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VG15.0693 07/13/2015
Marcatura CE degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo: disposti i criteri di progettazione ecocompatibile per la diminuzione del consumo di energia elettrica (Regolamento UE n. 2015/1095)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

Al fine di diminuire il consumo di energia elettrica a seguito dell’impiego degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, dal 1° luglio 2016 è previsto l’obbligo di dover adottare la specifica progettazione ecocompatibile di detti prodotti, ai fini dell’apposizione della marcatura CE.



Approfondimenti


Con il Regolamento UE n. 1095 del 5 maggio 2015 (1), la Commissione Europea ha dettato specifiche disposizioni per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia (2).

Le specifiche disposizioni relative all’etichettatura del consumo d’energia degli armadi frigoriferi/congelatori professionali sono state previste con il Regolamento UE n. 1094 del 5 maggio 2015 (1).



Campo di applicazione ed esclusioni

Sono soggetti alla nuova disciplina di progettazione ecocompatibile ai fini del consumo di energia elettrica:
  • gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi, ad esclusione:
      -) degli armadi refrigerati professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;
      -) degli armadi refrigerati professionali dotati di un’unità di condensazione remota;
      -) degli armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;
      -) degli armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell’armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un’esenzione;
      -) degli armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un’esenzione;
      -) delle saladette;
      -) dei banchi frigo e altre forme simili di armadi, destinati principalmente all’esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e alla conservazione;
      -) degli armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
      -) degli abbattitori e le camere di abbattimento con una capacità superiore a 300 kg di alimenti;
      -) dei dispositivi di abbattimento a ciclo continuo;
      -) degli armadi refrigerati professionali e abbattitori su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non corrispondenti agli altri armadi refrigerati professionali equivalenti o agli abbattitori equivalenti;
      -) degli armadi da incasso;
      -) degli armadi roll-in e passanti;
      -) degli armadi statici;
      -) dei congelatori a pozzetto;
  • le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe, ad esclusione:
      -) delle unità di condensazione provviste di evaporatore che può essere un evaporatore integrato, come nelle unità monoblocco, o remoto, come nelle unità split;
      -) pack di compressori o rack di compressori senza condensatore;
      -) unità di condensazione il cui lato condensatore non utilizza aria per il trasferimento termico;
  • dei chiller di processo destinati a funzionare a bassa o media temperatura, ad esclusione:
      -) chiller di processo destinati a funzionare a temperatura elevata;
      -) chiller di processo che utilizzano esclusivamente condensazione evaporativa;
      -) chiller di processo prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto;
      -) chiller ad assorbimento.


    Definizioni

    Ai fini dell’applicazione del nuovo Regolamento, s’intende per:
  • prodotto connesso all’energia, qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia ed immesse sul mercato o messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
  • misure di esecuzione, le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
  • armadio refrigerato professionale, un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all’esposizione o all’accesso da parte dei clienti;
  • armadio refrigerato professionale equivalente, un modello di armadio refrigerato professionale immesso sul mercato con lo stesso volume netto, le medesime caratteristiche tecniche, di efficienza e di prestazioni, lo stesso tipo di scomparti e gli stessi volumi di un altro modello di armadio refrigerato professionale immesso sul mercato dallo stesso fabbricante con un codice commerciale diverso;
  • abbattitore, un apparecchio di refrigerazione isolato destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a – 18 °C nel caso del congelamento;
  • abbattitore equivalente, un modello di abbattitore immesso sul mercato con le stesse caratteristiche tecniche, di efficienza e di prestazioni di un altro modello di abbattitore immesso sul mercato dallo stesso fabbricante con un codice commerciale diverso;
  • unità di condensazione, un prodotto provvisto di almeno un compressore e un condensatore alimentati a elettricità in grado di raffreddare e mantenere costante una temperatura bassa o media all’interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione;
  • chiller di processo, un prodotto provvisto di almeno un compressore e un evaporatore, in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido destinato al raffreddamento di un apparecchio o sistema refrigerato; esso può integrare o meno il condensatore, il sistema del circuito di raffreddamento e altre attrezzature ausiliarie.



    Disposizioni

    Al fine di diminuire il consumo di energia elettrica degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, il Regolamento in questione stabilisce l’obbligo per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile dell’immissione sul mercato di dover:
  • rispettare le specifiche disposizioni di progettazione ecocompatibile (3), le quali devono essere misurate e calcolate secondo le specifiche modalità (4) previste dal Regolamento in questione;
  • predisporre apposita documentazione tecnica e dover fornire specifiche informazioni di prodotto (5) previste dal Regolamento in questione;
  • adottare la valutazione di conformità:
      -) del controllo interno della progettazione (6);

      oppure

      -) del sistema di gestione della valutazione della conformità e di predisposizione di specifica documentazione tecnica - fascicolo tecnico (7).


    Marcatura CE

    Benché il Regolamento in questione non faccia specifico riferimento alla marcatura CE, trova applicazione la normativa nazionale (8), la quale dispone che i prodotti assoggettati a specifiche disposizioni in materia di risparmio energetico (ovvero al Regolamento in questione), devono riportare la marcatura CE, la quale è identificata mediante la riproduzione della seguente sigla “CE”:






    La citata marcatura CE deve:
  • avere un’altezza non inferiore a 5 mm. Nel caso in cui venga ridotta o ingrandita, deve essere rispettata la proporzione della grigia costruttiva;
  • essere apposta sugli alimentatori in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. Se le caratteristiche del prodotto non lo consentono, la “marcatura CE” deve essere apposta sull’eventuale imballaggio e sui documenti d’accompagnamento.

    È vietato apporre sul prodotto che consuma energia marcature che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della “marcatura CE”.

    Nel caso in cui i prodotti sono disciplinati anche da altri provvedimenti i quali prevedono requisiti essenziali si sicurezza e la “marcatura CE”, l’apposizione della stessa sta a significare che sono stati rispettate tutte le disposizioni ivi applicabili.



    Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

    L’autorità degli Stati membri incaricata dei controlli della sorveglianza del mercato (9) deve verificare che un modello di prodotto sia conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile prevista dal nuovo Regolamento.

    Il modello è considerato conforme alle disposizioni applicabili se i valori che figurano nella documentazione tecnica rispettano i requisiti di progettazione ecocompatibile (3) e se i parametri misurati rispondono ai requisiti indicati nelle documentazione tecnica (5).

    Se il prodotto non è conforme alle specifiche di cui sopra, le autorità degli Stati membri sottopongono a prova altre tre unità supplementari del medesimo modello, scelte a caso. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi che figurano nell’elenco dei prodotti equivalenti nella documentazione tecnica.

    Se non sono raggiunti i risultati previsti, il modello e tutti i modelli di apparecchi equivalenti sono da ritenersi non conformi alle disposizioni del nuovo Regolamento.



    Sanzioni

    Il mancato rispetto delle disposizioni previste, ai sensi della normativa nazionale (10) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
  • da euro 20.000 ad euro 150.000, per colui che immette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE e/o della dichiarazione CE di conformità o con marcatura o dichiarazione contraffatta;
  • da euro 10.000 ad euro 50.000, nei confronti del fabbricante il suo mandatario o l’importatore, che non rispetta il divieto di commercializzazione di un prodotto marcato CE e non conforme alle nuove disposizioni;
  • da euro 40.000 ad euro 150.000, nei confronti del fabbricante o del mandatario o dell’importatore che non rispetta il divieto o la limitazione di commercializzare un prodotto, munito della marcatura CE, la cui conformità non è sanabile o persiste oltre il termine di adeguamento concesso dall’autorità competente ai controlli;
  • da euro 5.000 ad euro 30.000, nei confronti di chiunque non tenga a disposizione dell’autorità competente per le relative ispezioni per un periodo di 10 anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e la dichiarazione di conformità.

    Le sanzioni in questione sono erogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.



    Entrata in vigore

    Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore a partire dal 29 luglio 2015, dispone l’applicazione graduale delle specifiche di progettazione ecocompatibile per gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo, le quali trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2016, dal 1° luglio 2018 e dal 1° luglio 2019.



    Note

    (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 177 dell’8 luglio 2015.
    (2) di cui alla Direttiva CE n. 2009/125, recepita con Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15.
    (3) le specifiche di progettazione ecocompatibile sono previste nel Regolamento in questione, dall’allegato:
    • II per gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori;
    • V per le unità di condensazione;
    • VII per i chiller.
    (4) i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche di progettazione sono previste nel Regolamento in questione, all’allegato:
    • III e IV per gli armadi refrigerati professionali;
    • VI per le unità di condensazione;
    • VIII per i chiller.
    (5) la documentazione tecnica e le specifiche informazioni di prodotto sono previste nel Regolamento in questione, all’allegato:
    • II, punto 2 per gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori;
    • V, punto 2, lettera b) per le unità di condensazione;
    • VII, punto 2, lettera b) per i chiller.
    (6) di cui all’allegato IV della Direttiva CE n. 2009/125.
    (7) di cui all’allegato V della Direttiva CE n. 2009/125.
    (8) di cui al Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15.
    (9) il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15 dispone che le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni previste sono esercitate:
    • dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di finanza;
    • dall’Agenzia delle Dogane per le operazioni di controllo alle frontiere.
    Il Ministero si avvale del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, per l’effettuazione durante l’attività di vigilanza, delle necessarie prove tecniche atte ad accertare la conformità del prodotto alle pertinenti disposizioni.

    (10) ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15.



  • Allegati
    - Regolamento 1095 2015 (file .pdf - 584Kb)


    Per informazioni
    Stefano Blason
    Via degli Arcadi, 7
    tel. 0481 33101 int. 326
    fax 0481 532204
    mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it