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VG15.1267 12/16/2015
Additivi per mangimi: confermato l’utilizzo di un preparato e di tre sostanze autorizzate in precedenza e consentito l’impiego di una nuovo preparato nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (Regolamenti UE n. 2015/2034, n. 2015/2035, n. 2015/2036 e 2015/2037)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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La Commissione Europea ha riconfermato l’utilizzo di un preparato e di tre sostanze permesse in precedenza e ha autorizzato l’impiego, secondo le condizioni ivi previste, di un nuovo preparato nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con Regolamento UE:
- del 10 dicembre 2015 n. 2304 (1) ha autorizzato l’impiego del nuovo preparato endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione;
- del 10 dicembre 2015 n. 2305 (1) ha confermato l’impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi nei mangimi destinati a polli da ingrasso, a specie avicole minori da ingrasso e ai suinetti svezzati;
- del 10 dicembre 2015 n. 2306 (1) ha confermato l’impiego della sostanza 4-cisteina cloridrato monoidrato nei mangimi per cani e gatti;
- del 10 dicembre 2015 n. 2307 (1), ha confermato l’impiego delle sostanze menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
I Regolamenti in questione entrano in vigore il 15 dicembre 2015.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2304
In vista del fatto che:
- è stata presentata domanda di autorizzazione per il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (2);
- l’impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (3);
- l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,
la Commissione Europea ha autorizzato, sino al 31 dicembre 2025 l’impiego del preparato endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandola nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale promotori della digestione.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2305
In vista del fatto che:
- il preparato endo-1,4-beta-glucanasi è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (4) e ai suinetti svezzati (5);
- tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente (6);
- è stata presentata domanda di rivalutazione della citata sostanza, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (7), come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati;
- l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,
la Commissione Europea ha:
- confermato, sino al 31 dicembre 2025, l’impiego del preparato endo-1,4-beta-glucanasi nei mangimi per i polli da ingrasso, per le specie avicole minori da ingrasso e per i suinetti svezzati, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandola nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale promotori della digestione;
- modificato la precedente normativa con la quale è stato autorizzato l’impiego di detto preparato nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (4) e ai suinetti svezzati (5), sopprimendo i relativi riferimenti, in quanto ora disciplinati dal Regolamento in questione.
Disposizioni transitorie
Il Regolamento in questione dispone che il preparato endo-1,4-beta-glucanasi e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 30 giugno 2016 in conformità alla precedente normativa comunitaria in vigore sino al 31 dicembre 2015 (4) (5), possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2036
In vista del fatto che:
- la sostanza l-cisteina cloridrato monoidrato è stata autorizzata ai sensi della normativa precedente (8) nei mangimi per cani e gatti;
- è stata presentata domanda di rivalutazione della citata sostanza, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (6);
- l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,
la Commissione Europea ha confermato, sino al 31 dicembre 2025, l’impiego della sostanza l-cisteina cloridrato monoidrato nei mangimi per cani e gatti, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandola nella categoria additivi organolettici e al gruppo funzionale aromatizzanti.
Disposizioni transitorie
Il Regolamento in questione dispone che:
- la sostanza in questione e le premiscele contenenti tali prodotti fabbricati ed etichettate prima del 30 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenente la sostanza in questione prodotti ed etichettati prima del 31 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2037
In vista del fatto che:
- le sostanze menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito sono state autorizzate ai sensi della normativa precedente (8) nei mangimi destinati a tutte le specie animali;
- tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro comunitario degli additivi per mangimi quali prodotti esistenti (6);
- sono state presentate domande di rivalutazione delle citate sostanza, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (7);
- l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,
la Commissione Europea ha confermato, sino al 31 dicembre 2025, l’impiego delle sostanze menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito nei mangimi destinati a tutte le specie animali, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandole nelle categoria additivi nutrizionali e al gruppo funzionale vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite.
Disposizioni transitorie
Il Regolamento in questione dispone che:
- le sostanze in questione e le premiscele contenenti tali prodotti fabbricati ed etichettate prima del 30 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenente la sostanza in questione prodotti ed etichettati prima del:
-) 31 dicembre 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare;
-) 31 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non utilizzati per la produzione alimentare.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 326 dell’11 dicembre 2015.
(2) di cui al Regolamento CE n. 1831/2003.
(3) di cui al Regolamento UE n. 2015/661.
(4) ai sensi Regolamento CE n. 2148/2004.
(5) ai sensi Regolamento CE n. 1520/2007.
(6) in conformità all’articolo 10 del Regolamento CE n. 1831/2003.
(7) in conformità agli articoli 7 e 10 del Regolamento CE n. 1831/2003.
(8) ai sensi della Direttiva CEE n. 70/524.
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