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VG16.0132 01/27/2016
Controlli ufficiali dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini: nuove disposizioni relative al microorganismo E. coli (Regolamento UE 2015/2285)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

La Commissione europea ha disposto la modifica delle normative che disciplinano i controlli ufficiali dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini e i criteri microbiologici relativi al microorganismo E. coli presente in detti prodotti, allineandole alle disposizioni previste dal Codex alimentarius.



Approfondimenti


La Commissione Europea, con Regolamento dell’8 dicembre 2015 n. 2285 (1), ha disposto la modifica della normativa comunitaria che regolamenta:
  • l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2);
  • i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (3);

    per quanto riguarda il microorganismo E. coli nei molluschi bivalvi vivi, negli echinodermi, nei tunicati e nei gasteropodi marini.

    Il Regolamento è in vigore dal 12 dicembre 2015 e si applica dal 1° gennaio 2017.



    Disposizioni previste dal Regolamento 2015/2285

    La Commissione, con il Regolamento in questione, nel modificare la normativa che regolamenta:
  • l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), ha disposto che:
      -) il metodo di riferimento per l’analisi dell’E. coli deve ora consistere nella rilevazione e nella tecnica del numero più probabile (Most Probable Number, MPN) specificata dalla norma EN/ISO 16649-3. L’impiego di metodi d’analisi alternativi è accettabile se tali metodi sono convalidati rispetto a tale metodo di riferimento in conformità ai criteri della norma EN/ISO 16140;
      -) l’autorità competente, ai fini della classificazione delle zone di produzione in cui è autorizzata la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all’appartenenza a una delle tre categorie di livello di contaminazione fecale, deve definire un periodo di riesame dei dati di campionamento relativi a ciascuna zona di produzione e di stabulazione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni ivi previste;
      -) i campioni di molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone identificate nella classe A (5) non devono superare:
        *) per l’80 % dei campioni raccolti durante il periodo di riesame, i 230 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare;
        *) per il restante 20 % dei campioni non deve superare i 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.
        Nel valutare i risultati per il periodo di riesame definito per mantenere una zona nella classe A, l’autorità competente può decidere, in base a una specifica valutazione del rischio a seguito di un’inchiesta, di non tener conto di un risultato anomalo che supera il livello di 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.
    • i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (3), ha sostituito:
        -) nella tabella relativa ai criteri di sicurezza alimentare (6) del microorganismo E. coli nei molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, nei tunicati e nei gasteropodi marini vivi:
          *) il piano di campionamento, il quale:
              +) diventa ora costituito da cinque unità;
              +) deve avere per ciascuna unità un numero minimo di singoli animali previsti dalla norma EN/ISO 6887-3 (7);
              +) prevede ora che in ogni unità campionaria deve essere presente un singolo animale con il valore di microorganismo E. coli ricompreso tra 230 MPN e 700 MPN su 100 g di carne e liquido intervalvare;

          *) al metodo di analisi di riferimento, il quale deve essere condotto secondo le specifiche previste dalla norma EN/ISO 16649-3 (8);

        -) le disposizioni relative all’interpretazione dei risultati delle prove (6):
          *) i cui limiti previsti si riferiscono ora a ogni unità campionaria sottoposta a prova;
          *) che per il microorganismo E. coli nei molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi è:
              +) soddisfacente, se tutti e cinque i valori osservati sono pari o inferiori a 230 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare o se uno dei cinque valori osservati è superiore a 230 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare, ma pari o inferiore a 700 NPP/100 g di polpa e liquido intervalvare;
              +) insoddisfacente, se uno dei cinque valori osservati è superiore a 700 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare o se almeno due dei cinque valori osservati sono superiori a 230 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare.



      Note

      (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 323 del 9 dicembre 2015.
      (2) di cui al Regolamento CE n. 854/2004.
      (3) di cui al Regolamento CE n. 2073/2005.
      (4) di cui all’allegato II, capo II parte A, del Regolamento CE n. 854/2004.
      (5) i molluschi bivalvi vivi raccolti nella zona di classe A possono essere destinati direttamente al consumo umano senza che questi siano sottoposti ad un trattamento in un centro di depurazione o a specifica stabulazione prevista per quelli provenienti da una zone di classe B o previa stabulazione di lunga durata per quelli provenienti da una zone di classe C.
      I molluschi bivalvi vivi provenienti dalla zona di classe A devono soddisfare i requisiti sanitari stabiliti nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, del Regolamento CE n. 853/2004.
      (6) di cui al capitolo 1 (criteri di sicurezza alimentare) dell’allegato I del Regolamento CE n. CE n. 2073/2005.
      (7) la norma EN/ISO 6887-3, il cui riferimento nazionale è l’UNI EN ISO 6887-3:2004, riguarda la microbiologia degli alimenti e dei mangimi per animali - preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l’analisi microbiologica - regole specifiche per la preparazione dei pesci e dei prodotti della pesca.
      (8) la norma EN/ISO 16649-3, il cui riferimento nazionale è l’UNI EN ISO 16649-3:2015, riguarda la microbiologia della catena alimentare - metodo orizzontale per la conta di escherichia coli beta glucuronidasi-positiva - ricerca e tecnica del numero più probabile che utilizza 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucuronide.


    • Allegati
      - Regolamento 2285 2015 (file .pdf - 326Kb)
      - Regolamento 0854 2004 aggioranto al 01 01 2015 (file .pdf - 653Kb)
      - Regolamento 2073 2005 aggiornato al 01 06 2014 (file .pdf - 405Kb)


      Per informazioni
      Stefano Blason
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