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VG20.0198 02/28/2020
“Bonus Facciate”: prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
canale: Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.2/E del 14 febbraio 2020, ha fornito gli auspicati chiarimenti in merito al c.d. “Bonus Facciate”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.



Approfondimenti

Il Bonus Facciate è una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal contribuente nell’anno 2020 per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.

Con la pronuncia in commento, quindi, l’Amministrazione finanziaria, ripercorrendo le caratteristiche principali dell’agevolazione, fornisce le prime indicazioni utili in ordine alla sua applicazione.

Di seguito, riassumiamo alcuni chiarimenti di più immediato interesse contenuti nella circolare.

Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare, secondo l’Agenzia rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al “Bonus Facciate”) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tale chiarimento, in virtù del quale sono ammesse alla detrazione anche le imprese, appare positivo, posto che la formulazione della norma poteva far ritenere che il beneficio si applicasse ai soli contribuenti IRPEF.

Fermo restando, dunque, che in generale la detrazione in esame spetta anche ai professionisti e alle imprese, la circolare chiarisce, tuttavia, che sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

I titoli di possesso o detenzione dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori sono gli stessi previsti per gli altri bonus edilizi: per i familiari viene comunque precisato che non è necessario che abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali (purchè ubicati nelle Zone Territoriali Omogenee A e B): anche in questo caso la precisazione appare importante posto che viene superato il dubbio che fossero agevolabili solamente gli immobili a destinazione residenziale.

L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o, precisa l’Agenzia, in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate “zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2”
.

Restano escluse dal “Bonus Facciate” le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad esempio, in zona C), o assimilate, vale a dire “le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)” o in zona D), o assimilate, vale a dire “parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”.

Sotto il profilo degli interventi agevolabili, l’Agenzia afferma che l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). 

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Ne deriva che non godono della detrazione le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Gli interventi agevolati riguardano non solo il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi ma anche la mera pulitura e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio, dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, nonché i lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La norma stabilisce che per gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare particolari requisiti previsti nel D.M. 26 giugno 2015 e nel D.M. 11 marzo 2008.

La circolare approfondisce gli aspetti tecnici disciplinati dai due decreti e con riferimento a tale tema, viene chiarito che il calcolo della percentuale del 10% va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente.

In sostanza, secondo l’Agenzia, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10%, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Ai fini dell’agevolazione, non operano né limiti di spesa massima né limiti di detrazione riconosciuta; la detrazione rileva sia ai fini dell’IRPEF che dell’IRES, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e rimaste a carico del contribuente.

Le spese sono imputate in base al “criterio di cassa” (data dell’effettivo pagamento delle stesse a prescindere dall’avvio dei lavori) per le persone fisiche e gli enti non commerciali ed in base al “criterio di competenza” (a prescindere dalla data dei pagamenti e dall’avvio dei lavori) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

Per gli interventi che influiscano dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (di cui all’art.1, co.220 della legge 160/2019) si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dall’Ecobonus, di cui all’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche in legge 90/2013.

In ordine agli adempimenti vengono fornite le seguenti precisazioni: 

    • per i soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa si rinvia in generale alle disposizioni contenute nel DM 41/1998 che regola le procedure d’accesso alle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16 bis del TUIR (a titolo esemplificativo, pagamento con bonifico parlante, indicazione dati catastali dell’immobile, comunicazione alla ASL, conservazione fatture e ricevute di pagamento, nonché preventiva acquisizione delle abilitazioni amministrative edilizie richieste).
Per gli interventi che influenzano dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai precedenti adempimenti devono aggiungersi: l’asseverazione dell’intervento effettuato, nonché, a valle del lavoro eseguito, l’attestato di prestazione energetica APE per singola unità immobiliare per la quale si richiede la detrazione e l’invio all’ENEA (entro 90 giorni) della scheda descrittiva dell’intervento.

Per i soggetti IRPEF/IRES titolari di reddito d’impresa sono previsti gli stessi adempimenti sopra menzionati, fatto salvo il pagamento con bonifico che non è necessario, non rilevando il pagamento ai fini del criterio d’imputazione delle spese, posto che per tali soggetti l’imputazione degli interventi ammissibili al periodo d’imposta di vigenza dell’agevolazione (2020) avviene secondo il “criterio di competenza” previsto dall’art. 109 del TUIR.

La mancata effettuazione dei suddetti adempimenti non consente la fruizione del bonus.

La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Relativamente alla cumulabilità del Bonus Facciate con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi, con particolare riferimento all’Ecobonus (di cui all’art.14 del DL 63/2013) o al Bonus Ristrutturazioni (di cui all’art.16 dello stesso decreto), in generale il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. 

Tuttavia, qualora l’intervento realizzato possa ricondursi a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione però che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti in reazione a ciascuna detrazione.

Infine, segnaliamo che alla Circolare n.  2/E/2020 l’Agenzia delle Entrate affianca la Guida “Bonus facciate”, vademecum operativo consultabile sul sito internet delle Entrate e riportato in allegato, che prende in rassegna il beneficio in tutti i suoi profili. 



Allegati
- circolareAgenziaEntrate2_E_del_14_febbraio_2020 (file .pdf - 584Kb)
- GuidaBonusFacciate (file .pdf - 3428Kb)


Per informazioni
Stefano Silvestri
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