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VG15.1267 12/16/2015
Additivi per mangimi: confermato l’utilizzo di un preparato e di tre sostanze autorizzate in precedenza e consentito l’impiego di una nuovo preparato nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (Regolamenti UE n. 2015/2034, n. 2015/2035, n. 2015/2036 e 2015/2037)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

La Commissione Europea ha riconfermato l’utilizzo di un preparato e di tre sostanze permesse in precedenza e ha autorizzato l’impiego, secondo le condizioni ivi previste, di un nuovo preparato nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione.



Approfondimenti



La Commissione Europea, con Regolamento UE:
  • del 10 dicembre 2015 n. 2304 (1) ha autorizzato l’impiego del nuovo preparato endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione;
  • del 10 dicembre 2015 n. 2305 (1) ha confermato l’impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi nei mangimi destinati a polli da ingrasso, a specie avicole minori da ingrasso e ai suinetti svezzati;
  • del 10 dicembre 2015 n. 2306 (1) ha confermato l’impiego della sostanza 4-cisteina cloridrato monoidrato nei mangimi per cani e gatti;
  • del 10 dicembre 2015 n. 2307 (1), ha confermato l’impiego delle sostanze menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
I Regolamenti in questione entrano in vigore il 15 dicembre 2015.



Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2304

In vista del fatto che:
  • è stata presentata domanda di autorizzazione per il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (2);
  • l’impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (3);
  • l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,
la Commissione Europea ha autorizzato, sino al 31 dicembre 2025 l’impiego del preparato endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandola nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale promotori della digestione.



Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2305

In vista del fatto che:
  • il preparato endo-1,4-beta-glucanasi è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (4) e ai suinetti svezzati (5);
  • tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente (6);
  • è stata presentata domanda di rivalutazione della citata sostanza, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (7), come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati;
  • l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,
la Commissione Europea ha:
  • confermato, sino al 31 dicembre 2025, l’impiego del preparato endo-1,4-beta-glucanasi nei mangimi per i polli da ingrasso, per le specie avicole minori da ingrasso e per i suinetti svezzati, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandola nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale promotori della digestione;
  • modificato la precedente normativa con la quale è stato autorizzato l’impiego di detto preparato nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (4) e ai suinetti svezzati (5), sopprimendo i relativi riferimenti, in quanto ora disciplinati dal Regolamento in questione.

Disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone che il preparato endo-1,4-beta-glucanasi e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 30 giugno 2016 in conformità alla precedente normativa comunitaria in vigore sino al 31 dicembre 2015 (4) (5), possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.



Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2036

In vista del fatto che:
  • la sostanza l-cisteina cloridrato monoidrato è stata autorizzata ai sensi della normativa precedente (8) nei mangimi per cani e gatti;
  • è stata presentata domanda di rivalutazione della citata sostanza, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (6);
  • l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,

la Commissione Europea ha confermato, sino al 31 dicembre 2025, l’impiego della sostanza l-cisteina cloridrato monoidrato nei mangimi per cani e gatti, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandola nella categoria additivi organolettici e al gruppo funzionale aromatizzanti.


Disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone che:
  • la sostanza in questione e le premiscele contenenti tali prodotti fabbricati ed etichettate prima del 30 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenente la sostanza in questione prodotti ed etichettati prima del 31 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.


Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2015/2037

In vista del fatto che:
  • le sostanze menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito sono state autorizzate ai sensi della normativa precedente (8) nei mangimi destinati a tutte le specie animali;
  • tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro comunitario degli additivi per mangimi quali prodotti esistenti (6);
  • sono state presentate domande di rivalutazione delle citate sostanza, ai sensi della nuova normativa che disciplina gli additivi destinati all’alimentazione animale (7);
  • l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte non vi sono effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente,

la Commissione Europea ha confermato, sino al 31 dicembre 2025, l’impiego delle sostanze menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito nei mangimi destinati a tutte le specie animali, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandole nelle categoria additivi nutrizionali e al gruppo funzionale vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite.


Disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone che:
  • le sostanze in questione e le premiscele contenenti tali prodotti fabbricati ed etichettate prima del 30 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenente la sostanza in questione prodotti ed etichettati prima del:
    -) 31 dicembre 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare;
    -) 31 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 (8), possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non utilizzati per la produzione alimentare.



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 326 dell’11 dicembre 2015.
(2) di cui al Regolamento CE n. 1831/2003.
(3) di cui al Regolamento UE n. 2015/661.
(4) ai sensi Regolamento CE n. 2148/2004.
(5) ai sensi Regolamento CE n. 1520/2007.
(6) in conformità all’articolo 10 del Regolamento CE n. 1831/2003.
(7) in conformità agli articoli 7 e 10 del Regolamento CE n. 1831/2003.
(8) ai sensi della Direttiva CEE n. 70/524.


Allegati
- Regolamento 2304 2015 (file .pdf - 417Kb)
- Regolamento 2305 2015 (file .pdf - 417Kb)
- Regolamento 2306 2015 (file .pdf - 326Kb)
- Regolamento 2307 2015 (file .pdf - 345Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
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