Con il decreto direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, l’ANPAL, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” per le assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Successivamente, l’articolo 39–ter del decreto-legge n. 34 del 2019 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, nonché il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019 hanno previsto che l’incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Sono incentivabili le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
La circolare INPS fornisce indicazioni relative a:
- datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
- lavoratori per i quali spetta l’incentivo (persone disoccupate e lavoratori da considerarsi in stato di disoccupazione);
- ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate;
- datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse che assumono lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle regioni ammesse;
- rapporti di lavoro incentivati;
- assetto e misura dell’incentivo;
- condizioni di spettanza dell’incentivo
- compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato (fruizione nel rispetto del “de minimis” o condizioni alternative, ivi compreso l’incremento occupazionale netto);
- il coordinamento con altri incentivi;
- il procedimento di ammissione all’incentivo e gli adempimenti dei datori di lavoro;
- le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nell’ UniEmens