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VG21.1756 07/21/2021
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici biologici: determinati i prodotti e le sostanze che possono essere utilizzati in detti prodotti (art. 6 del Regolamento UE n. 2021/1165)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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La Commissione europea ha previsto i prodotti e le sostanze che sono autorizzate per la produzione degli additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e dei coadiuvanti tecnologici da impiegare nella produzione degli alimenti biologici trasformati.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con l’articolo 6 del Regolamento UE del 15 luglio 2021 n. 1165 (1), ha autorizzato l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze per la produzione biologica degli additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e dei coadiuvanti tecnologici da utilizzare nella produzione degli alimenti biologici trasformati.
Il Regolamento in questione, che entra in vigore il 5 agosto 2021, si applica a partire dal 1° gennaio 2022.
Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2021/1165
In vista del fatto che il Regolamentano che disciplina la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (2), prevede che possono essere utilizzati nella produzione biologica degli additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e dei coadiuvanti tecnologici da impiegare nella produzione di alimenti biologici trasformati, solamente i prodotti e le sostanze che sono state autorizzate, la Commissione europea con il Regolamento in questione, ha previsto il nuovo elenco dei prodotti che possono essere impiegati per la produzione biologica dei citati prodotti.
Infine, i prodotti in questione devono essere conformi:
- alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione relative agli additivi alimentari (3);
- alle norme azionali basate sul diritto dell’Unione.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 16 luglio 2021 n. 253.
(2) di cui al Regolamento UE n. 2018/848.
(3) di cui al Regolamento CE n. 1333/2008.
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