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VG20.1170 10/21/2020
Additivi per mangimi: autorizzato l’impiego di tredici nuove sostanze (Regolamenti UE dal n. 2020/992 al n. 2020/998)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

La Commissione Europea ha autorizzato l’impiego, secondo le condizioni previste, di tredici nuove sostanze nei mangimi destinati, a seconda dei casi, a determinate specifiche tipologie di animali.



Approfondimenti

La Commissione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale UE del 2 ottobre 2020 n. 319, ha pubblicato il Regolamento UE:
-) del 1° ottobre 2020 n. 1370, con il quale ha autorizzato l’impiego, del preparato fabbricato con la sostanza citrato lantanoidi e come additivo, nei mangimi destinati ai suinetti svezzati.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, della sostanza in questione nei mangimi destinati ai suinetti svezzati. Il preparato e la sostanza in questione vengono classificati nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici.
-) del 1° ottobre 2020 n. 1371, con il quale ha autorizzato l’impiego dei preparati fabbricati con l’endo-1,4-beta-xilanasi e con l’endo-1,4-beta-glucanasi, nei mangimi destinati alle scrofe in lattazione.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, dei preparati fabbricati con l’endo-1,4-beta-xilanasi e con l’endo-1,4-beta-glucanasi, nei mangimi destinati alle scrofe. I preparati in questione vengono classificati nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione.
-) del 1° ottobre 2020 n. 1372, con il quale ha autorizzato l’impiego della sostanza l-triptofano prodotto da Escherichia coli, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, della sostanza l-triptofano prodotto da Escherichia coli, nei mangimi destinati a tutte le specie animali. La sostanza in questione viene classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi.

-) del 1° ottobre 2020 n. 1373, con il quale ha autorizzato l’impiego delle sostanze chelato di zinco di lisina e dell’acido glutammico, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, delle sostanze chelato di zinco di lisina e dell’acido glutammico nei mangimi destinati a tutte le specie animali. Le sostanze in questione vengono classificate nella categoria additivi nutrizionali e al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi.

-) del 1° ottobre 2020 n. 1374, con il quale ha autorizzato l’impiego del preparato fabbricato con la saccharomyces cerevisiae, nei mangimi destinati ai vitelli, ai camelidi (da allevamento) e a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, del preparato fabbricato con la saccharomyces cerevisiae nei mangimi destinati ai vitelli, ai camelidi (da allevamento) e a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli. Il preparato in questione viene classificato nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale.

-) del 1° ottobre 2020 n. 1375, con il quale ha autorizzato l’impiego del preparato fabbricato con l’acido citrico, l’acido sorbico, il timolo e la vanillina, nei mangimi destinati ai suinetti lattanti, ai tacchini da ingrasso e ai tacchini allevati per la riproduzione.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, del preparato prodotto con l’acido citrico, l’acido sorbico, il timolo e la vanillina, nei mangimi destinati ai suinetti lattanti, ai tacchini da ingrasso e ai tacchini allevati per la riproduzione. Il preparato in questione viene classificato nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici.

-) del 1° ottobre 2020 n. 1376, con il quale ha autorizzato l’impiego del preparato fabbricato con il 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii, nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso, ai tacchini allevati per la riproduzione, ai suinetti (lattanti e svezzati) e alle specie suine minori.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, del preparato fabbricato con il 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii, nei mangimi destinati ai tacchini da ingrasso, ai tacchini allevati per la riproduzione, ai suinetti (lattanti e svezzati) e alle specie suine minori. Il preparato in questione viene classificato nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione.

-) del 1° ottobre 2020 n. 1377, con il quale ha esteso l’impiego del preparato fabbricato con l’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis, oltre che nei mangimi destinati ai volatili, ai suinetti slattati e ai suini da ingrasso, anche in quelli destinati ai suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, del preparato fabbricato con l’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis, nei mangimi destinati ai suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione. Il preparato in questione viene classificato nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione.

-) del 1° ottobre 2020 n. 1378, con il quale ha autorizzato l’impiego del chelato di rame di lisina e dell’acido glutammico, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, del chelato di rame di lisina e dell’acido glutammico, nei mangimi destinati a tutte le specie animali. Le sostanze in questione vengono classificate nella categoria additivi nutrizionali e al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi.

-) del 1° ottobre 2020 n. 1379, con il quale ha autorizzato l’impiego della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

      Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 22 ottobre 2020, la Commissione Europea ha autorizzato sino al 22 ottobre 2030, l’impiego secondo le condizioni ivi stabilite, della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis, nei mangimi destinati a tutte le specie animali. La sostanza in questione viene classificata nelle categorie additivi nutrizionali e in quella degli additivi organolettici e ai gruppi funzionali degli aminoacidi, loro sali e analoghi e in quella degli aromatizzanti.


Allegati
- Regolamento 1370 2020 (file .pdf - 618Kb)
- Regolamento 1371 2020 (file .pdf - 511Kb)
- Regolamento 1372 2020 (file .pdf - 626Kb)
- Regolamento 1373 2020 (file .pdf - 512Kb)
- Regolamento 1374 2020 (file .pdf - 617Kb)
- Regolamento 1375 2020 (file .pdf - 514Kb)
- Regolamento 1376 2020 (file .pdf - 618Kb)
- Regolamento 1377 2020 (file .pdf - 621Kb)
- Regolamento 1378 2020 (file .pdf - 513Kb)
- Regolamento 1379 2020 (file .pdf - 630Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
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