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VG15.0058 01/16/2015
Ccnl settori ceramica Accordo 18 marzo 2014: Variazione dei minimi contrattuali - Erogazione seconda trance Una-tantum
canale: Lavoro e Previdenza

Si ricorda che, per il solo settore delle piastrelle di ceramica, i minimi tabellari e le indennità di posizione organizzativa variano a decorrere dal 1° gennaio 2015, come riportato nella tabella sottostante.

Inoltre, unitamente alla busta paga relativa al mese di gennaio 2015, dovrà essere corrisposta la seconda trance di una-tantum prevista dal CCNL 18/03/2014.



Approfondimenti
MINIMI TABELLARI
Piastrelle di ceramica
Categoria e P.O.
MINIMO
I.P.O.
A
€ 2.278,25
---
B 1
€ 2.053,75
€ 121,41
B 2
€ 2.053,75
---
C 1
€ 1.787,61
€ 99,96
C 2
€ 1.787,61
€ 57,34
C 3
€ 1.787,61
---
D 1
€ 1.619,51
€ 121,24
D 2
€ 1.619,51
€ 44,39
D 3
€ 1.619,51
---
E 1
€ 1.484,86
€ 56,06
E 2
€ 1.484,86
---
F
€ 1.395,02
---

Per il settore industriale dei materiali refrattari i minimi tabellari e le indennità di posizione organizzativa varieranno invece a decorrere dal 1° giugno 2015.

Per i settori industriali della ceramica sanitaria, stoviglieria, ceramica tecnica, tubi in gres, i minimi tabellari e le indennità di posizione organizzativa varieranno invece a decorrere dal 1° luglio 2015.

UNA TANTUM

La seconda trance di una-tantum si differenzia nell’importo tra i vari settori:

Settore Piastrelle di ceramica: € 150,00
Settore Materiali Refrattari: € 110,00
Settori Ceramica Sanitaria, Stoviglieria, Ceramica Tecnica, Tubi in Gres: € 100,00.

Per il settore industriale dei materiali refrattari il contratto prevede una ulteriore trance di € 110,00 da erogarsi unitamente alla busta paga relativa al mese di gennaio 2016.

Per i settori industriali della ceramica sanitaria, stoviglieria, ceramica tecnica, tubi in gres, il contratto prevede una ulteriore trance di € 120,00 da erogarsi unitamente alla busta paga relativa al mese di gennaio 2016.

Istruzioni in merito alle modalità di corresponsione dell’una-tantum.

Il CCNL 18/03/2014 stabilisce che:
• l’una-tantum deve essere corrisposta a tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data del 18 marzo 2014 (data di stipula del CCNL);
• l’una-tantum deve essere rapportata al servizio prestato nel periodo 01/07/2013 - 31/03/2014;
• in luogo dell’erogazione di tale una-tantum il lavoratore potrà richiedere che gli venga riconosciuto un importo equivalente da versare a FONCER.
Sono considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 01/07/2013 - 31/03/2014.

Una-Tantum e Contratto di Solidarietà
La circolare INPS n. 247/1992 prevede che per i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per contratto di solidarietà il datore di lavoro è tenuto ad erogare la quota dell’importo di una-tantum corrispondente all’orario di lavoro effettivamente prestato; la restante quota, non percepita dai lavoratori interessati al contratto di solidarietà, dovrà essere presa a base per il ricalcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale compreso nel periodo di riferimento, applicando a tale quota la misura spettante per detto trattamento.

Una-Tantum e Cig
Ai lavoratori sospesi per Cigo/Cigs nel periodo 01/07/2013 - 31/03/2014 l’importo di una-tantum previsto dovrà essere riproporzionato in funzione delle giornate di lavoro effettivamente prestate.

Dal punto di vista fiscale tale seconda trance di una-tantum deve essere sottoposta a tassazione separata, come arretrato di lavoro dipendente, in quanto trattasi di somme corrisposte in periodo d’imposta successivo a quello di competenza.
Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tal senso con la Risoluzione del 16 marzo 2004, n. 43/E, prendendo in considerazione proprio il caso di somme percepite "una tantum" dai dipendenti, corrisposte in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale, ma riferite a periodi pregressi.
Nell’ipotesi in cui il dipendente opti per la destinazione della somma di cui sopra a FONCER l’importo sarà escluso da IRPEF come previsto in via generale per i contributi versati ai fondi di previdenza complementare.


Per informazioni
Alessandro Carta Paolo Colaussi
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