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VG15.1194 11/26/2015
INPS: Gestione separata - Facoltà di computo dei periodi contributivi maturati in altre gestioni – Istruzioni
canale: Lavoro e Previdenza
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La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con circolare n. 184 del 18 novembre 2015 – testo di seguito allegato, ha riepilogato le istruzioni già impartite circa la facoltà di computo nella Gestione separata, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione stessa, dei periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria I.V.S., le forme esclusive e sostitutive della stessa e le gestioni dei lavoratori autonomi.
Nel fare rinvio, per un maggiore dettaglio, al testo della menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito alcuni dei principali contenuti.
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Approfondimenti
Ø Destinatari della norma sono:
- gli iscritti alla Gestione separata, intendendosi per tali i soggetti che hanno accreditato nella predetta Gestione almeno un contributo mensile (nella Gestione separata, sottolinea l’INPS, assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della stessa, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva. Lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione della attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, in quanto per la Gestione separata sussiste soltanto un obbligo di iscrizione, ma non di cancellazione);
- che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla Legge 2 agosto 1990, n. 233. La facoltà è esercitabile nelle ipotesi in cui i menzionati periodi si collochino solo antecedentemente al 1° gennaio 1996, o prima e dopo la predetta data; non è invece esercitabile qualora tali periodi si collochino soltanto successivamente al 31 dicembre 1995, non sussistendo, in questo caso, le condizioni per l’opzione della liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo, a norma dell’art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995;
Ø la facoltà di computo:
- viene esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione. Pertanto, in assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, le Sedi INPS non sono tenute ad applicare l’istituto in discorso e la prestazione richiesta viene liquidata utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella Gestione separata;
- è subordinata alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni stabilite per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995 (anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dal 1° gennaio 1996). Non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà in discorso la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo ovvero sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo. Peraltro, in caso di titolarità di trattamento pensionistico la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti per il computo;
- riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto concerne le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale n. 282/1996, sia per quanto concerne i periodi contributivi di una singola gestione. Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo, i periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta; sono invece conteggiati tutti per la determinazione della misura della stessa;
Ø il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità, pensione indiretta ai superstiti e pensione supplementare.
Con l’esercizio della facoltà di cui trattasi, la prestazione ottenuta è a carico della Gestione separata e, quindi, soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati da tale Gestione.
In particolare:
- ai sensi dell’art. 2, comma 31, della Legge n. 335/1995, i requisiti di accesso e di calcolo applicati alle suindicate prestazioni sono quelli previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza dopo il 31 dicembre 1995;
- il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 31 dicembre 1995, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.
Per i lavoratori in questione valgono, quindi, le istruzioni contenute al punto 2.1 della circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 ed al punto 2 della circolare n. 108 del 7 giugno 2002, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui al punto 2.2. della circolare n. 181/2001.
Ø I contributi versati nella Gestione separata dopo la decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 282/1996.
In assenza di specifiche disposizioni legislative, i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensione lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) o nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, non possono invece dare luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare.
Pertanto, gli anzidetti contributi possono essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.
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