5 ottobre 2018 serie L n.251.
(2) di cui al Regolamento CE n. 1334/2008.
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