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VG20.0910 07/28/2020
D.L. semplificazioni: le novità nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici
canale: Appalti pubblici
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Fino al 31 luglio 2021 procedure in deroga per l’affidamento dei contratti pubblici
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Approfondimenti
I primi due articoli del decreto legge 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178, del 16 luglio ed in vigore dal giorno successivo, disciplinano le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi con l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a far fronte alle ricadute economiche negative provocate dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19.
L’art. 1 si occupa delle procedure di affidamento “sotto soglia” comunitaria, l’art. 2 delle procedure per affidamenti d’importo pari o superiore alla predetta “soglia”.
1. La definizione delle “soglie comunitarie”
Si ricorda che gli importi cui corrispondono le “soglie comunitarie” sono differenziati sia in ragione dei settori di riferimento (settori ordinari e settori “speciali”, quest’ultimi afferenti al gas ed energia elettrica, all’elettricità, all’acqua, al trasporto, ai porti ed aeroporti, ai servizi postali e all’estrazione di gas, prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi) e dell’oggetto dei contratti (distinto in lavori, forniture e servizi).
1.1. I settori ordinari
Euro 5.350.000 per lavori
Euro 139.000 per forniture, servizi e concorsi di progettazione di amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali
Euro 214.000 per forniture, servizi e concorsi di progettazione d altre amministrazioni (ad ec. Comuni, Province, Regioni, ecc.)
Euro 750.000 per servizi sociali ed altri servizi specifici elencati nell’allegato IX al D. Lgs. 50/2016
2.1. I settori speciali
Euro 5.350.000 per lavori
Euro 428.000 per forniture, servizi e concorsi di progettazione
Euro 1.000.000 per servizi sociali ed altri servizi specifici elencati nell’allegato IX al D. Lgs. 50/2016
2. I contratti d’importo inferiore alle soglie comunitarie (art. 1)
L’art. 1 del D.L. 76/2020 definisce procedure “derogatorie” al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
2.1. Gli affidamenti di lavori pubblici
In particolare, per gli affidamenti di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, tanto nei settori ordinari, quanto nei settori speciali, le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
a. per lavori d’importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, che può avvenire anche con determina a contrarre o atto equivalente;
b. per lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori, ove esistenti;
c. per lavori d’importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori, ove esistenti;
d. per lavori d’importo pario o superiore a 1.000.000 di euro e inferiori a 5.350.000 euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 15 operatori, ove esistenti.
2.2. Gli affidamenti di forniture, servizi e concorsi di progettazione
Per gli affidamenti di forniture, servizi e concorsi di progettazione d’importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
a. per forniture e servizi d’importo inferiore a 150.000 euro (e comunque inferiore alla soglia comunitaria, laddove questa sia inferiore a 150.000 euro), mediante affidamento diretto, che può avvenire anche con determina a contrarre o atto equivalente;
b. per forniture e servizi d’importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori, ove esistenti;
2.3. Nuova disciplina della garanzia provvisoria
In tali casi, non viene richiesta la garanzia provvisoria, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, condizioni, queste, che l’amministrazione deve indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente; nel caso in cui sia comunque richiesta, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto “ordinariamente” dal Codice, all’articolo 93.
2.4. La selezione degli operatori e la rotazione degli inviti
La selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto 2.1 deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese.
Gli operatori economici da invitare devono essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi. In tali casi, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
2.5. I criteri di aggiudicazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale
Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stesse si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2.6. I termini per l’aggiudicazione del contratto
Salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi in caso di procedura negoziata.
Il mancato rispetto di tale termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto o anche il tardivo avvio dell’esecuzione, possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale del RUP; se invece il ritardo è imputabile all’operatore, ciò costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, dichiarata, senza indugio, dalla stazione appaltante e operante di diritto.
3. I contratti d’importo pari o superiore alle soglie comunitarie (art. 2)
L’art. 2 del D.L. 76/2020 definisce procedure “derogatorie” al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) per l’affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
La norma delinea due diversi regimi, a seconda che i contratti:
a. debbano essere affidati con estrema urgenza, derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento della stessa pandemia, senza possibilità di rispettare i termini, ancorché abbreviati, delle procedure ordinarie (comma 3)
b. riguardino i settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ai predetti ambiti (comma 4)
c. abbiano carattere “ordinario”, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) (comma 2).
3.1. I contratti di carattere “ordinario”
Le stazioni appaltanti operano, alternativamente, mediante:
- procedura aperta o ristretta (artt. 60 e 61 D. Lgs. 50/2016 per i settori ordinari; art. 123 per i settori speciali)
- previa motivazione circa la sussistenza dei relativi presupposti di legge, mediante procedura competitiva con negoziazione (art. 62 per i settori ordinari; art. 124 per i settori speciali).
In tutti i casi, si prevedono i termini ridotti, previsti dal Codice in caso d’urgenza.
3.2 I termini per l’aggiudicazione del contratto
Salvo che la procedura sia sospesa per provvedimenti del giudice, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 6 mesi dall’avvio del procedimento; il mancato rispetto di tale termine, nonché la tardiva stipulazione del contratto o anche il tardivo avvio dell’esecuzione possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale del RUP; se invece il ritardo è imputabile all’operatore, costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto, dichiarata, senza indugio, dalla stazione appaltante.
3.3. I contratti di estrema urgenza (comma 3) e quelli rientranti nei settori indicati nel comma 4
Per l’affidamento di tali contratti, viene consentito alle stazioni appaltanti di utilizzare la procedura negoziata senza bando, con invito a 5 operatori.
In tali casi, le stazioni appaltanti, per l’affidamento della progettazione e dei lavori, forniture e servizi, operano, per quanto non regolato dall’articolo in commento, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 159/11) nonché dai vincoli inderogabili derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice degli appalti e delle disposizioni in materia di subappalto.
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